Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2000

Cassazione n. 46580/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 06/07/2000 avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di BARI Ldato avviso alle pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Bari il 16 marzo 2022.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha chiesto la diminuzione del trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo e quindi non ha posto a sostegno della censura alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i 06/07/2000 avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di BARI Ldato avviso alle pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bari con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Bari il 16 marzo 2022. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha chiesto la diminuzione del trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo e quindi non ha posto a sostegno della censura alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 46580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris