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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45456/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1500,00 di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c) del d.lgs. n. 285 del 1999 perché, in due diverse occasioni, guidava, in orario notturno, in stato di ebbrezza (in data 9 e 21 agosto 2016).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, deducendo la nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione a giudizio, atteso che, con riferimento al reato del 9 agosto 2016, il domicilio è stato eletto presso l'abitazione, mentre le notifiche sono state effettuate presso il difensore, ove vi era stata elezione di domicilio esclusivamente in relazione al procedimento avente ad oggetto il reato del 21 agosto 2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso, nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro (Sez. 2, n. 36791 del 20/10/i2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235037 - 01) ed, ove siano state effettuate diverse elezioni di domicilio in procedimenti poi riuniti, entrambe, stante l'unificazione dei procedimenti, hanno pari e indistinta validità ai fini delle notificazioni (Sez. 6, n. 676 del 07/12/1998, Carini, Rv. 213902).

Tale ultimo principio è stato ribadito e confermato dalla recente Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 02, che ha affermato che, in tema di notificazioni, le distinte elezioni di domicilio effettuate in procedimenti, originariamente separati e successivamente riuniti, mantengono tutte validità in mancanza di formale ed espressa revoca di una di esse, non trovando applicazione il principio secondo cui la seconda elezione, in ordine cronologico, determina la revoca tacita della prima.

In definitiva, le elezioni di domicilio e/o dichiarazioni di domicilio, effettuate dall'imputato in due diversi procedimenti, poi, riuniti, hanno uguale valore, sicché la notifica del decreto di citazione a giudizio del procedimento unico, in cui sono confluiti quelli originari, può essere effettuata indifferentemente nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato nell'uno o nell'altro procedimento.

A ciò si aggiunga che il ricorso in esame non è autosufficiente, in quanto non indica con precisione la sede della asserita elezione/dichiarazione di domicilio, oggetto l'episodio del 9 agosto 2016.2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1500,00 di ammenda per le contravvenzioni di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c) del d.lgs. n. 285 del 1999 perché, in due diverse occasioni, guidava, in orario notturno, in stato di ebbrezza (in data 9 e 21 agosto 2016). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, deducendo la nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione a giudizio, atteso che, con riferimento al reato del 9 agosto 2016, il domicilio è stato eletto presso l'abitazione, mentre le notifiche sono state effettuate presso il difensore, ove vi era stata elezione di domicilio esclusivamente in relazione al procedimento avente ad oggetto il reato del 21 agosto 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso, nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro (Sez. 2, n. 36791 del 20/10/i2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235037 - 01) ed, ove siano state effettuate diverse elezioni di domicilio in procedimenti poi riuniti, entrambe, stante l'unificazione dei procedimenti, hanno pari e indistinta validità ai fini delle notificazioni (Sez. 6, n. 676 del 07/12/1998, Carini, Rv. 213902). Tale ultimo principio è stato ribadito e confermato dalla recente Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Passamonti, Rv. 280551 - 02, che ha affermato che, in tema di notificazioni, le distinte elezioni di domicilio effettuate in procedimenti, originariamente separati e successivamente riuniti, mantengono tutte validità in mancanza di formale ed espressa revoca di una di esse, non trovando applicazione il principio secondo cui la seconda elezione, in ordine cronologico, determina la revoca tacita della prima. In definitiva, le elezioni di domicilio e/o dichiarazioni di domicilio, effettuate dall'imputato in due diversi procedimenti, poi, riuniti, hanno uguale valore, sicché la notifica del decreto di citazione a giudizio del procedimento unico, in cui sono confluiti quelli originari, può essere effettuata indifferentemente nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato nell'uno o nell'altro procedimento. A ciò si aggiunga che il ricorso in esame non è autosufficiente, in quanto non indica con precisione la sede della asserita elezione/dichiarazione di domicilio, oggetto l'episodio del 9 agosto 2016.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P
Decreto Cassazione n. 45456/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris