Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:221
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
13 dicembre 2007
Cause riunite F‑51/05 e F‑18/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Lingue – Ricevibilità – Decisione che arreca pregiudizio – Insussistenza – Congedo parentale – Domanda di rinvio della data di inizio del congedo parentale – Incidenza di un congedo di malattia»
Oggetto:
Ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare: nella causa F‑51/05,
in primo luogo, l’annullamento di tre decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ossia la decisione 22 ottobre 2004 con cui le è accordato
un congedo parentale dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 compresi, la decisione 30 novembre 2004, con cui è respinta la
sua domanda di rinvio/ritiro del congedo parentale, e il suo foglio paga del novembre 2004; in secondo luogo, che venga dichiarato
che il congedo parentale per suo figlio può ancora essere domandato; in terzo luogo, il versamento di vari importi a titolo
di risarcimento danni, in particolare a titolo di risarcimento del danno risultante dall’incertezza in cui si sarebbe trovata
relativamente al suo status di funzionario e dei danni morali derivanti da tale incertezza; nella causa F‑18/06, da una parte,
l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 novembre 2005, con cui è fissata la data d’inizio del suo congedo parentale
all’8 novembre 2004, dall’altra, il risarcimento dei danni, in particolare dei danni materiali e morali causati dalla detta
decisione.
Decisione:
I ricorsi sono respinti. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente. La ricorrente
sopporterà i due terzi delle proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione
(Art. 21, terzo comma, CE)
2.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione
(Statuto dei funzionari, art. 91)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Motivazione di una decisione – Esclusione
(Art. 230 CE)
4.
Procedura – Eccezione di litispendenza
5.
Funzionari – Congedi – Congedo parentale – Ritiro di una domanda – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 42 bis)
6.
Funzionari – Congedi – Congedo parentale – Interruzione – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 42 bis)
1.
Le istituzioni, in forza del loro dovere di sollecitudine, sono tenute a rivolgere ad un funzionario una decisione individuale
formulata nella lingua che quest’ultimo padroneggia in maniera approfondita, dato che l’amministrazione ha l’obbligo di accertarsi
che i funzionari possano effettivamente e facilmente prendere conoscenza degli atti amministrativi che li riguardano individualmente.
Non può tuttavia dedursi dall’art. 21, terzo comma, CE che ogni decisione rivolta da un’istituzione comunitaria ad uno dei
suoi funzionari debba essere redatta nella lingua madre di tale funzionario. Infatti, i riferimenti del Trattato all’uso delle
lingue nell’Unione europea non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario
che garantisca a ogni cittadino che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia in ogni caso redatto nella sua
lingua.
(v. punti 56-58)
Riferimento:
Corte: 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/UAMI (Racc. pag. I‑8283, punto 82)
Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 46)
2.
Solo gli atti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e individualmente sugli interessi degli
interessati modificandone, in maniera sensibile, la posizione di diritto possono essere considerati come arrecanti loro pregiudizio.
Tuttavia, taluni atti, anche se non incidono sugli interessi materiali o sul rango del funzionario, possono essere considerati,
tenuto conto della natura, della funzione di cui trattasi e delle circostanze, atti arrecanti pregiudizio se ledono gli interessi
morali o le prospettive future dell’interessato. L’elemento essenziale di un atto che arreca pregiudizio è che l’atto incida
sugli interessi di una persona, vale a dire che possa ledere gli interessi di tale persona, in particolare rispetto alla domanda
che quest’ultima ha presentato. Il ricorso, con il suo esito, deve poter procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.
(v. punti 78-80)
Riferimento:
Corte: 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 679, punti 4 e 5); 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 2539, punto 17); 3 dicembre 1992, causa C‑32/92 P, Moat/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6379, punto 9), e 10 gennaio
2006, causa C‑373/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1, punto 42)
3.
Gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso
di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario solo qualora, in quanto motivazione
di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto, o se, quanto meno,
tale motivazione è idonea a modificare il merito di quanto è stato deciso nel dispositivo dell’atto in questione.
(v. punto 84)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 30 aprile 2007, causa T‑387/04, EnBW [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1195,
punto 127 e giurisprudenza ivi citata)
4.
Un ricorso che vede contrapposte le stesse parti, tende agli stessi fini ed è fondato sugli stessi motivi di un ricorso proposto
in precedenza dev’essere dichiarato irricevibile.
(v. punti 94 e 102)
Riferimento:
Corte: 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2831, punto 9); 22 settembre
1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento (Racc. pag. 4821, punto 12)
Tribunale di primo grado: 14 giugno 2007, causa T‑68/07, [OSCURATO:PERSONA]Holstein/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta,
punto 16)
5.
Una domanda di congedo parentale può essere ritirata unilateralmente dal funzionario, ma unicamente entro un termine ragionevole,
in ogni caso non dopo la data in cui la decisione su tale domanda è stata notificata o, tutt’al più, sino alla data in cui
il funzionario interessato ha preso conoscenza di tale decisione.
(v. punto 139)
6.
L’art. 2, n. 4, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 42 bis dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi
del quale l’autorità che ha il potere di nomina può, su domanda dell’interessato, annullare la decisione che accorda un congedo
parentale, dev’essere interpretato nel senso che consente anche un’interruzione temporanea del congedo parentale.
Dalla precisazione secondo cui l’autorità che ha il potere di nomina «può», in forza del detto articolo, annullare il congedo,
e non è pertanto tenuta ad accogliere ogni domanda di annullamento o di interruzione, risulta che qualsiasi decisione presa
in questo senso dall’autorità che ha il potere di nomina deve basarsi su motivi legittimi, fatti valere dal funzionario, tenuto
conto delle finalità del congedo parentale, e derivare dalla ponderazione degli interessi di quest’ultimo e di quelli dell’istituzione.
Il margine discrezionale di cui dispone l’amministrazione è tuttavia ridotto qualora l’interessato beneficiario di un congedo
parentale provi, nella sua domanda di interruzione del congedo, che eventi successivi alla concessione del detto congedo lo
pongono incontestabilmente nell’impossibilità di occuparsi del figlio nelle condizioni inizialmente considerate. Ciò può verificarsi
in particolare qualora il funzionario sia colpito da una malattia la cui gravità o le cui caratteristiche lo pongano in tale
situazione di impossibilità.
(v. punti 163, 167, 169 e 170)
Riferimento:
Corte: 20 settembre 2007, causa C‑116/06, Kiiski (Racc. pag. I-7643, punto 38)