CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2375/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio, n. 1 - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 2096/2018, pubblicata in data 8 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio illimitatamente responsabile e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione contro la [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 2096 dell'8 novembre 2018, con cui la Corte di Appello di L'Aquila ha rigettato l'appello, proposto da essi ricorrenti ed anche da [OSCURATO:PERSONA], sempre quale socia illimitatamente responsabile della società, avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di L'Aquila in data 1° febbraio 2018. 2. Al ricorso ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Considerato che 1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso non è stato notificato alla socia [OSCURATO:PERSONA], ma tale omissione resta irrilevante, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 2. Con l'unico motivo di ricorso le parti ricorrenti deducono «errore in iudicando (violazione degli artt. 166 c.p.c., 342 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)» e sostengono che, se la Corte d'appello avesse preso in considerazione le ordinanze del giudice dell'esecuzione, avrebbe diversamente ricostruito la vicenda fattuale; in particolare, «avrebbe dato atto del giudicato formale e sostanziale formatosi sul pagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] «in estinzione del credito di costui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi avrebbe "azzerato" la pretesa partita debitoria posta a base del ritenuto inadempimento». Soggiungono che «l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato ex art. 2909 cod. civ., può avere, anche rispetto ai terzi estranei al giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale» e che, essendo stata la procedura esecutiva promossa dal creditore [OSCURATO:PERSONA] contro il debitore [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare il giudicato sostanziale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, così come ha anche eccepito parte resistente che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l'esposizione del fatto è assolutamente inidonea a fornire, sebbene sommariamente, una conoscenza del fatto sostanziale e processuale siccome oggetto del giudizio di merito e la stessa illustrazione del motivo non supera tale inidoneità. 2.2. Deve qui ribadirsi che l'illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il requisito, prescritto a pena di inammissibilità, dal 'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 18/05/2006, n. 11653). La mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., sez. U, 22/05/2014, n. 11308); ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve, quindi, essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., sez. L, 06/08/2014, n. 17698; Cass., sez. 2, 20/1012016, n. 21297; Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009; Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; Cass., sez. U, 30/11/2021, n. 37552). 2.3. Si è, peraltro, chiarito, che la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., sez. U, n. 30754 del 2018). Come stabilito, anche di recente, dalle Sezioni Unite, un ricorso per cassazione, oltre ad essere chiaro e sintetico, deve «offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa». Se quindi esso contenga «una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.», va sanzionato con l'inammissibilità (ex plurimis, Cass., sez. U, 30/11/2021, n. 37552). 2.4. La stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78- 79); in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di compren:sione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la pertinenza delle censure a quelle risposte, previa menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale offerto all'esame della Suprema Corte. 3. In ricorso, nella parte dedicata allo svolgimento del giudizio di primo grado, le parti ricorrenti si limitano ad evidenziare che l'originaria domanda, avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva ad oggetto il pagamento di canoni di locazione e che il giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva legittimamente pagato i canoni alla società [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa chi [OSCURATO:PERSONA], provvedendo poi al pagamento in favore di quest'ultima quando è stata notificata la cessione di ramo d'azienda intervenuta nelle more, non ha, tuttavia, ritenuto dimostrato un pagamento asseritamente effettuato dalla società qui ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito di una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi - nella quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. era terzo esecutato - conclusasi con l'adozione di una ordinanza di assegnazione di somme. Con riguardo, poi, al giudizio di secondo grado, le parti ricorrenti ribadiscono che sono state pagate, come da quietanza liberatoria prodotta, le somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione, avverso la quale è stato proposto reclamo, e che il Giudice dell'esecuzione non ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]. e creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda. Si fa, inoltre, riferimento a le difese svolte dalla odierna società ricorrente nel giudizio di reclamo e si lamenta che né in primo, né in grado di appello i giudici di merito hanno tenuto conto del passaggio in giudicato dell'ordinanza di assegnazione. Ebbene, nel caso di specie, le parti ricorrenti omettono di puntualizzare, seppure sommariamente, l'oggetto della domanda svolta nel giudizio di primo grado, che viene descritta a pag. 2 del ricorso come «pagamento di canoni di locazione» e a pag. 4 dello stesso ricorso viene qualificata come «risoluzione per inadempimento», nonché di dare conto, in modo specifico delle difese da esse contrapposte sia in primo che in secondo grado. Neppure indicano, in modo sufficiente, l'oggetto del pignoramento presso terzi e della procedura esecutiva che da esso è scaturita, né ancora riportano il contenuto integrale dell'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito di tale procedura. Il che impedisce a questa Corte di poter comprendere sia i fatti sostanziali posti a base della domanda principale e le ragioni giustificative della stessa, sia i motivi su cui poggiava l'appello. La carenza espositiva del ricorso preclude, dunque, l'esame della censura svolta con il ricorso per cassazione, considerato, peraltro, che neppure dalla lettura dell'illustrazione del motivo è dato evincere in modo sufficiente il fatto. 4. Va, pure, rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio è inammissibile, perché la sentenza ha espressamente dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto in proprio, ma tale statuizione non è stata oggetto di preliminare censura. 5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. ULOLIcLC Condanna le parti ricorrenti al pagamento, \fin favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a