CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14491/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 -4 relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e agli indicatori della condizione di vulnerabilità della persona offesa, di cui l'imputato ha approfittato; alla sussistenza della recidiva contestata, fondata sui precedenti omogenei e sulle insidiose modalità della condotta e al diniego delle attenuanti generiche, stante il rilievo assorbente attribuito ai precedenti numerosi, gravi e specifici per truffa- ben 11 condanne-); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli"- estensore [OSCURATO:PERSONA]/scuolo Pierlufgi bi Stefano [OSCURATO:PERSONA] -L.L :F11A 1 n; oggl . 1 • 2.,;(k,'..‘,.. - 02