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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 37538/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11867/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione -intimato - avverso il decreto delTribunale di Milano n. 1488/2020 depositat o i l 17/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura - in privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, cod. civ. per sorte, oltre I.V.A. e oneri previdenziali al chirografo sul ripartito - il credito vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per aver assistito la società in bonis in fase di concordato preventivo; escludeva, tuttavia, la prededuzione richiesta.

2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condivideva la valutazione del giudice delegato, poiché non era dato rinvenire la funzionalità dell’attività professionale svolta nell’interesse della massa dei creditori, tenuto conto che il legale – che aveva op erato su incarico della società in relazione ad un primo concordato con riserva, poi rinunciato e dichiarato improcedibile e successivamente per altro, ammesso ma di lì a poco seguito da fallimento - aveva redatto “ meramente un parere ed una bozza di atto di citazione, non promuovendo alcun giudizio”.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] prospettando sei motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., poiché la funzionalità dell’attività professionale espletata dal creditore istante in favore della società poi fallita durante la pendenza delle procedure di concordato doveva essere valutata in una prospettiva ex ante ed a prescindere dall’utilità in concreto per la massa dei creditori in caso di successione di procedure concorsuali. 4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 l. fall. in relazione agli artt. 161, comma 7, e 167 l. fall.: l’attività professionale espletata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata compiuta durante la pendenza delle procedure di concordato in forza di atti legalmente compiuti che non eccedevano l’ordinaria amministrazione, per cui il suo credito doveva essere ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 161, comma 7, e 167 l. fall.. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 82, 83 e 84 cod. proc. civ., in quanto il mancato conferimento della procura alle liti e l’omessopagamento dei diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione per l’azione di responsabilità non potevano escludere la funzionalità dell’attività professionale espletata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della cliente durante la pendenza delle procedure di concordato. 4.4 Il quarto motivo si duole, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’espresso riconoscimento da parte del Tribunale di Milano, all’interno del decreto di apertura della procedura di concordato, che la proposta includeva nell’attivo gli importi che si sarebbero potuti ottenere per effetto dell’esercizio di iniziative risarcitorie in corso di verifica da instaurare nei confronti dell’ex amministratore unico, degli ex sindaci, della controllante [OSCURATO:PERSONA] ltd. e di [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata della revisione contabile. 4.5 Il quinto motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’espresso beneficio che ha tratto il fallimento dall’attività professionale svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA], dato che i curatori, sia in sede di verifica dello stato passivo, sia all’interno dei rapporti riepilogativi exart. 33, comma 5, l. fall., si erano riservati di esperire un’azione legale risarcitoria nei confronti di PWC, incaricata dalla società in bonisdella revisione contabile. 4.6 Il sesto motivo di ricorso assume il carattere contraddittorio o apparente della motivazione del decreto impugnato laddove esclude la natura prededucibile del professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall..

5. Il collegio ritiene che, in particolare,il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso prospettino una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11867/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione -intimato - avverso il decreto delTribunale di Milano n. 1488/2020 depositat o i l 17/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura - in privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, cod. civ. per sorte, oltre I.V.A. e oneri previdenziali al chirografo sul ripartito - il credito vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per aver assistito la società in bonis in fase di concordato preventivo; escludeva, tuttavia, la prededuzione richiesta. 2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condivideva la valutazione del giudice delegato, poiché non era dato rinvenire la funzionalità dell’attività professionale svolta nell’interesse della massa dei creditori, tenuto conto che il legale – che aveva op erato su incarico della società in relazione ad un primo concordato con riserva, poi rinunciato e dichiarato improcedibile e successivamente per altro, ammesso ma di lì a poco seguito da fallimento - aveva redatto “ meramente un parere ed una bozza di atto di citazione, non promuovendo alcun giudizio”. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] prospettando sei motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., poiché la funzionalità dell’attività professionale espletata dal creditore istante in favore della società poi fallita durante la pendenza delle procedure di concordato doveva essere valutata in una prospettiva ex ante ed a prescindere dall’utilità in concreto per la massa dei creditori in caso di successione di procedure concorsuali. 4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 l. fall. in relazione agli artt. 161, comma 7, e 167 l. fall.: l’attività professionale espletata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favoredi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata compiuta durante la pendenza delle procedure di concordato in forza di atti legalmente compiuti che non eccedevano l’ordinaria amministrazione, per cui il suo credito doveva essere ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 161, comma 7, e 167 l. fall.. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 82, 83 e 84 cod. proc. civ., in quanto il mancato conferimento della procura alle liti e l’omessopagamento dei diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione per l’azione di responsabilità non potevano escludere la funzionalità dell’attività professionale espletata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della cliente durante la pendenza delle procedure di concordato. 4.4 Il quarto motivo si duole, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’espresso riconoscimento da parte del Tribunale di Milano, all’interno del decreto di apertura della procedura di concordato, che la proposta includeva nell’attivo gli importi che si sarebbero potuti ottenere per effetto dell’esercizio di iniziative risarcitorie in corso di verifica da instaurare nei confronti dell’ex amministratore unico, degli ex sindaci, della controllante [OSCURATO:PERSONA] ltd. e di [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata della revisione contabile. 4.5 Il quinto motivo di ricorso censura l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’espresso beneficio che ha tratto il fallimento dall’attività professionale svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA], dato che i curatori, sia in sede di verifica dello stato passivo, sia all’interno dei rapporti riepilogativi exart. 33, comma 5, l. fall., si erano riservati di esperire un’azione legale risarcitoria nei confronti di PWC, incaricata dalla società in bonisdella revisione contabile. 4.6 Il sesto motivo di ricorso assume il carattere contraddittorio o apparente della motivazione del decreto impugnato laddove esclude la natura prededucibile del professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall.. 5. Il collegio ritiene che, in particolare,il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso prospettino una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblic
Decreto Cassazione n. 37538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris