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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48850/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1'7 che ha concluso chiedendo -e 'ecc...30n,...A.4...u.k.70 0U{ (-0)-(4,9 com. t7Q2-1-0A-u- eXI-G42... udito Islifetsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta. 1.1 Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.651 cod.pen., per fatto del 14 maggio 2018. 1.2 In motivazione, la Corte di Appello - per quanto qui rileva - valuta il motivo in tema di pretesa violazione del bis in idem (in rapporto alla pendenza di altro procedimento penale per il reato di resistenza di cui all'art.337 cod.pen.) e lo respinge.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con unico motivo si deduce l'omesso apprezzamento del motivo aggiunto in tema di sussistenza della continuazione tra il delitto di resistenza ed il fatto (rifiuto di farsi identificare) per cui si procede.

3. Il ricorso, nei limiti della unica deduzione, è fondato. 3.1 Con tempestivi e ammissibili motivi aggiunti era stata introdotta la richiesta, non esaminata dalla Corte di secondo grado.

La mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione va considerata quale vizio della decisione impugnata, come di recente ribadito da Sez.

II, n. 990 del 13.12.2019, dep.2020, rv 278678, secondo cui in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione - nella specie, con reato separatamente giudicato - formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.

Va pertanto disposto, come da dispositivo, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1'7 che ha concluso chiedendo -e 'ecc...30n,...A.4...u.k.70 0U{ (-0)-(4,9 com. t7Q2-1-0A-u- eXI-G42... udito Islifetsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta. 1.1 Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.651 cod.pen., per fatto del 14 maggio 2018. 1.2 In motivazione, la Corte di Appello - per quanto qui rileva - valuta il motivo in tema di pretesa violazione del bis in idem (in rapporto alla pendenza di altro procedimento penale per il reato di resistenza di cui all'art.337 cod.pen.) e lo respinge. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con unico motivo si deduce l'omesso apprezzamento del motivo aggiunto in tema di sussistenza della continuazione tra il delitto di resistenza ed il fatto (rifiuto di farsi identificare) per cui si procede. 3. Il ricorso, nei limiti della unica deduzione, è fondato. 3.1 Con tempestivi e ammissibili motivi aggiunti era stata introdotta la richiesta, non esaminata dalla Corte di secondo grado. La mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione va considerata quale vizio della decisione impugnata, come di recente ribadito da Sez. II, n. 990 del 13.12.2019, dep.2020, rv 278678, secondo cui in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione - nella specie, con reato separatamente giudicato - formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione. Va pertanto disposto, come da dispositivo, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens
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