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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24277/2026

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.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n.

R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE n. 1163/2024pubblicata in data 26 giugno 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – fideiussori - proposeroopposizione dinanzi al Tribunale di Livorno avverso il decreto ingiuntivon.634/2020 emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria del creditooriginario di [OSCURATO:PERSONA] di Siena - per il pagamento dell’ammontaredi euro 23.715,52, quale residuo del saldo debitore di conto correnten. 030200306 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nel cui interesse i predetti avevano costituito fideiussione omnibus sinoall’importo di euro 122.000.Si costituì la opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione e laconferma del credito ingiuntivo opposto.Il Tribunale di Livorno, con sentenza n.402/2022 accolsel’opposizione e revocò il decreto opposto.Per quanto ancora qui di interesse, accertò la nullità delleclausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione, dichiarò la decadenza delcreditore dal diritto di escutere le fideiussioni per decorrenza deitermini ex art. 1957 c.c. e per l'effetto, non dovuto dagli opponentil'importo ingiunto, revocando così il decreto ingiuntivo, concompensazione delle spese tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e peressa, dalla procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,. ha proposto appello; sisono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta,appello incidentale.Numero registro generale 20692/2024C.C.

3. luglio 2026 Numero sezionale 2192/2026n.

R.G. 20962/2024 Numero di raccolta generale 24277/2026Pres.

C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est.

I. AmbrosiLa Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1163/2024, hariformato integralmente, accogliendo l’appello principale della partecreditrice e respingendo quello incidentale proposto dalla partedebitrice: ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella somma di euro 23.658,11, oltre interessi dalla messa in mora alsaldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese del doppiogrado.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sorrettoda tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, dalla procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].

Parte ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dilegge ex art. 360 C.

1. n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113 e 345c.p.c. nonché dell’art. 1957 c.c.”.In particolare, si censura la sentenza impugnata che,sovvertendo quella del giudice di primo grado, ha ritenuto infondatal’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione della presenza nelcontratto di garanzia (doc.

B.3) della clausola n. 7 di “pagamento aprima richiesta” e sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l’inviodella lettera con cui i rapporti contrattuali tra la creditrice e la societàdebitrice erano stati risolti ed i garanti erano stati messi in mora (pag.12 doc.

B.35).

Si lamenta che la Corte d’appello abbia basato lastatuizione su una pattuizione, quella di cui alla clausola n. 7 dellagaranzia (doc.

B.3), che nel primo grado di giudizio era rimastaestranea al campo d’indagine del Tribunale e al contraddittorio delleparti, non avendo mai controparte, prima del giudizio dinanzi alla Cortedistrettuale, svolto alcuna difesa fondata su tale pattuizione.

Iricorrenti assumono di aver allegato, sin dalla costituzione in primoNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C.

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R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosigrado, che “i rapporti contrattuali erano stati chiusi da MPS con missivadatata 11.2.2016 (doc.

B.4), la quale faceva riferimento ad altraprecedente missiva di recesso del 30.12.2015, e dedotto che non eranostate proposte tempestive azioni giudiziarie per il recupero del credito,con conseguente maturazione del termine decadenziale (v. premessepag. 4–5 e doc.

B.1 par. 2.4.2, doc.

B.10, par. 4, doc.

B.11, par. 3.2.)”,nonché di aver allegato che “l’unica istanza ex art. 1957 c.c. che risultòesser stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza delle obbligazioni fu ladomanda di ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. trasmessa al curatore il 14.4.2017 (doc.

B.5) e quindi, come visto,ben oltre il termine di decadenza” (in ricorso pag. 14).2.

Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazionedegli art. 1957 e 1175 c.c. ex art 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.Si lamenta che il Giudice di secondo grado abbia ritenuto l’inviodella semplice raccomandata idoneo ad impedire il termine didecadenza semestrale e abbia male interpretato la ratio dell’art. 1957c.c., da leggersi in stretta connessione con quella dell’art. 1175 c.c.

Sirichiama in proposito Cass. Sez. 3, 24/7/2024 n.20648, su un casospeculare a quello in esame, che in tema di contratto fideiussorio eobbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” ha negato che lanorma esoneri il creditore dal proporre domanda giudiziale entro seimesi al fine di evitare la decadenza.3.

I motivi primo e secondo, che per evidenti ragioni diconnessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parteinammissibili e in parte infondati.3.1.

Sono inammissibili in relazione alla pretesa violazione dellenorme di diritto invocate perché gli odierni ricorrenti si limitano acontrapporre la tesi già sviluppata in appello, non mostrando di coglierela ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che, tenuta «ferma laNumero registro generale 20692/2024C.C.

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C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est.

I. Ambrosinullità della clausola n. 6 della fideiussione del 19.03.2014, avente adoggetto la totale esclusione dell’applicazione del termine di cui all’art.1957 c.c.» (pag. 11 della sentenza impugnata), ha ritenuto adeguatala mera istanza stragiudiziale a ritenere soddisfatto quanto previstodall’art. 1957 c.c. trattandosi, nella specie, di un contratto autonomodi garanzia o, come nel caso di specie, di una fideiussione con clausola“a prima richiesta”, clausola che intende con evidenza derogare albeneficium excussionis.Occorre, nella fattispecie, dare continuità al consolidato indirizzodi legittimità per cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamentodebba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio allaprevisione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,c.c. deve intendersi riferito – in forza dell'applicazione del criterioermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al terminesemestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deveritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, come avvenuto nellaspecie, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, non essendo necessario che il termine sia osservatomediante la proposizione di una domanda giudiziale secondo latradizionale esegesi della norma, in quanto, diversamenteinterpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausolecontrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. intal senso, Cass. Sez. 3, 26/9/2017 n. 22346 e Cass. Sez. 3,14/10/2022 n. 30185).3.2.

I motivi sono poi infondati con riferimento alla ulteriorecensura di violazione del principio della corrispondenza del chiesto edel pronunciato e della pronuncia secondo diritto (artt. 112-113 c.p.c.)in relazione al divieto di nuove allegazioni in appello (art.345 c.p.c.)Numero registro generale 20692/2024C.C.

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C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est.

I. Ambrosipoiché la decisione del Giudice d’appello non ha travalicato i limiti delladomanda né il potere rimessogli dall’effetto devolutivo del gravame.3.2.1.

In via generale, va osservato che l’esame della clausolan. 7 del contratto di fideiussione in esame non è estranea all’ambito diquanto esaminato nel giudizio di prime cure, trattandosi didocumentazione contrattuale allegata e valutata nel merito sindall’instaurazione del giudizio monitorio.La Corte fiorentina ha dato conto, difatti, in relazione allafattispecie concreta esaminata in prime cure, che i fideiussori «hannoallegato e provato la riproduzione negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussionedel 19.03.2014, delle clausole sub nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI» econ conseguente e corretta declaratoria di parziale nullità dellafideiussione “a valle” da parte del Tribunale «in ossequio a quantostabilito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 41994/2021 (…)non avendo i FIDEIUSSORI, nel chiedere, in tesi, la nullità totale delcontratto, provato ai sensi dell’art. 1419 co. 1 c.c., che tali disposizionifossero essenziali per l’assetto globale degli interessi perseguito daentrambe le parti» (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).«Ciò posto», la stessa Corte territoriale ha considerato che nellafattispecie in esame i fideiussori con l’atto di opposizione a D.I. (qualeconvenuti in senso sostanziale) eccepirono comunquetempestivamente la decadenza della banca per sua mancatac.c., e ha aggiunto che «occorre quindi verificare se l’iniziativa assuntada BMPS nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nelrispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. e con le correttemodalità correlate al tipo di garanzia prestata dai FIDEIUSSORI, ove siconsideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausolac.d. solve et repete, che - pur non conferendo alla fideiussione ilNumero registro generale 20692/2024C.C.

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C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est.

I. Ambrosicarattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati delpotere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia delrapporto principale - consente comunque alla BANCA di esigereimmediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi»(pag. 9 e 10 della sentenza impugnata).

La Corte fiorentina ha quindiesaminato la previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” previstonell’art. 7 del contratto e l’ha interpretata ragionevolmente «qualelegittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c., con laconseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenzala semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento,non essendo necessario che il termine sia osservato mediante laproposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n.22346)».

Concludendo in proposito che, «ferma la nullità della clausolan. 6 della fideiussione del 19.03.2014, avente ad oggetto la totaleesclusione dell’applicazione del termine di cui all’art. 1957 c.c., deveintendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nelsenso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di seimesi dalla scadenza dell’obbligazione, abbia avanzato una richiestastragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale».Il giudice d’appello ha poi dato conto del fatto che «gli opponenti hannoespressamente allegato, producendo la relativa documentazione, checon missiva datata 11.02.2016, la BANCA, facendo riferimento aprecedente comunicazione del 30.12.2015 (con la quale erano già staticomunicati la revoca degli affidamenti accordati sul conto corrente n.14373.74 ed il recesso dagli altri rapporti intrattenuti ed il passaggio asofferenza delle posizioni), avesse ulteriormente comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] e agli odierni FIDEIUSSORI, di aver provveduto, inconseguenza del suddetto recesso, alla chiusura del c/c n. 14373.74,Numero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C.

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R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosiin data 20.01.2016 e del conto anticipi commerciali n. 030200306, indata 25.01.2016».La Corte toscana ha, quindi, concluso affermando che «la letteradi messa in mora in data 11.02.2016, contenente richiesta dipagamento integrale della somma di € 25.088,26 - inviatacontestualmente alla società debitrice principale e ai singoliad impedire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (pag. 12 dellasentenza impugnata).3.2.2.

Va pure osservato che oggetto dell’arresto richiamato dairicorrenti (Cass. n. 20648/2024) mal si attaglia al caso in esame;difatti, in quella fattispecie, l’interpretazione del giudice d’appelloaveva erroneamente finito per neutralizzare l’articolo 1957 c.c.ammettendo l’applicabilità di una clausola riconducibile all’articolo 6 delmodulo ABI, ormai da tempo riconosciuta come illecita.

Nel caso inesame, invece, la clausola del pagamento a prima richiesta non èriconducibile a quella ritenuta nulla (riconducibile all’articolo 6 delmodulo ABI), ma ad una diversa clausola contenuta nell’art. 7 delcontratto de quo comportante una deroga parziale all’art. 1957 c.c.Soccorre il principio, già affermato da questa Suprema Corte, chein tema di contratto autonomo di garanzia, qualora le parti abbianoconvenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza dicui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – in forza delcriterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente altermine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deveritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione diuna richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario cheil termine sia osservato mediante la proposizione di una domandaNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C.

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R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

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I. Ambrosigiudiziale, alla luce della tradizionale esegesi della norma, giacché,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le dueclausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass.Sez. 3, 26/9/2017 n. 22346; da ultimo, Cass. Sez. 3, 27/2/2025 n.5179).4.

Il terzo motivo denuncia “Violazione dell’art. 360, co. 1 n. 3)– 5) c.p.c. in relazione all’art. 163, co. 3, n. 4) c.p.c., all’art. 115 c.p.c.,all’art. 116 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.”.4.1.

Si richiamano le difese in punto di quantum svolte nelgiudizio di prime cure, rimaste assorbite dall’accoglimentodell’eccezione di decadenza, reiterando quindi la richiesta di rigettodella domanda anche per la mancata dimostrazione del quantumdebeatur da parte di Siena NPL; si prospetta, in particolare, che con lasentenza impugnata la Corte d’appello avrebbe violato i principi di cuiagli artt.115, 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. laddove a pag. 18 dellasentenza, “a torto, così scrive: «quanto alla domanda subordinata, ifideiussori nell’atto di opposizione hanno genericamente contestato isaldi passivi del conto corrente e del conto anticipi allegati al ricorsomonitorio e comprovati ex art. 50 TUB che costituiscono prova idoneaall’ottenimento del provvedimento monitorio richiesto» soggiungendo,poi, che «con riguardo al caso di specie, relativo ad un giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, che, a fronte di una specificaallegazione dei fatti costitutivi del credito e dell’entità di quest’ultimo,non è sufficiente una generica contestazione, ove si consideri, altresìche l’opponente è convenuto in senso sostanziale tenuto, quindi aprendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attorea fondamento della domanda, così come esige l’art. 167 c.p.c. per lacomparsa di risposta»”.

Ad avviso dei ricorrenti, il ragionamento delNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C.

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R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

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I. Ambrosigiudice di secondo grado sarebbe errato poiché in tema di rapportibancari regolati in conto corrente, in caso di opposizione a decretoingiuntivo, la banca, attore in senso sostanziale, ha l’onere di provareil proprio diritto di credito mediante la produzione di tutti gli estratti diconto, perché solo questi consentono di ricostruire il rapporto nel corsodel tempo, di determinare correttamente il rapporto dare-avere tra leparti e di provare quindi il credito vantato; tale produzione rimanenecessaria anche nei giudizi avverso i fideiussori, dato che il creditorerimane comunque soggetto ai medesimi oneri di prova del creditovantato verso il debitore principale.

Aggiungono che la pronuncia Cass.n. 9439/2022 richiamata dalla Corte d’appello ha affermato chel’acquiescenza ai fatti allegati da una parte sussiste solo qualora lamancata presa di posizione in modo analitico ed articolato sullecircostanze di cui la parte intenda contestare la veridicità avvenga afronte di una allegazione di controparte chiara e articolata in punto difatto.

Ebbene, la chiara ed articolata esposizione dei fatti generatividella pretesa creditoria è proprio ciò che è mancato nel caso de quo,essendosi la banca limitata a svolgere una mera richiesta di pagamentodelle somme asseritamente dovute a titolo di saldi finali negativi di unconto corrente e di un rapporto di anticipi su fatture.

Gli odierniricorrenti, a fronte di tale generica richiesta, hanno negato che il saldonegativo di tali rapporti esistesse.

Sostengono, pertanto, che, “datoche euro 8.476,24 sono stati richiesti quale presunto saldo negativodel conto corrente e che euro 15.181,87 sono invece stati richiesti inragione di presunti anticipi su fatture, asseritamente regolati medianteaccredito sempre in conto corrente (doc.

B.6 pag. 16 e B.7 pag. 14,ove sono riportate le contestate movimentazioni contabiliasseritamente estrapolate dall’estratto conto), l’opposta, in ossequioall’art. 1832 c.c. avrebbe dovuto produrre gli estratti del c/c 14373,Numero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C.

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I. Ambrosicosì da ricostruire tutte le movimentazioni e da poter verificare da unlato l’eventuale esistenza e la corretta quantificazione del saldonegativo e dall’altro lato, se in essi erano effettivamente registrate leerogazioni degli anticipi su fatture” (in ricorso pagg. 20 e 21).4.2.

Il motivo è inammissibile.Lungi dall’aver omesso l’esame di un fatto decisivo o di averviolato le norme processuali richiamate, la Corte territoriale - dopoavere correttamente ricordato che costituisce principio costante quelloper cui l’esibizione dell’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.riveste efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, mentrenel procedimento di opposizione trovano applicazione le regole diripartizione dell’onere della prova per cui l’opposto riveste la qualità dicostitutivi del diritto dedotto in giudizio - ha affermato che «i fideiussorihanno genericamente contestato i saldi passivi del conto corrente e delconto anticipi allegati nel ricorso monitorio e comprovati dai certificatiex art. 50 TUB» incentrando «la loro attenzione principalmente sullafideiussione da essi sottoscritta» (pag. 19 della sentenza impugnata).Pertanto, i ricorrenti mostrano di non aver colto la ratiodecidendi della impugnata sentenza limitandosi a reiterare censure giàritenute infondate nel merito perché generiche.La Corte d’appello ha correttamente richiamato e applicato lagiurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 9/1/2019 n. 279; Cass.,sez. 1, 2/12/2011 n. 25857) per cui il certificato ex art. 50 TUB, c.d.saldaconto, nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l’emissionedell’ingiunzione di pagamento; ben può assolvere all’onere di provarel’ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto conl’opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia inmodo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alleNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C.

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I. Ambrosiscritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente afornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avutoriguardo al suo complessivo comportamento processuale (in sensoconforme, Cass., Sez. 3, 10/5/2024 n. 12818; Cass. Sez. 3, 10/4/2026n. 9082).5.

In conclusione, il ricorso va rigettato.In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente vacondannata a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità allaparte controricorrente, così come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàparte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto (Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento solidalealla parte controricorrente delle spese processuali, che si liquidano incomplessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento solidale, da parte dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE n. 1163/2024pubblicata in data 26 giugno 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – fideiussori - proposeroopposizione dinanzi al Tribunale di Livorno avverso il decreto ingiuntivon.634/2020 emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria del creditooriginario di [OSCURATO:PERSONA] di Siena - per il pagamento dell’ammontaredi euro 23.715,52, quale residuo del saldo debitore di conto correnten. 030200306 tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nel cui interesse i predetti avevano costituito fideiussione omnibus sinoall’importo di euro 122.000.Si costituì la opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione e laconferma del credito ingiuntivo opposto.Il Tribunale di Livorno, con sentenza n.402/2022 accolsel’opposizione e revocò il decreto opposto.Per quanto ancora qui di interesse, accertò la nullità delleclausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione, dichiarò la decadenza delcreditore dal diritto di escutere le fideiussioni per decorrenza deitermini ex art. 1957 c.c. e per l'effetto, non dovuto dagli opponentil'importo ingiunto, revocando così il decreto ingiuntivo, concompensazione delle spese tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e peressa, dalla procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,. ha proposto appello; sisono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta,appello incidentale.Numero registro generale 20692/2024C.C. 3. luglio 2026 Numero sezionale 2192/2026n. R.G. 20962/2024 Numero di raccolta generale 24277/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est. I. AmbrosiLa Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1163/2024, hariformato integralmente, accogliendo l’appello principale della partecreditrice e respingendo quello incidentale proposto dalla partedebitrice: ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella somma di euro 23.658,11, oltre interessi dalla messa in mora alsaldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese del doppiogrado.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sorrettoda tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, dalla procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. Parte ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Il primo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dilegge ex art. 360 C. 1. n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113 e 345c.p.c. nonché dell’art. 1957 c.c.”.In particolare, si censura la sentenza impugnata che,sovvertendo quella del giudice di primo grado, ha ritenuto infondatal’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione della presenza nelcontratto di garanzia (doc. B.3) della clausola n. 7 di “pagamento aprima richiesta” e sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l’inviodella lettera con cui i rapporti contrattuali tra la creditrice e la societàdebitrice erano stati risolti ed i garanti erano stati messi in mora (pag.12 doc. B.35). Si lamenta che la Corte d’appello abbia basato lastatuizione su una pattuizione, quella di cui alla clausola n. 7 dellagaranzia (doc. B.3), che nel primo grado di giudizio era rimastaestranea al campo d’indagine del Tribunale e al contraddittorio delleparti, non avendo mai controparte, prima del giudizio dinanzi alla Cortedistrettuale, svolto alcuna difesa fondata su tale pattuizione. Iricorrenti assumono di aver allegato, sin dalla costituzione in primoNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosigrado, che “i rapporti contrattuali erano stati chiusi da MPS con missivadatata 11.2.2016 (doc. B.4), la quale faceva riferimento ad altraprecedente missiva di recesso del 30.12.2015, e dedotto che non eranostate proposte tempestive azioni giudiziarie per il recupero del credito,con conseguente maturazione del termine decadenziale (v. premessepag. 4–5 e doc. B.1 par. 2.4.2, doc. B.10, par. 4, doc. B.11, par. 3.2.)”,nonché di aver allegato che “l’unica istanza ex art. 1957 c.c. che risultòesser stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza delle obbligazioni fu ladomanda di ammissione al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. trasmessa al curatore il 14.4.2017 (doc. B.5) e quindi, come visto,ben oltre il termine di decadenza” (in ricorso pag. 14).2. Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazionedegli art. 1957 e 1175 c.c. ex art 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”.Si lamenta che il Giudice di secondo grado abbia ritenuto l’inviodella semplice raccomandata idoneo ad impedire il termine didecadenza semestrale e abbia male interpretato la ratio dell’art. 1957c.c., da leggersi in stretta connessione con quella dell’art. 1175 c.c. Sirichiama in proposito Cass. Sez. 3, 24/7/2024 n.20648, su un casospeculare a quello in esame, che in tema di contratto fideiussorio eobbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” ha negato che lanorma esoneri il creditore dal proporre domanda giudiziale entro seimesi al fine di evitare la decadenza.3. I motivi primo e secondo, che per evidenti ragioni diconnessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parteinammissibili e in parte infondati.3.1. Sono inammissibili in relazione alla pretesa violazione dellenorme di diritto invocate perché gli odierni ricorrenti si limitano acontrapporre la tesi già sviluppata in appello, non mostrando di coglierela ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che, tenuta «ferma laNumero registro generale 20692/2024C.C. 3. luglio 2026 Numero sezionale 2192/2026n. R.G. 20962/2024 Numero di raccolta generale 24277/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est. I. Ambrosinullità della clausola n. 6 della fideiussione del 19.03.2014, avente adoggetto la totale esclusione dell’applicazione del termine di cui all’art.1957 c.c.» (pag. 11 della sentenza impugnata), ha ritenuto adeguatala mera istanza stragiudiziale a ritenere soddisfatto quanto previstodall’art. 1957 c.c. trattandosi, nella specie, di un contratto autonomodi garanzia o, come nel caso di specie, di una fideiussione con clausola“a prima richiesta”, clausola che intende con evidenza derogare albeneficium excussionis.Occorre, nella fattispecie, dare continuità al consolidato indirizzodi legittimità per cui, ove le parti abbiano convenuto che il pagamentodebba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio allaprevisione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,c.c. deve intendersi riferito – in forza dell'applicazione del criterioermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al terminesemestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deveritenersi sufficiente ad evitare la decadenza, come avvenuto nellaspecie, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, non essendo necessario che il termine sia osservatomediante la proposizione di una domanda giudiziale secondo latradizionale esegesi della norma, in quanto, diversamenteinterpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausolecontrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. intal senso, Cass. Sez. 3, 26/9/2017 n. 22346 e Cass. Sez. 3,14/10/2022 n. 30185).3.2. I motivi sono poi infondati con riferimento alla ulteriorecensura di violazione del principio della corrispondenza del chiesto edel pronunciato e della pronuncia secondo diritto (artt. 112-113 c.p.c.)in relazione al divieto di nuove allegazioni in appello (art.345 c.p.c.)Numero registro generale 20692/2024C.C. 3. luglio 2026 Numero sezionale 2192/2026n. R.G. 20962/2024 Numero di raccolta generale 24277/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est. I. Ambrosipoiché la decisione del Giudice d’appello non ha travalicato i limiti delladomanda né il potere rimessogli dall’effetto devolutivo del gravame.3.2.1. In via generale, va osservato che l’esame della clausolan. 7 del contratto di fideiussione in esame non è estranea all’ambito diquanto esaminato nel giudizio di prime cure, trattandosi didocumentazione contrattuale allegata e valutata nel merito sindall’instaurazione del giudizio monitorio.La Corte fiorentina ha dato conto, difatti, in relazione allafattispecie concreta esaminata in prime cure, che i fideiussori «hannoallegato e provato la riproduzione negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussionedel 19.03.2014, delle clausole sub nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI» econ conseguente e corretta declaratoria di parziale nullità dellafideiussione “a valle” da parte del Tribunale «in ossequio a quantostabilito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 41994/2021 (…)non avendo i FIDEIUSSORI, nel chiedere, in tesi, la nullità totale delcontratto, provato ai sensi dell’art. 1419 co. 1 c.c., che tali disposizionifossero essenziali per l’assetto globale degli interessi perseguito daentrambe le parti» (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).«Ciò posto», la stessa Corte territoriale ha considerato che nellafattispecie in esame i fideiussori con l’atto di opposizione a D.I. (qualeconvenuti in senso sostanziale) eccepirono comunquetempestivamente la decadenza della banca per sua mancatac.c., e ha aggiunto che «occorre quindi verificare se l’iniziativa assuntada BMPS nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nelrispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. e con le correttemodalità correlate al tipo di garanzia prestata dai FIDEIUSSORI, ove siconsideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausolac.d. solve et repete, che - pur non conferendo alla fideiussione ilNumero registro generale 20692/2024C.C. 3. luglio 2026 Numero sezionale 2192/2026n. R.G. 20962/2024 Numero di raccolta generale 24277/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est. I. Ambrosicarattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati delpotere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia delrapporto principale - consente comunque alla BANCA di esigereimmediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi»(pag. 9 e 10 della sentenza impugnata). La Corte fiorentina ha quindiesaminato la previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” previstonell’art. 7 del contratto e l’ha interpretata ragionevolmente «qualelegittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c., con laconseguente possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenzala semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento,non essendo necessario che il termine sia osservato mediante laproposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n.22346)». Concludendo in proposito che, «ferma la nullità della clausolan. 6 della fideiussione del 19.03.2014, avente ad oggetto la totaleesclusione dell’applicazione del termine di cui all’art. 1957 c.c., deveintendersi, comunque, parzialmente derogata la citata disposizione, nelsenso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di seimesi dalla scadenza dell’obbligazione, abbia avanzato una richiestastragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale».Il giudice d’appello ha poi dato conto del fatto che «gli opponenti hannoespressamente allegato, producendo la relativa documentazione, checon missiva datata 11.02.2016, la BANCA, facendo riferimento aprecedente comunicazione del 30.12.2015 (con la quale erano già staticomunicati la revoca degli affidamenti accordati sul conto corrente n.14373.74 ed il recesso dagli altri rapporti intrattenuti ed il passaggio asofferenza delle posizioni), avesse ulteriormente comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] e agli odierni FIDEIUSSORI, di aver provveduto, inconseguenza del suddetto recesso, alla chiusura del c/c n. 14373.74,Numero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiin data 20.01.2016 e del conto anticipi commerciali n. 030200306, indata 25.01.2016».La Corte toscana ha, quindi, concluso affermando che «la letteradi messa in mora in data 11.02.2016, contenente richiesta dipagamento integrale della somma di € 25.088,26 - inviatacontestualmente alla società debitrice principale e ai singoliad impedire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (pag. 12 dellasentenza impugnata).3.2.2. Va pure osservato che oggetto dell’arresto richiamato dairicorrenti (Cass. n. 20648/2024) mal si attaglia al caso in esame;difatti, in quella fattispecie, l’interpretazione del giudice d’appelloaveva erroneamente finito per neutralizzare l’articolo 1957 c.c.ammettendo l’applicabilità di una clausola riconducibile all’articolo 6 delmodulo ABI, ormai da tempo riconosciuta come illecita. Nel caso inesame, invece, la clausola del pagamento a prima richiesta non èriconducibile a quella ritenuta nulla (riconducibile all’articolo 6 delmodulo ABI), ma ad una diversa clausola contenuta nell’art. 7 delcontratto de quo comportante una deroga parziale all’art. 1957 c.c.Soccorre il principio, già affermato da questa Suprema Corte, chein tema di contratto autonomo di garanzia, qualora le parti abbianoconvenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza dicui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – in forza delcriterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente altermine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deveritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione diuna richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario cheil termine sia osservato mediante la proposizione di una domandaNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosigiudiziale, alla luce della tradizionale esegesi della norma, giacché,diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le dueclausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass.Sez. 3, 26/9/2017 n. 22346; da ultimo, Cass. Sez. 3, 27/2/2025 n.5179).4. Il terzo motivo denuncia “Violazione dell’art. 360, co. 1 n. 3)– 5) c.p.c. in relazione all’art. 163, co. 3, n. 4) c.p.c., all’art. 115 c.p.c.,all’art. 116 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c.”.4.1. Si richiamano le difese in punto di quantum svolte nelgiudizio di prime cure, rimaste assorbite dall’accoglimentodell’eccezione di decadenza, reiterando quindi la richiesta di rigettodella domanda anche per la mancata dimostrazione del quantumdebeatur da parte di Siena NPL; si prospetta, in particolare, che con lasentenza impugnata la Corte d’appello avrebbe violato i principi di cuiagli artt.115, 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. laddove a pag. 18 dellasentenza, “a torto, così scrive: «quanto alla domanda subordinata, ifideiussori nell’atto di opposizione hanno genericamente contestato isaldi passivi del conto corrente e del conto anticipi allegati al ricorsomonitorio e comprovati ex art. 50 TUB che costituiscono prova idoneaall’ottenimento del provvedimento monitorio richiesto» soggiungendo,poi, che «con riguardo al caso di specie, relativo ad un giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, che, a fronte di una specificaallegazione dei fatti costitutivi del credito e dell’entità di quest’ultimo,non è sufficiente una generica contestazione, ove si consideri, altresìche l’opponente è convenuto in senso sostanziale tenuto, quindi aprendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attorea fondamento della domanda, così come esige l’art. 167 c.p.c. per lacomparsa di risposta»”. Ad avviso dei ricorrenti, il ragionamento delNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosigiudice di secondo grado sarebbe errato poiché in tema di rapportibancari regolati in conto corrente, in caso di opposizione a decretoingiuntivo, la banca, attore in senso sostanziale, ha l’onere di provareil proprio diritto di credito mediante la produzione di tutti gli estratti diconto, perché solo questi consentono di ricostruire il rapporto nel corsodel tempo, di determinare correttamente il rapporto dare-avere tra leparti e di provare quindi il credito vantato; tale produzione rimanenecessaria anche nei giudizi avverso i fideiussori, dato che il creditorerimane comunque soggetto ai medesimi oneri di prova del creditovantato verso il debitore principale. Aggiungono che la pronuncia Cass.n. 9439/2022 richiamata dalla Corte d’appello ha affermato chel’acquiescenza ai fatti allegati da una parte sussiste solo qualora lamancata presa di posizione in modo analitico ed articolato sullecircostanze di cui la parte intenda contestare la veridicità avvenga afronte di una allegazione di controparte chiara e articolata in punto difatto. Ebbene, la chiara ed articolata esposizione dei fatti generatividella pretesa creditoria è proprio ciò che è mancato nel caso de quo,essendosi la banca limitata a svolgere una mera richiesta di pagamentodelle somme asseritamente dovute a titolo di saldi finali negativi di unconto corrente e di un rapporto di anticipi su fatture. Gli odierniricorrenti, a fronte di tale generica richiesta, hanno negato che il saldonegativo di tali rapporti esistesse. Sostengono, pertanto, che, “datoche euro 8.476,24 sono stati richiesti quale presunto saldo negativodel conto corrente e che euro 15.181,87 sono invece stati richiesti inragione di presunti anticipi su fatture, asseritamente regolati medianteaccredito sempre in conto corrente (doc. B.6 pag. 16 e B.7 pag. 14,ove sono riportate le contestate movimentazioni contabiliasseritamente estrapolate dall’estratto conto), l’opposta, in ossequioall’art. 1832 c.c. avrebbe dovuto produrre gli estratti del c/c 14373,Numero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosicosì da ricostruire tutte le movimentazioni e da poter verificare da unlato l’eventuale esistenza e la corretta quantificazione del saldonegativo e dall’altro lato, se in essi erano effettivamente registrate leerogazioni degli anticipi su fatture” (in ricorso pagg. 20 e 21).4.2. Il motivo è inammissibile.Lungi dall’aver omesso l’esame di un fatto decisivo o di averviolato le norme processuali richiamate, la Corte territoriale - dopoavere correttamente ricordato che costituisce principio costante quelloper cui l’esibizione dell’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.riveste efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio, mentrenel procedimento di opposizione trovano applicazione le regole diripartizione dell’onere della prova per cui l’opposto riveste la qualità dicostitutivi del diritto dedotto in giudizio - ha affermato che «i fideiussorihanno genericamente contestato i saldi passivi del conto corrente e delconto anticipi allegati nel ricorso monitorio e comprovati dai certificatiex art. 50 TUB» incentrando «la loro attenzione principalmente sullafideiussione da essi sottoscritta» (pag. 19 della sentenza impugnata).Pertanto, i ricorrenti mostrano di non aver colto la ratiodecidendi della impugnata sentenza limitandosi a reiterare censure giàritenute infondate nel merito perché generiche.La Corte d’appello ha correttamente richiamato e applicato lagiurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 9/1/2019 n. 279; Cass.,sez. 1, 2/12/2011 n. 25857) per cui il certificato ex art. 50 TUB, c.d.saldaconto, nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l’emissionedell’ingiunzione di pagamento; ben può assolvere all’onere di provarel’ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto conl’opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia inmodo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alleNumero registro generale 20692/2024Numero sezionale 2192/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24277/2026n. R.G. 20962/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiscritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente afornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avutoriguardo al suo complessivo comportamento processuale (in sensoconforme, Cass., Sez. 3, 10/5/2024 n. 12818; Cass. Sez. 3, 10/4/2026n. 9082).5. In conclusione, il ricorso va rigettato.In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente vacondannata a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità allaparte controricorrente, così come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàparte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto (Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento solidalealla parte controricorrente delle spese processuali, che si liquidano incomplessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento solidale, da parte dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Decreto Cassazione n. 24277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris