CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 24823/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10047-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 174/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre, nei confronti della Procura generale presso la Corte dei conti, contro la sentenza del 13 ottobre 2020 con cui la Sezione terza giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha condannato, tra gli altri, il ricorrente per il danno erariale derivato dall’erogazione del contributo a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] 2000 per l’organizzazione di un evento svoltosi nell’anno 2012, danno liquidato nella misura di euro 3.500, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT fino al deposito della sentenza ed interessi sulla somma rivalutata fino all’effettivo pagamento, regolando le spese di lite. 2. ― Non spiega difese l’intimata Procura. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso lamenta anzitutto che la Sezione giurisdizionale abbia dichiarato la contumacia del Taccioli senza verificare se essa fosse dipesa dalla «vigenza della normativa Covid 19», deducendo poi: -) Incompleta istruttoria da parte del Collegio giudicante di appello, degli atti relativi al procedimento amministrativo sottoposto ad esame; -) Mancata individuazione della legge che distribuisce annualmente le direttive dalla [OSCURATO:PERSONA] ai dirigenti di [OSCURATO:PERSONA].; -) Mancata e diversa individuazione delle norme di finanziamento e di affidamento delle manifestazioni comunali; -) Contraddittorietà nelle motivazioni della sentenza di appello che da una parte assolve l'evento gemello del 2014, e invece condanna per il danno erariale, il medesimo evento eseguito con la medesima procedura nel 2012 e con i medesimi controlli sui pagamenti fatti a terzi. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è stato depositato telematicamente, ma dal fascicolo telematico (nel quale sono contenuti, oltre al ricorso, che consta di quattro pagine seguite da una quinta pagina bianca, senza una relata di notificazione in calce, la nota di iscrizione a ruolo, la procura alle liti, il file DatiAtto.xml.p7m e la sentenza impugnata) non risulta che il ricorso sia stato notificato. 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorre nte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo