Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18704/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20278/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia– sezione stac cata di Catania n. 3402/18/2015 , depositata il 31 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2002.

R.G.

N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

RJ801A401563/2008 , notificato il 20 settembre 2008, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale Cataniaprocedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito conseguito da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2002 nell’importo di € 374.327,98, in base alla spesa di € 1.771.370,00 per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata.

2. Avverso tale atto la contribuente proponeva temp e stivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cataniala quale, con sentenza n. 220/07/2010, depositata il 26 marzo 2010, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania , con sentenza n. 3402/18/2015, pronunciata l’8 maggio 2014 e depositata in segreteria il 31 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di settemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197.

R.G.

N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a sette motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., quest’ultimo come richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio appellante depositato in segreteria la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione, risultando così impedito il controllo circa la tempestività dell’atto.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce sempre la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 deld.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. erroneamente avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo la C.T.P. accolto il ricorso della contribuente sulla base dell’eccezione preliminare di difetto di motivazione dell’atto impugnato, laddove, invece, i motivi di appello dell’Agenzia riguardavano questioni di merito, rimaste assorbite in primo grado.

R.G.

N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la contribuente che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla questione della ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, che costituiva uno dei motivi di gravame e sulla quale la C.T.R. non si è espressa, valutando l’accertamento nel merito dei presupposti a fondamento dello stesso.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel decidere implicitamente sulla questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, era incorsa nella violazione delle norme che disciplinano la motivazione degli attiimpositivi, ed in particolare degli avvisi di accertamento di tipo sintetico, che impongono all’Ufficio, che emetta un avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, di integrarne la motivazione con le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.

R.G.

N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ., per avere, i giudici d’appello, tratto elementi di giudizio, in ordine alla mancata prova della natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata nell’atto notarile di cessione delle quote sociali, dalla procura speciale, allegata al predetto atto, con la quale la mandante conferiva al procuratore l’incarico di pagare il prezzo e di ritirare la quietanza, e così integrando una motivazione meramente apparente.

6.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 1414 e 1415 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che la lettera raccomandata che conteneva la controdichiarazione in ordine alla natura simulata della quietanza attestante il pagamento – da cui è stata tratta la presunzione di maggior reddito – non fosse idonea a comprovare la simulazione del pagamento, in quanto era pervenuta a destinazione il giorno successivo alla stipula dell’atto nel quale era stata resa la dichiarazione di quietanza.

6.7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, a fini probatori, la modesta capacità reddituale del coniuge della ricorrente, circostanza dedotta per la prima volta in appello dall’Agenzia.

7. Così delineati i motivi di ricorso, r itiene la Corte che, al fine di valutare la tempestività dell’appello in relazione alla R.G.

N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tempestività della spedizione, appare necessario acquisire i fascicoli di merito di primo e secondo grado.

Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20278/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia– sezione stac cata di Catania n. 3402/18/2015 , depositata il 31 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2002. R.G. N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. RJ801A401563/2008 , notificato il 20 settembre 2008, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale Cataniaprocedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito conseguito da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2002 nell’importo di € 374.327,98, in base alla spesa di € 1.771.370,00 per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata. 2. Avverso tale atto la contribuente proponeva temp e stivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cataniala quale, con sentenza n. 220/07/2010, depositata il 26 marzo 2010, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania , con sentenza n. 3402/18/2015, pronunciata l’8 maggio 2014 e depositata in segreteria il 31 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di settemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. R.G. N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a sette motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., quest’ultimo come richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio appellante depositato in segreteria la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione, risultando così impedito il controllo circa la tempestività dell’atto. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce sempre la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 deld.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. erroneamente avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo la C.T.P. accolto il ricorso della contribuente sulla base dell’eccezione preliminare di difetto di motivazione dell’atto impugnato, laddove, invece, i motivi di appello dell’Agenzia riguardavano questioni di merito, rimaste assorbite in primo grado. R.G. N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la contribuente che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla questione della ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, che costituiva uno dei motivi di gravame e sulla quale la C.T.R. non si è espressa, valutando l’accertamento nel merito dei presupposti a fondamento dello stesso. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel decidere implicitamente sulla questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, era incorsa nella violazione delle norme che disciplinano la motivazione degli attiimpositivi, ed in particolare degli avvisi di accertamento di tipo sintetico, che impongono all’Ufficio, che emetta un avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, di integrarne la motivazione con le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. R.G. N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ., per avere, i giudici d’appello, tratto elementi di giudizio, in ordine alla mancata prova della natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata nell’atto notarile di cessione delle quote sociali, dalla procura speciale, allegata al predetto atto, con la quale la mandante conferiva al procuratore l’incarico di pagare il prezzo e di ritirare la quietanza, e così integrando una motivazione meramente apparente. 6.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 1414 e 1415 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che la lettera raccomandata che conteneva la controdichiarazione in ordine alla natura simulata della quietanza attestante il pagamento – da cui è stata tratta la presunzione di maggior reddito – non fosse idonea a comprovare la simulazione del pagamento, in quanto era pervenuta a destinazione il giorno successivo alla stipula dell’atto nel quale era stata resa la dichiarazione di quietanza. 6.7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, a fini probatori, la modesta capacità reddituale del coniuge della ricorrente, circostanza dedotta per la prima volta in appello dall’Agenzia. 7. Così delineati i motivi di ricorso, r itiene la Corte che, al fine di valutare la tempestività dell’appello in relazione alla R.G. N.20278/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tempestività della spedizione, appare necessario acquisire i fascicoli di merito di primo e secondo grado. Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruo
Sentenza Cassazione n. 18704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris