CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avversola sentenza n. 697/2020, pronunciata in data 22/07/2020 dallaCommissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione 1, edepositata il 13/10/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10073/2021Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 15791/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte osserva:1. La contribuente, in proprio e nella sua qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnaval’avviso di accertamento n. T8F020300352/2017, con il quale perl’anno 2012 era stato accertato un reddito di impresa pari ad euro29.769,00, avendo l’Ufficio disconosciuto la perdita su crediti dichiaratadalla società pari ad euro 64.000,00, e l’avviso di accertamento n.T8F010300438/2017, con il quale per il medesimo anno di imposta erastato accertato un reddito da partecipazione pari ad euro 29.769,00,oltre sanzioni per euro 14.746,50.Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, la società avevaceduto la propria azienda a [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte di uncorrispettivo di cessione pattuito in euro 75.000,00, aveva versatosoltanto l’importo di euro 11.000,00. La società non aveva recuperatoil credito, per cui la perdita dichiarata era stata ritenuta definitiva elegittima; successivamente, le parti avevano stipulato una scritturatransattiva.2. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto accoglieva ilricorso, ritenendo che la ricorrente avesse fornito sufficienti elementiper ritenere effettivamente sussistente la perdita su crediti dichiarata.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, invece,accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con condanna dellacontroparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio,considerando come la contribuente non avesse dimostrato conelementi certi ed inconfutabili la irrecuperabilità del credito.4. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi. L’Agenzia resiste con controricorso.5. La ricorrente in data 29/01/2026 ha depositato memoria nellaquale illustra e ribadisce le proprie conclusioni.Numero registro generale 10073/2021Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 15791/2026Data pubblicazione 22/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 101 del d.lgs.917/1986 e dell’art. 2729 c.c., con riferimento al requisito delladeducibilità delle perdite su crediti che deve risultare da elementi certie precisi, non essendo necessario che il creditore dimostri di essersinon avendo la [OSCURATO:PERSONA] valutato i documentiprodotti dalla parte, tra i quali la scrittura transattiva intercorsa tra leparti.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la motivazione apparente conriferimento al requisito della deducibilità delle perdite su crediti chedeve risultare da elementi certi e precisi, non essendo necessario cheil creditore dimostri di essersi attivato con procedure volte ad ottenerela dichiarazione di insolvenza ed in ogni caso non tenendo conto dellatransazione intercorsa tra le parti.3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantorelativi alla medesima questione della deducibilità delle perdite sucrediti, sebbene proposti con riferimento a profili differenti.3.1. Ai sensi dell'art. 66 comma 3, ora 101 del d.P.R. 917/86, nellaversione ratione temporis vigente, le perdite su crediti sono deducibilise risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore èassoggettato a procedure concorsuali. In quest’ultimo caso, dunque,opera l'automatica deducibilità per la certezza dell'insolvenza edell'entità delle perdite, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente èonerato della prova dell'effettiva riduzione di valore del credito,indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione, e,dunque, dell'oggettiva definitività della perdita.Numero registro generale 10073/2021Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 15791/2026Data pubblicazione 22/05/2026Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. sez.5, 15/2/2019,n. 4567), non è, dunque, necessario al fine di ritenere deducibili leperdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, cheil creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato perconseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e,quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale,essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certoe preciso.Si tratta con ogni evidenzia di un accertamento di fatto precluso insede di legittimità del quale la [OSCURATO:PERSONA] hadato ampiamente contezza, rilevando, in particolare, come lacontribuente non avesse fornito dimostrazione, con elementi certi edinconfutabili della irrecuperabilità del credito, poiché ladocumentazione prodotta poteva, a tutto concedere, consentire diformulare mere ipotesi circa la difficoltà o l’infruttuosità del recuperodel credito.3.2. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA], nelricostruire le posizioni processuali delle parti, ha dato conto deidocumenti prodotti -richiamati dalla ricorrente ed indicati comeprodotti sin dal primo grado di giudizio nei menzionati allegati alricorso-, valutandoli, in sostanza, come non idonei a fondare la provaa carico della contribuente ai fini della deducibilità delle perdite; a talriguardo ha affermato che, tutt’al più, la documentazione prodottapoteva consentire “la supposizione che il recupero sia costoso o chel’azione nei confronti del debitore possa essere difficoltosa o addiritturainfruttuosa”, ma che non integrava, in concreto, la prova dei fattiindispensabile ai fini dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r.Inoltre, la Commissione, tra i documenti prodotti, ha richiamato larelazione di un professionista, nella quale, con riferimento al recuperodel credito, si evidenziava come il debitore, che aveva ceduto il creditoNumero registro generale 10073/2021Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 15791/2026Data pubblicazione 22/05/2026alla contribuente, non fosse proprietario di immobili e non svolgesseCommissione ha rilevato che, comunque, non potessero desumersielementi dirimenti in considerazione dell’entità del credito.Infine, ha fatto riferimento ad un documento transattivo dal qualenon si evincerebbe l’entità monetaria della contropartita ricevuta dallacontribuente in ristoro della transazione, così affermandoimplicitamente che non è stata fornito neppure la prova della perdita ecioè che il valore dei beni ricevuti fosse interiore alla perdita su creditiportata in deduzione per l’intero e tantomeno dell’ammontare dellastessa.In tal modo, innanzitutto, deve ritenersi rispettato il minimocostituzionale garantito, in quanto la decisione impugnata, consideratanella sua interezza, è concretamente esplicativa dell’iter logicoargomentativo seguito (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass., sez.V, 17/5/2025, n. 19573, Cass., sez. V, 26/9/2025, n. 26206, Cass.,sez.V, 4/5/2022, n.21537, Cass., sez, I, 3/3/2022, n. 7090, Cass, sez.6-3, 25/9/2018, n. 22598), consentendo il controllo sull'esattezza e lalogicità del ragionamento decisorio, essendo illustrato l’accertamentoin fatto compiuto ed esposte le ragioni per le quali gli elementi addottidalla contribuente a sostegno della deducibilità della perdita nonpossano considerarsi certi e precisi nel senso innanzi indicato.Inoltre, gli elementi evidenziati consentono di affermarel’insussistenza della violazione dell’art. 101 del t.u.i.r. e dell’art. 2729c.c., oggetto di censura, poiché, se non è necessario che il creditoredimostri di essersi attivato con procedure volte ad ottenere ladichiarazione di insolvenza, la disposizione normativa richiamatarichiede che sia stata fornita la prova della sussistenza di elementi certie precisi tali da giustificare la deducibilità delle perdite. L’onere postoa carico della parte contribuente, con valutazione immune da vizi sottoNumero registro generale 10073/2021Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 15791/2026Data pubblicazione 22/05/2026il profilo della violazione di legge, è stato ritenuto dalla CommissioneTributaria Regionale non soddisfatto e la parte in questa sede, purrichiamando la violazione dell’art. 2729 c.c., nemmeno denuncia conpuntualità l’errore nel meccanismo inferenziale o nella valutazione deisingoli elementi tenuti in considerazione al fine di giungere alla provapresuntiva; anzi, il richiamo all’atto transattivo ha consentito allaCommissione di escludere ancor prima, in qualche misura, anche laperdita in sé, così rendendo ancor più fondato il giudizio sullainsussistenza degli elementi certi e precisi necessari per la deducibilitàdelle perdite su crediti, stante l’assenza di prova puntuale in ordineall’esistenza della perdita, all’ammontare ed alla oggettiva definitivitàdella stessa.4. Il ricorso è dunque infondato, con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità comeindicate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 2,300,00 a titolo dicompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 10073/2021Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 15791/2026Data pubblicazione 22/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]