CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18119 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC)vincenzo.taranto @pec.ordineavvocaticatania.it - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, n.4812/06/17, depositata in data 6 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 538/02/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa di accoglimento del ricorso dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria al rimborso richiesto, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate, per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990; -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, l'Amministrazione deduce, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 D. Lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza del quantum richiesto nell'istanza di rimborso; -il motivo si profila inammissibile; -in primo luogo va osservato che in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, la censura in questione non menzionano alcun passaggio della sentenza impugnata; -trattasi, comunque, di censura inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione in punto di irritualità della istanza di rimborso per mancata indicazione dell'ammontare degli importi richiesti in restituzione e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); - con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 9 comma 17 I. n. 289/2002 e 1 comma 665 I. n. 190/2014, nonché della VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, dell'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, degli artt. 107 e 108 paragrafo 3 trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nonché della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, giacché la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell'incompatibilità con il diritto comunitario della legge n. 289/2002 e quindi dell'impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d'impresa; -il motivo è infondato; -invero il rimborso in questione riguarda solo le imposte dirette, tanto che la CTR- con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- ha affermato espressamente "Non può dubitarsi che il soggetto richiedente il rimborso non esercita attività d'impresa, come si rileva dalla documentazione prodotta in primo grado" (pag. 4 della sentenza impugnata); - pertanto, non è applicabile, al caso di specie, quella giurisprudenza secondo la quale, in tema d'IVA, il diritto comunitario osta all'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, una riduzione del 90 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014 (Cass. sez. 6-5, n. 16923 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 25278 del 16/12/2015); -per converso, si deve in questa sede ribadire il principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 6- 5, n. 9577 del 12/06/2012; Sez. 6-5, Ord. n. 4291 del 22/02/2018); -con il terzo motivo, si assume, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 I. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16 octies D. L. n. 91/2017, convertito in I. n. 123/2017, per avere la CTR illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, ritenendo inapplicabile alla fattispecie in oggetto la normativa sopravvenuta di cui all'art. 16 octies che aveva operato una riduzione al 50% del rimborso spettante ai soggetti che ne avessero diritto e, addirittura, escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato; -il motivo è infondato; - al riguardo questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cass., sez. 5, 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA; Cass., sez. 6-5, n.4570 del 2020), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte. Ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveníens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione della quale è investita la corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al rimborso IRPEF spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016); P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di 7 LI legittimità che si liquidano in euro 4.100,00,