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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 35935/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8498-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: avv.davidezito©pec.giuffre.it - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA], n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: ciennaro.torrese©forotorre.it - con troricorrente - avverso la sentenza n. 228/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] M OSCARINI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 10/4/2003, convennero [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rappresentando di aver subìto danni occasionati dalle numerose infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo a livello annesso all'appartamento della convenuta, e chiesero l'accertamento della responsabilità esclusiva della stessa, la sua condanna al risarcimento dei danni materiali, da accertarsi anche a mezzo di CTU, e quelli derivanti da mancato uso dell'immobile, e la condanna a provvedere alla riparazione e impermeabilizzazione della parte di terrazzo o di immobile di esclusiva proprietà della convenuta; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda per essere la stessa già oggetto di domanda riconvenzionale dei coniugi Sorrentino e Guida in altro giudizio azionato da essa [OSCURATO:PERSONA] e asseritamente coperta da giudicato sull'assenza della responsabilità della medesima per il danno da infiltrazioni; 2, nei corso del giudizio gli attori instaurarono un procedimento per danno temuto ex art. 1172 c.c., venne effettuato un ATP che evidenziò la provenienza delle infiltrazioni da piccoli ripostigli posti sul terrazzo, e il Giudice ordinò l'eliminazione delle infiltrazioni stesse a spese della [OSCURATO:PERSONA]; 3,, a seguito di reclamo di questa, il Tribunale, ritenuta la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed acclarato che non ricorreva il fatto imprevedibile ed inevitabile per l'esonero della responsabilità del medesimo, applicò l'art. 1126 c.c. e dunque ripartì le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione della terrazza in ragione di un terzo a carico del proprietario che ne abbia un uso esclusivo e di due terzi a carico dei proprietari dei piani sottostanti; conseguentemente, stimati i danni materiali in C 2.400, condannò la convenuta a pagare un terzo della somma oltre che le spese del grado;

4. avverso la sentenza i coniugi Sorrentino e Guida proposero appello chiedendo che la [OSCURATO:PERSONA] avendo, con atteggiamento quantomeno gravemente colposo, tollerato e, nonostante le loro richieste, non eliminato le infiltrazioni, fosse condannata a pagare l'intera somma stimata per l'eliminazione delle stesse, con esclusione dell'art. 1126 c.c. nonché fosse condannata ai danni per il mancato uso dell'immobile; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio resistendo alla domanda e svolse appello incidentale sulla statuizione relativa alla condanna alle spese;

5. la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 22/1/2017, dato atto che nelle more del giudizio i lavori di impermeabilizzazione erano stati effettuati e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva già rigettato la domanda risarcitoria azionata in parallelo giudizio, ha rigettato l'appello principale ritenendo che, una volta realizzati i lavori di impermeabilizzazione, la domanda volta ad ottenere il rifacimento dell'intero terrazzo di copertura fosse nuova e come tale inammissibile, e che a ripartizione delle spese, secondo la disciplina dell'art. 1126 c.c. fosse corretta e conforme all'insegnamento delle S.U. n. 9449 del 10/5/2016 con la concorrente responsabilità, nelle percentuali ivi indicate, del proprietario della terrazza e dei proprietari degli immobili sottostanti; ha rigettato la domanda di danni per il mancato utilizzo dell'immobile sottostante, in ragione della mancata prova del mancato utilizzo; ha accolto l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] compensando integralmente tra le parti le spese sia del doppio grado della fase cautelare, sia del doppio grado della fase di merito; 4., avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

5. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia applicato l'art. 1126 c.c. anzic:hè, in via analogica, l'art. 1125 c.c. in considerazione del fatto che il proprietario del locale sottostante la terrazza era unico (i due coniugi) e che la disciplina dell'art. 1126 c.c. presupponeva una pluralità di unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, solo in tal senso giustificandosi il riparto previsto dalla richiamata disposizione; in particolare, nella prospettazione dei ricorrenti, la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di "condominio minimo" composto da due unità abitative, con il conseguente obbligo per il giudice di applicare l'art.1125 c.c. e dunque porre le spese a carico dei proprietari dei due piani, in egual misura;

2. con il secondo motivo di ricorso - omessa pronuncia su fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 112 c.p.c., artt. 2051 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che la Corte di merito, trascurando le risultanze istruttorie, abbia omesso di considerare che l'avvenuta riparazione delle infiltrazioni non era stata eseguita a regola d'arte, abbia omesso di valutare il comportamento inerte, ostruzionistico ed omissivo della [OSCURATO:PERSONA] con ciò incorrendo in omessa pronuncia su fatti decisivi e in violazione e falsa applicazione deli artt. 2051 e 2043 c.c. ed abbia, proprio per l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, rigettato la domanda di risarcimento danni; 1-2 il Collegio, considerato che il ricorso é di competenza tabellare della seconda sezione civile, dispone il rinvio della causa alla suddetta sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla seconda sezione civile, tabellarmente competente per materia.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8498-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: avv.davidezito©pec.giuffre.it - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. [OSCURATO:PERSONA], n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Pec: ciennaro.torrese©forotorre.it - con troricorrente - avverso la sentenza n. 228/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] M OSCARINI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 10/4/2003, convennero [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rappresentando di aver subìto danni occasionati dalle numerose infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo a livello annesso all'appartamento della convenuta, e chiesero l'accertamento della responsabilità esclusiva della stessa, la sua condanna al risarcimento dei danni materiali, da accertarsi anche a mezzo di CTU, e quelli derivanti da mancato uso dell'immobile, e la condanna a provvedere alla riparazione e impermeabilizzazione della parte di terrazzo o di immobile di esclusiva proprietà della convenuta; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda per essere la stessa già oggetto di domanda riconvenzionale dei coniugi Sorrentino e Guida in altro giudizio azionato da essa [OSCURATO:PERSONA] e asseritamente coperta da giudicato sull'assenza della responsabilità della medesima per il danno da infiltrazioni; 2, nei corso del giudizio gli attori instaurarono un procedimento per danno temuto ex art. 1172 c.c., venne effettuato un ATP che evidenziò la provenienza delle infiltrazioni da piccoli ripostigli posti sul terrazzo, e il Giudice ordinò l'eliminazione delle infiltrazioni stesse a spese della [OSCURATO:PERSONA]; 3,, a seguito di reclamo di questa, il Tribunale, ritenuta la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed acclarato che non ricorreva il fatto imprevedibile ed inevitabile per l'esonero della responsabilità del medesimo, applicò l'art. 1126 c.c. e dunque ripartì le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione della terrazza in ragione di un terzo a carico del proprietario che ne abbia un uso esclusivo e di due terzi a carico dei proprietari dei piani sottostanti; conseguentemente, stimati i danni materiali in C 2.400, condannò la convenuta a pagare un terzo della somma oltre che le spese del grado; 4. avverso la sentenza i coniugi Sorrentino e Guida proposero appello chiedendo che la [OSCURATO:PERSONA] avendo, con atteggiamento quantomeno gravemente colposo, tollerato e, nonostante le loro richieste, non eliminato le infiltrazioni, fosse condannata a pagare l'intera somma stimata per l'eliminazione delle stesse, con esclusione dell'art. 1126 c.c. nonché fosse condannata ai danni per il mancato uso dell'immobile; la [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio resistendo alla domanda e svolse appello incidentale sulla statuizione relativa alla condanna alle spese; 5. la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 22/1/2017, dato atto che nelle more del giudizio i lavori di impermeabilizzazione erano stati effettuati e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva già rigettato la domanda risarcitoria azionata in parallelo giudizio, ha rigettato l'appello principale ritenendo che, una volta realizzati i lavori di impermeabilizzazione, la domanda volta ad ottenere il rifacimento dell'intero terrazzo di copertura fosse nuova e come tale inammissibile, e che a ripartizione delle spese, secondo la disciplina dell'art. 1126 c.c. fosse corretta e conforme all'insegnamento delle S.U. n. 9449 del 10/5/2016 con la concorrente responsabilità, nelle percentuali ivi indicate, del proprietario della terrazza e dei proprietari degli immobili sottostanti; ha rigettato la domanda di danni per il mancato utilizzo dell'immobile sottostante, in ragione della mancata prova del mancato utilizzo; ha accolto l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] compensando integralmente tra le parti le spese sia del doppio grado della fase cautelare, sia del doppio grado della fase di merito; 4., avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 5. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello abbia applicato l'art. 1126 c.c. anzic:hè, in via analogica, l'art. 1125 c.c. in considerazione del fatto che il proprietario del locale sottostante la terrazza era unico (i due coniugi) e che la disciplina dell'art. 1126 c.c. presupponeva una pluralità di unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, solo in tal senso giustificandosi il riparto previsto dalla richiamata disposizione; in particolare, nella prospettazione dei ricorrenti, la fattispecie rientrerebbe nell'ipotesi di "condominio minimo" composto da due unità abitative, con il conseguente obbligo per il giudice di applicare l'art.1125 c.c. e dunque porre le spese a carico dei proprietari dei due piani, in egual misura; 2. con il secondo motivo di ricorso - omessa pronuncia su fatti decisivi ed oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 112 c.p.c., artt. 2051 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che la Corte di merito, trascurando le risultanze istruttorie, abbia omesso di considerare che l'avvenuta riparazione delle infiltrazioni non era stata eseguita a regola d'arte, abbia omesso di valutare il comportamento inerte, ostruzionistico ed omissivo della [OSCURATO:PERSONA] con ciò incorrendo in omessa pronuncia su fatti decisivi e in violazione e falsa applicazione deli artt. 2051 e 2043 c.c. ed abbia, proprio per l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, rigettato la domanda di risarcimento danni; 1-2 il Collegio, considerato che il ricorso é di competenza tabellare della seconda sezione civile, dispone il rinvio della causa alla suddetta sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla seconda sezione civile, tabellarmente competente per materia. Così deciso
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