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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 31728/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta sia - in relazione al secondo motivo - sulla responsabilità dell'imputato (v. pg. 6 e ss. della sentenza); sia - in relazione al primo motivo sulla determinazione della pena, sulla recidiva e sul suo bilanciamento - in assenza di qualsiasi reformatio in pejus, in presenza di una pena comunque inferiore al dovuto ed essendo puntualmente giustificata la maggiore pericolosità espressa dal reato per cui si è proceduto ( v. pg. 8 e sg., ibidem).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta sia - in relazione al secondo motivo - sulla responsabilità dell'imputato (v. pg. 6 e ss. della sentenza); sia - in relazione al primo motivo sulla determinazione della pena, sulla recidiva e sul suo bilanciamento - in assenza di qualsiasi reformatio in pejus, in presenza di una pena comunque inferiore al dovuto ed essendo puntualmente giustificata la maggiore pericolosità espressa dal reato per cui si è proceduto ( v. pg. 8 e sg., ibidem). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022
Sentenza Cassazione n. 31728/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris