Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02467/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31700/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi pro-quota del sig. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati in Palermo alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Diniego rimb.

IRPEF19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 3238/01/2020 pronunciata il 10 giugno 2020 e depositata il 15 giugno 2020, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dicembre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO I contribuenti, in qualità di eredi del [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnavano il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] – avverso l’istanza di rimborso per la somma di €134.029,98, trattenuta alla fonte a titolo di Irpef dalla IACP ([OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]) sull’importo dell’indennità di occupazione quantificata in €725.545,70.

I contribuenti sostenevano che l’art. 11 della l. 3 maggio 1991, n. 143, disciplinante tali plusvalenze, non poteva applicarsi al caso di specie in quanto la vicenda espropriativa si era perfezionata prima del 31.12.1988.

La CTP di Palermorigettava le ragioni de i ricorrenti.

Sul gravame dei contribuenti, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Insorgono i contribuenti come meglio specificati in epigrafe, affidandosi a duemezzi di ricorso.

Il patrono erarialesi è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i contribuenticensurano la pronuncia di seconde cure nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto inammissibile, ex art. 57 citato, il motivo d’appello con cui la difesa dei contribuenti ha invocato l’ingiustificato ritardo della [OSCURATO:PERSONA] nel pagamento. 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 5, 6, 8 e 9, l. 30 dicembre 1991, n. 413 anche in relazione alla CEDU, e l. 07 agosto 1009, n. 241, art. 2, nonché artt. 97, 117 e 111 Cost., come interpretati da Cass. civ., sez. trib., 22.01.2013, n. 1429 (tutela ex art. 6 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU – diritto di proprietà), i contribuenti censurano la pronuncia di seconde cure nella parte in cui i Giudici hanno omesso di considerare il ritardo ingiustificato – di 30 anni – nella liquidazione del risarcimento del danno per occupazione ab origine sine titulo.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo, il motivo di ricorso è inammissibile perché censura un error in procedendo che avrebbe dovuto essere impugnato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e non con richiamo alle disposizioni indicate nel ricorso(Cass., sent. n. 19900 del 2016).

Peraltro, il motivo ̀ inammissibile dal momento che la novit à̀ dell'appello va valutata con riferimento alle domande formulate in primo grado: domande delle quali, tuttavia, i ricorrenti non allegano estratti, né mutuati dal ricorso di prime cure, né della sentenza della C.t.r., cosicché, limitandosi ad asserire che “nel caso di specie, la circostanza del ritardo nella liquidazione del pagamento dovuto era stata già abbondantemente spiegata dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] in primo grado”, nulla forniscono a questa Corte a conforto di quanto contestato.

Pertanto, il motivo si appalesa inammissibile in relazione al principio di specificità del ricorso, in virtù di quanto affermato costantemente da questa Corte secondo cui “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

S.U. n. 8950/2022)”.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Con esso i ricorrenti censurano l’operato dei Giudici di seconda istanza nella parte in cui, confermando il diniego al rimborso da essi richiesto, hanno omesso di tenere in debita considerazione l’ingiustificato ritardo (22 anni) con cui l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dell’indennità dovuta, ritardo colpevole che, se non ci fosse stato, avrebbe comportato unnotevole risparmio d’imposta per i contribuenti, atteso che l’art. 11 della l. n. 413 del 1991 statuiva la non tassabilità delle indennitàdi espropriazione emesse entro il 31 gennaio 1988 (nel caso di specie, il decreto di esproprio risaliva al 1978).

Nel caso di specie, ̀ incontroverso che l’ingiustificato ritardo della P.A., se adeguatamente provato, possa essere fattore dirimente per la restituzione della ritenuta illegittimamente subita, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema d'imposte dirette sui redditi, la somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991 se la sua percezione, che costituisceuna plusvalenza, è successiva all'entrata in vigore della legge e, cioè, all'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto iltrasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.”, Cass. sez.

VI - V, 9.2.2017, n. 3503; “va, quindi affermato il seguente principio di diritto: ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11,comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nullarilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio1989. 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF Tuttavia, qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento siaintervenuto dopo l'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo dellaP.A. nel pagamento della plusvalenza” (Cass., n. 19785 del 2023).

La C.t.r., nel caso in esame, ha affermato che “Occorre rilevare, inoltre, che nel merito gli appellanti non hanno offerto alcuna prova dell'asserito ingiustificato ritardo dell'Amministrazione.

Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, al contrario, risulta che il pagamento della somma lorda di € 725.545,70, oggetto della contestata ritenuta Irpef del 20% è successivo alla sentenza n. 175/2002 del 25.2.2002, emessa dallaCorte di Appello di Palermo che ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo al pagamento dell'indennità in oggetto.Nel caso in esame, quindi, atteso che il pagamento risulta avvenuto in data5.3.2003, dopo un lungo iter giudiziario relativo alla effettiva determinazione della somma riconosciuta come dovuta al ricorrente, nonrisulta agli atti alcun ritardo colpevole o ingiustificato da parte dell'Amministrazione.

Occorre rilevare, d'altra parte, che la decisione CEDU 16.3.2010 ([OSCURATO:PERSONA] c.

Italia) non è relativa a un caso analogo a quello in esame, atteso che in quel giudizio a rilevare era il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel dare esecuzione al rimborso, con una influenza determinante sull'applicazione del nuovo regime fiscale.

Per la stessa Corte Europea, infatti, una eventuale applicazione retroattiva della L. n. 413 del 1991 non avrebbe costituito di per sé una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, poiché questa disposizione non vieta, come tale, l'applicazione retroattiva di una legge fiscale.

In quel caso la Corte di Giustizia ha ritenuto la responsabilità dello Stato italiano per non aver dato esecuzione ad una sentenza della Corte di Appello di Catania (definitiva in data 8.5.1991) nel termine di sette mesi 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF dall'entrata in vigore della L. n. 413/1991 che introduceva la tassabilità l'indennità di espropriazione.

Nel caso de quo, come visto, diversamente che nel caso deciso dalla Corte Europea, la decisione della Corte di Appello di Palermo che ha definitivamente condannato l'IACP al pagamento dell'indennità al ricorrente è del 2002, quando era già da anni in vigore il regime fiscale di cui alla L. n. 413 del 1991”.

La C.t.r., pertanto, così motivando, ha dato atto della conoscenza dei principi cardine in materiastatuendo non esservi stato ritardo colpevole nell’operato della P.A. e tale accertamento in fatto non risulta essere stato fatto oggetto di specifico motivo di doglianza.

Pertanto, il ricorso dev’essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in €.millequattrocento/00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31700/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi pro-quota del sig. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sono elettivamente domiciliati in Palermo alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Diniego rimb. IRPEF19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 3238/01/2020 pronunciata il 10 giugno 2020 e depositata il 15 giugno 2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dicembre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO I contribuenti, in qualità di eredi del [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnavano il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] – avverso l’istanza di rimborso per la somma di €134.029,98, trattenuta alla fonte a titolo di Irpef dalla IACP ([OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA]) sull’importo dell’indennità di occupazione quantificata in €725.545,70. I contribuenti sostenevano che l’art. 11 della l. 3 maggio 1991, n. 143, disciplinante tali plusvalenze, non poteva applicarsi al caso di specie in quanto la vicenda espropriativa si era perfezionata prima del 31.12.1988. La CTP di Palermorigettava le ragioni de i ricorrenti. Sul gravame dei contribuenti, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure, compensando le spese dei due gradi di giudizio. Insorgono i contribuenti come meglio specificati in epigrafe, affidandosi a duemezzi di ricorso. Il patrono erarialesi è costituito con controricorso. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i contribuenticensurano la pronuncia di seconde cure nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto inammissibile, ex art. 57 citato, il motivo d’appello con cui la difesa dei contribuenti ha invocato l’ingiustificato ritardo della [OSCURATO:PERSONA] nel pagamento. 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 5, 6, 8 e 9, l. 30 dicembre 1991, n. 413 anche in relazione alla CEDU, e l. 07 agosto 1009, n. 241, art. 2, nonché artt. 97, 117 e 111 Cost., come interpretati da Cass. civ., sez. trib., 22.01.2013, n. 1429 (tutela ex art. 6 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU – diritto di proprietà), i contribuenti censurano la pronuncia di seconde cure nella parte in cui i Giudici hanno omesso di considerare il ritardo ingiustificato – di 30 anni – nella liquidazione del risarcimento del danno per occupazione ab origine sine titulo. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo, il motivo di ricorso è inammissibile perché censura un error in procedendo che avrebbe dovuto essere impugnato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e non con richiamo alle disposizioni indicate nel ricorso(Cass., sent. n. 19900 del 2016). Peraltro, il motivo ̀ inammissibile dal momento che la novit à̀ dell'appello va valutata con riferimento alle domande formulate in primo grado: domande delle quali, tuttavia, i ricorrenti non allegano estratti, né mutuati dal ricorso di prime cure, né della sentenza della C.t.r., cosicché, limitandosi ad asserire che “nel caso di specie, la circostanza del ritardo nella liquidazione del pagamento dovuto era stata già abbondantemente spiegata dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] in primo grado”, nulla forniscono a questa Corte a conforto di quanto contestato. Pertanto, il motivo si appalesa inammissibile in relazione al principio di specificità del ricorso, in virtù di quanto affermato costantemente da questa Corte secondo cui “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022)”. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso i ricorrenti censurano l’operato dei Giudici di seconda istanza nella parte in cui, confermando il diniego al rimborso da essi richiesto, hanno omesso di tenere in debita considerazione l’ingiustificato ritardo (22 anni) con cui l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dell’indennità dovuta, ritardo colpevole che, se non ci fosse stato, avrebbe comportato unnotevole risparmio d’imposta per i contribuenti, atteso che l’art. 11 della l. n. 413 del 1991 statuiva la non tassabilità delle indennitàdi espropriazione emesse entro il 31 gennaio 1988 (nel caso di specie, il decreto di esproprio risaliva al 1978). Nel caso di specie, ̀ incontroverso che l’ingiustificato ritardo della P.A., se adeguatamente provato, possa essere fattore dirimente per la restituzione della ritenuta illegittimamente subita, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema d'imposte dirette sui redditi, la somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991 se la sua percezione, che costituisceuna plusvalenza, è successiva all'entrata in vigore della legge e, cioè, all'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto iltrasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.”, Cass. sez. VI - V, 9.2.2017, n. 3503; “va, quindi affermato il seguente principio di diritto: ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11,comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nullarilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio1989. 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF Tuttavia, qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento siaintervenuto dopo l'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo dellaP.A. nel pagamento della plusvalenza” (Cass., n. 19785 del 2023). La C.t.r., nel caso in esame, ha affermato che “Occorre rilevare, inoltre, che nel merito gli appellanti non hanno offerto alcuna prova dell'asserito ingiustificato ritardo dell'Amministrazione. Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, al contrario, risulta che il pagamento della somma lorda di € 725.545,70, oggetto della contestata ritenuta Irpef del 20% è successivo alla sentenza n. 175/2002 del 25.2.2002, emessa dallaCorte di Appello di Palermo che ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo al pagamento dell'indennità in oggetto.Nel caso in esame, quindi, atteso che il pagamento risulta avvenuto in data5.3.2003, dopo un lungo iter giudiziario relativo alla effettiva determinazione della somma riconosciuta come dovuta al ricorrente, nonrisulta agli atti alcun ritardo colpevole o ingiustificato da parte dell'Amministrazione. Occorre rilevare, d'altra parte, che la decisione CEDU 16.3.2010 ([OSCURATO:PERSONA] c. Italia) non è relativa a un caso analogo a quello in esame, atteso che in quel giudizio a rilevare era il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel dare esecuzione al rimborso, con una influenza determinante sull'applicazione del nuovo regime fiscale. Per la stessa Corte Europea, infatti, una eventuale applicazione retroattiva della L. n. 413 del 1991 non avrebbe costituito di per sé una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, poiché questa disposizione non vieta, come tale, l'applicazione retroattiva di una legge fiscale. In quel caso la Corte di Giustizia ha ritenuto la responsabilità dello Stato italiano per non aver dato esecuzione ad una sentenza della Corte di Appello di Catania (definitiva in data 8.5.1991) nel termine di sette mesi 19 –31700-2020 – 14/12/2023 MMF dall'entrata in vigore della L. n. 413/1991 che introduceva la tassabilità l'indennità di espropriazione. Nel caso de quo, come visto, diversamente che nel caso deciso dalla Corte Europea, la decisione della Corte di Appello di Palermo che ha definitivamente condannato l'IACP al pagamento dell'indennità al ricorrente è del 2002, quando era già da anni in vigore il regime fiscale di cui alla L. n. 413 del 1991”. La C.t.r., pertanto, così motivando, ha dato atto della conoscenza dei principi cardine in materiastatuendo non esservi stato ritardo colpevole nell’operato della P.A. e tale accertamento in fatto non risulta essere stato fatto oggetto di specifico motivo di doglianza. Pertanto, il ricorso dev’essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in €.millequattrocento/00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 02467/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris