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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 22682/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35030-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall 'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale di Trento ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della ricorrente della somma di €16.269,60, quale residuo corrispettivo di opere edili Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - eseguite in appalto. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva tempestiva opposizione: lamentando che i lavori presentavano vizi e difetti , proponeva in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la somma di €74.309,71.

In corso di causa interveniva volontariamente il figlio dell’opponente, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni subìti dalla contigua porzione di proprietà.

1.1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 402/2017 respingeva la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo, tra l'altro, che il figlio [OSCURATO:PERSONA] - committente delle opere ma il cui intervento in causaè inammissibile -ne aveva riconosciuto l'esecuzione a regola d'arte al termine dei lavori con scrittura datata 15.05.2014.

Avverso detta sentenza interponevano appello i Pegoraro.

2. La Corte d'Appello di Trento respingeva il gravameadducendo le seguenti motivazioni ancora rilevanti in questa sede: - l’intervento autonomo di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi ammissibile, in quanto il contratto di appalto fu sottoscritto proprio da questi, e le relative fatturazioni suddivise tra padre e figlio. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece,stipulato altro accordo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui non viè però traccia scritta in atti) per la realizzazione di un solaio in legno da eseguire al di sopra della copertura già esistente dell’edificio; -la dichiarazione che il Tribunale ha ritenuto essere un'accettazione dei lavori altro non è che un'elencazione di lavori extra contratto, accompagnata dall'impegno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tinteggiare il garage; -tuttavia, tutti i difetti, se sussistenti, si sono di certo evidenzia ti ben prima del completamento delle opere ma risultano denunciati solo con l'atto di opposizione o con quello di intervento di [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - Pegoraro nel giudizio di primo grado;atti che seguono di oltre un anno la conclusione dei lavori, ovvero sono privi di giustificati riscontri; - sintomatico è il fatto che [OSCURATO:PERSONA], prima di intervenire in giudizio, avesse pagato senza alcuna riserva l'intero corrispettivo, e così [OSCURATO:PERSONA] per gran parte di esso; -quanto alla richiesta di prove orali, reiterata con l'atto d'appello, essa è inficiata da genericità, difettando di circostanze specifiche collocate univocamente nel tempo e nello spazio.

3. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si difendeva depositando controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1667, 1669, 1218, 1177, 2946, 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrenti che le pretese risarcitorie dedotte in corso di causa non possono essere semplicisticamente ricondotte nell'ambito di una generica ed onnicomprensiva rappresentazione di vizi ricadenti nel novero dell'art.1669 cod. civ. e men che meno dell'art. 1667 cod. civ.

La prima fattispecie giuridica dedotta nei giudizi di merito riguardava i danni da infiltrazione subìti allo spirare dell'anno 2013, quando il cantiere si trovava momentaneamente sospeso per la pausa invernale, a fronte di un'errata e comunque insufficiente impermeabilizzazione della struttura sommitale dell'edificio da parte di una delle imprese subappaltatrici chiamate ad operare in cantiere dall'odierna resistente, diretta responsabile nei confronti della committenza dell'operato dei Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - propri incaricati.

Deducono i ricorrenti che tale pregiudizio consegue ad un inadempimento della prestazione accessoria di custodia del cantiere gravante sull’appaltatore, riconducibile alla fattispecie di cui all'art.1177 cod. civ., non essendo in alcun modo apparentabile al concetto di vizio normativamente inteso, e pertanto non è soggetto ad alcun termine decadenziale o prescrizionale diverso da quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto afferente un danno provocato a strutture in gran parte neppure interessate dall'intervento edilizio e pertanto non legato ad una valutazione di conformità alle regole dell'arte dell'opera realizzata.

1.1. Il motivo è sostanzialmente inammissibile.

Il riferimento alla responsabilità da cose in custodia costituisce questione nuova non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio, e pertanto inammissibile.

Come noto, imotivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (ex plurimis: Cass. Sez. 5, n. 31560 del 2022).

Nella sostanza, peraltro, per come la stessa parte articola il motivo, a pag.17 del ricorso, i danni conseguirebbero alla mancata impermeabilizzazione e quindi, in tesi, deriverebbero dai pretesi vizi.

Quanto al riferimento ai danni: a) da infiltrazioni; b)agli automezzi ricoverati; c)da mancato guadagno, la Corte d’appello ha ritenuto gli stessi mai denunciati e corroborati dalla perizia successiva del Direttore dei lavori, in contrasto con quanto dallo stesso affermato in precedenza (vizi sub a); denunciati solo con la citazione ,né dai preventivi prodotti Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - in giudizio risultava la riferibilità degli stessi a dettidanni (sub b); non denunciati né provati (danni sub c).

A fronte di dette valutazioni, la parte si limita a contrapporre la propria valutazione dei preventivi; né a diversa conclusione può condurre il riferimento al parziale risarcimento dell’Assicuratrice della subappaltatrice.

2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1667, 1669, 1453, 1455 cod. civ.

Lamentano i ricorrenti che, avuto riguardo ai diversi vizi costruttivi, il giudice di seconde cure ha rappresentato una mancata tempestiva denuncia dei relativi vizi, assumendo che gli stessi si sarebbero verificati ancor prima del completamento delle opere ma risultano denunciati solo con l'atto di opposizione o con quello di intervento.

Nella prospettazione dei ricorrenti, invece, è pacifico che essi non abbiano mai accettato le opere asseritamente concluse dalla società appaltatrice; è parimenti indubbio e documentato che gli odierni ricorrenti si erano premurati, anche per il tramite del Direttore dei Lavori, di segnalare le carenze e i vizi successivamente opposti nell'ambito della presente controversia: vengono qui in rilievo, in particolare, le plurime comunicazioni che i Pegoraro e il Direttore dei Lavoriebbero ad inviare all’appaltatrice per rilevare detti vizi.

A ciò va aggiunto che dalla stessa perizia redatta dall'incaricato di [OSCURATO:PERSONA] i lavori risultano essere stati ultimati nell'autunno 2014, ovverosia in data successiva rispetto all'emissione della pretesa fattura a saldo poi riversata nel decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre,il 12.02.2015, a seguito del sopralluogo in cantiere,la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rilasciato la dichiarazione del20.02.2015 e prodotta in atti, a mezzo della quale espressamente riconosceva la sussistenza del vizio del cappotto, impegnandosi ad Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - intervenire per la sistemazione tramite il proprio subappaltatore; impegno peraltro mai onorato.

Analoghe considerazioni debbono farsi valere in relazione al dedotto vizio ai serramenti, pure verificato in contraddittorio in occasione del sopralluogo del 12 Febbraio 2015.

Del resto, l'intervenuto pagamento di somme a titolo di acconto non può in alcun modo inficiare il legittimo diritto della committenza a contestare la mancanza di conformità alle regole dell'arte dell'opera compiuta, essendo a riguardo noto che l'accettazione della stessa anche per facta concludentiarichiede il compimento di una serie di atti e comportamenti inequivocabilmente diretti a manifestare il gradimento del lavoro svolto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Non avendo mai la committente terminato le lavorazioni contrattualmente pattuite, ne deriva che in riferimento alle carenze in discussione non potevano neppure essere applicate le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto d'appalto, non ricorrendo invero il presupposto dell'avvenuto completamento delle opere, ma doveva semmai trovare applicazione la generale disciplina della responsabilità contrattuale dettata dagli articoli 1453 e 1455 cod. civ., ivi compresa la facoltà del committente convenuto per il pagamento di paralizzare la pretesa avversaria opponendo le difformità ed i vizi dell'opera in virtù del principio inadimple n ti non est adimplendum, così come è avvenuto nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento d'appello per mancata ammissionedelle prove, sia per testi che per CTU, richieste dagli appellanti, con conseguente omessa valutazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello non ha dato ingresso ai capitoli di prova formulati da parte opponente, dai quali invece sarebbe emersa la Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - scansione temporale degli eventi che hanno condotto al verificarsi dei nocumenti lamentati in causa dai Pegoraro, il loro collegamento causale con l'attività posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché le attività che i ricorrenti hanno dovuto porre in essere per rimediarvi anche per il tramite dell'intervento dei soggetti terzi, i cui costi sono stati peraltro debitamente documentati.

Tanto vale, a maggior ragione, con riferimento alla richiesta di ammissione di CTU, oltreché di un accertamento compiuto da un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), pure attestante l'esistenza dei danni da infiltrazioni lamentate dai signori Pecoraronell'ambito dell'opposizione radicata.

4. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi,e sono inammissibili.

In disparte l’errato riferimento al n. 3) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., pure ai se nsi dell'art. 360 , n. 5 ) c od. proc. civ. , non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare – nei limiti della c.d.

«doppia conforme»- l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare, quindi, il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata.

L e doglianze , quindi, si traducono in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tese all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 8 - risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

4.1. Nel caso di specie , il giudice di seconde cure – esaminate le emergenze probatorie in atti – ha singo larmente valutato le richieste degli appellanti, s eguendo l'ordine dell'atto di opposizione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 8 della sentenza) e dell'atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA] (p. 9), senza che sia rinvenibile in tali argomentazioni traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti, né insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Va inoltre rilevato che la parte si è limitata a richiamare la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del febbraio m2015, senza riportarne, almeno in sintesi, il contenuto, in modo da consentire a questa Corte, di valutare l’eventuale decisività del documento stesso.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è carente sotto il profilo dell’autosufficienza.

Nel secondo motivo, i ricorrenti hanno altresì inteso far valere il mancato completamento dell’opera, al fine di avvalersi dell’orientamento secondo il quale , in caso di opera non completata, restando l’appaltatore inadempiente all’obbligazione assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento, mentre la speciale garanzia ex art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine (così, tra le ultime, le pronunce 9190/18 e 4511/2019).

Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 9 - Detta prospettazione è inammissibile, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, in appello non era stata posta la questione del mancato completamento delle opere, tant’è che detto fatto è pacifico nella pronuncia della Corte del merito, ed è quindi inammissibile l’introduzione nel grado di legittimità del fatto contrario.

Né può sottacersi che la Corte d’appello ha ritenuto in radice non provati i danni.

L’inammissibilità, infine, consegue anche alla mancata specifica riproposizione nel motivo dei capitoli di provaper testi.

5. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di una domanda motivo di gravame, in violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Trento preso posizione sul quarto motivo d'appello con riferimento all'art 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrenti che nell'ambito dell'appello interposto, i Pegoraro avevano censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui era stata disposta la condanna dell'opponente e dell'intervenuto all'integrale rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenziando a tal fine come le pretese versate in causa dagli odierni ricorrenti avessero trovato riconoscimento, seppur non integrale, nel corso del giudizio di primo grado per il tramite della compagnia assicurativa della subappaltatrice incaricata da controparte.

5.1. Il motivo è infondato.

Soccorre a riguardo il riferimento alla recente pronuncia 2830/2021, secondo la quale. nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un Ric. 2018 n. 35030 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 10 - motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd.

"minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado.

6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in € 7.00 0,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35030-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall 'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Tribunale di Trento ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della ricorrente della somma di €16.269,60, quale residuo corrispettivo di opere edili Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - eseguite in appalto. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva tempestiva opposizione: lamentando che i lavori presentavano vizi e difetti , proponeva in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la somma di €74.309,71. In corso di causa interveniva volontariamente il figlio dell’opponente, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni subìti dalla contigua porzione di proprietà. 1.1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 402/2017 respingeva la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo, tra l'altro, che il figlio [OSCURATO:PERSONA] - committente delle opere ma il cui intervento in causaè inammissibile -ne aveva riconosciuto l'esecuzione a regola d'arte al termine dei lavori con scrittura datata 15.05.2014. Avverso detta sentenza interponevano appello i Pegoraro. 2. La Corte d'Appello di Trento respingeva il gravameadducendo le seguenti motivazioni ancora rilevanti in questa sede: - l’intervento autonomo di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi ammissibile, in quanto il contratto di appalto fu sottoscritto proprio da questi, e le relative fatturazioni suddivise tra padre e figlio. [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece,stipulato altro accordo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui non viè però traccia scritta in atti) per la realizzazione di un solaio in legno da eseguire al di sopra della copertura già esistente dell’edificio; -la dichiarazione che il Tribunale ha ritenuto essere un'accettazione dei lavori altro non è che un'elencazione di lavori extra contratto, accompagnata dall'impegno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di tinteggiare il garage; -tuttavia, tutti i difetti, se sussistenti, si sono di certo evidenzia ti ben prima del completamento delle opere ma risultano denunciati solo con l'atto di opposizione o con quello di intervento di [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - Pegoraro nel giudizio di primo grado;atti che seguono di oltre un anno la conclusione dei lavori, ovvero sono privi di giustificati riscontri; - sintomatico è il fatto che [OSCURATO:PERSONA], prima di intervenire in giudizio, avesse pagato senza alcuna riserva l'intero corrispettivo, e così [OSCURATO:PERSONA] per gran parte di esso; -quanto alla richiesta di prove orali, reiterata con l'atto d'appello, essa è inficiata da genericità, difettando di circostanze specifiche collocate univocamente nel tempo e nello spazio. 3. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si difendeva depositando controricorso. In prossimità dell’udienza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1667, 1669, 1218, 1177, 2946, 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che le pretese risarcitorie dedotte in corso di causa non possono essere semplicisticamente ricondotte nell'ambito di una generica ed onnicomprensiva rappresentazione di vizi ricadenti nel novero dell'art.1669 cod. civ. e men che meno dell'art. 1667 cod. civ. La prima fattispecie giuridica dedotta nei giudizi di merito riguardava i danni da infiltrazione subìti allo spirare dell'anno 2013, quando il cantiere si trovava momentaneamente sospeso per la pausa invernale, a fronte di un'errata e comunque insufficiente impermeabilizzazione della struttura sommitale dell'edificio da parte di una delle imprese subappaltatrici chiamate ad operare in cantiere dall'odierna resistente, diretta responsabile nei confronti della committenza dell'operato dei Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - propri incaricati. Deducono i ricorrenti che tale pregiudizio consegue ad un inadempimento della prestazione accessoria di custodia del cantiere gravante sull’appaltatore, riconducibile alla fattispecie di cui all'art.1177 cod. civ., non essendo in alcun modo apparentabile al concetto di vizio normativamente inteso, e pertanto non è soggetto ad alcun termine decadenziale o prescrizionale diverso da quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto afferente un danno provocato a strutture in gran parte neppure interessate dall'intervento edilizio e pertanto non legato ad una valutazione di conformità alle regole dell'arte dell'opera realizzata. 1.1. Il motivo è sostanzialmente inammissibile. Il riferimento alla responsabilità da cose in custodia costituisce questione nuova non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio, e pertanto inammissibile. Come noto, imotivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (ex plurimis: Cass. Sez. 5, n. 31560 del 2022). Nella sostanza, peraltro, per come la stessa parte articola il motivo, a pag.17 del ricorso, i danni conseguirebbero alla mancata impermeabilizzazione e quindi, in tesi, deriverebbero dai pretesi vizi. Quanto al riferimento ai danni: a) da infiltrazioni; b)agli automezzi ricoverati; c)da mancato guadagno, la Corte d’appello ha ritenuto gli stessi mai denunciati e corroborati dalla perizia successiva del Direttore dei lavori, in contrasto con quanto dallo stesso affermato in precedenza (vizi sub a); denunciati solo con la citazione ,né dai preventivi prodotti Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - in giudizio risultava la riferibilità degli stessi a dettidanni (sub b); non denunciati né provati (danni sub c). A fronte di dette valutazioni, la parte si limita a contrapporre la propria valutazione dei preventivi; né a diversa conclusione può condurre il riferimento al parziale risarcimento dell’Assicuratrice della subappaltatrice. 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1667, 1669, 1453, 1455 cod. civ. Lamentano i ricorrenti che, avuto riguardo ai diversi vizi costruttivi, il giudice di seconde cure ha rappresentato una mancata tempestiva denuncia dei relativi vizi, assumendo che gli stessi si sarebbero verificati ancor prima del completamento delle opere ma risultano denunciati solo con l'atto di opposizione o con quello di intervento. Nella prospettazione dei ricorrenti, invece, è pacifico che essi non abbiano mai accettato le opere asseritamente concluse dalla società appaltatrice; è parimenti indubbio e documentato che gli odierni ricorrenti si erano premurati, anche per il tramite del Direttore dei Lavori, di segnalare le carenze e i vizi successivamente opposti nell'ambito della presente controversia: vengono qui in rilievo, in particolare, le plurime comunicazioni che i Pegoraro e il Direttore dei Lavoriebbero ad inviare all’appaltatrice per rilevare detti vizi. A ciò va aggiunto che dalla stessa perizia redatta dall'incaricato di [OSCURATO:PERSONA] i lavori risultano essere stati ultimati nell'autunno 2014, ovverosia in data successiva rispetto all'emissione della pretesa fattura a saldo poi riversata nel decreto ingiuntivo opposto. Inoltre,il 12.02.2015, a seguito del sopralluogo in cantiere,la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rilasciato la dichiarazione del20.02.2015 e prodotta in atti, a mezzo della quale espressamente riconosceva la sussistenza del vizio del cappotto, impegnandosi ad Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - intervenire per la sistemazione tramite il proprio subappaltatore; impegno peraltro mai onorato. Analoghe considerazioni debbono farsi valere in relazione al dedotto vizio ai serramenti, pure verificato in contraddittorio in occasione del sopralluogo del 12 Febbraio 2015. Del resto, l'intervenuto pagamento di somme a titolo di acconto non può in alcun modo inficiare il legittimo diritto della committenza a contestare la mancanza di conformità alle regole dell'arte dell'opera compiuta, essendo a riguardo noto che l'accettazione della stessa anche per facta concludentiarichiede il compimento di una serie di atti e comportamenti inequivocabilmente diretti a manifestare il gradimento del lavoro svolto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Non avendo mai la committente terminato le lavorazioni contrattualmente pattuite, ne deriva che in riferimento alle carenze in discussione non potevano neppure essere applicate le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto d'appalto, non ricorrendo invero il presupposto dell'avvenuto completamento delle opere, ma doveva semmai trovare applicazione la generale disciplina della responsabilità contrattuale dettata dagli articoli 1453 e 1455 cod. civ., ivi compresa la facoltà del committente convenuto per il pagamento di paralizzare la pretesa avversaria opponendo le difformità ed i vizi dell'opera in virtù del principio inadimple n ti non est adimplendum, così come è avvenuto nel caso di specie. 3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento d'appello per mancata ammissionedelle prove, sia per testi che per CTU, richieste dagli appellanti, con conseguente omessa valutazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello non ha dato ingresso ai capitoli di prova formulati da parte opponente, dai quali invece sarebbe emersa la Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - scansione temporale degli eventi che hanno condotto al verificarsi dei nocumenti lamentati in causa dai Pegoraro, il loro collegamento causale con l'attività posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché le attività che i ricorrenti hanno dovuto porre in essere per rimediarvi anche per il tramite dell'intervento dei soggetti terzi, i cui costi sono stati peraltro debitamente documentati. Tanto vale, a maggior ragione, con riferimento alla richiesta di ammissione di CTU, oltreché di un accertamento compiuto da un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), pure attestante l'esistenza dei danni da infiltrazioni lamentate dai signori Pecoraronell'ambito dell'opposizione radicata. 4. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi,e sono inammissibili. In disparte l’errato riferimento al n. 3) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., pure ai se nsi dell'art. 360 , n. 5 ) c od. proc. civ. , non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare – nei limiti della c.d. «doppia conforme»- l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare, quindi, il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata. L e doglianze , quindi, si traducono in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tese all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 8 - risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4.1. Nel caso di specie , il giudice di seconde cure – esaminate le emergenze probatorie in atti – ha singo larmente valutato le richieste degli appellanti, s eguendo l'ordine dell'atto di opposizione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 8 della sentenza) e dell'atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA] (p. 9), senza che sia rinvenibile in tali argomentazioni traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti, né insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione. Va inoltre rilevato che la parte si è limitata a richiamare la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del febbraio m2015, senza riportarne, almeno in sintesi, il contenuto, in modo da consentire a questa Corte, di valutare l’eventuale decisività del documento stesso. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è carente sotto il profilo dell’autosufficienza. Nel secondo motivo, i ricorrenti hanno altresì inteso far valere il mancato completamento dell’opera, al fine di avvalersi dell’orientamento secondo il quale , in caso di opera non completata, restando l’appaltatore inadempiente all’obbligazione assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento, mentre la speciale garanzia ex art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine (così, tra le ultime, le pronunce 9190/18 e 4511/2019). Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 9 - Detta prospettazione è inammissibile, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, in appello non era stata posta la questione del mancato completamento delle opere, tant’è che detto fatto è pacifico nella pronuncia della Corte del merito, ed è quindi inammissibile l’introduzione nel grado di legittimità del fatto contrario. Né può sottacersi che la Corte d’appello ha ritenuto in radice non provati i danni. L’inammissibilità, infine, consegue anche alla mancata specifica riproposizione nel motivo dei capitoli di provaper testi. 5. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di una domanda motivo di gravame, in violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Trento preso posizione sul quarto motivo d'appello con riferimento all'art 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che nell'ambito dell'appello interposto, i Pegoraro avevano censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui era stata disposta la condanna dell'opponente e dell'intervenuto all'integrale rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenziando a tal fine come le pretese versate in causa dagli odierni ricorrenti avessero trovato riconoscimento, seppur non integrale, nel corso del giudizio di primo grado per il tramite della compagnia assicurativa della subappaltatrice incaricata da controparte. 5.1. Il motivo è infondato. Soccorre a riguardo il riferimento alla recente pronuncia 2830/2021, secondo la quale. nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un Ric. 2018 n. 35030 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 10 - motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in € 7.00 0,00 per compensi, oltre€200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 22682/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris