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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09816/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di mesi sei di reclusione e € 1.000,00 di multa, in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) nell'ambito dei quali la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento.

Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo che la mera incesuratezza non poteva per ciò solo fondare il riconoscimento e l'imputato non aveva indicato quale altra situazione meritevole di valutazione in tal senso.

Quanto al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, contrariamente all'assunto difensivo che lamenta la mancata risposta, la corte territoriale ha argomentato che non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla commissione di altri reati, ex art. 164 cod.pen., in ragione della condotta non occasionale.

Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità ed è corretta in diritto.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata € 3.000,00.

P. Q. M. frej() Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di mesi sei di reclusione e € 1.000,00 di multa, in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) nell'ambito dei quali la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento. Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo che la mera incesuratezza non poteva per ciò solo fondare il riconoscimento e l'imputato non aveva indicato quale altra situazione meritevole di valutazione in tal senso. Quanto al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, contrariamente all'assunto difensivo che lamenta la mancata risposta, la corte territoriale ha argomentato che non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla commissione di altri reati, ex art. 164 cod.pen., in ragione della condotta non occasionale. Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità ed è corretta in diritto. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata € 3.000,00. P. Q. M. frej() Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in R
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