CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00877/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.sez.1754/2025 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26853/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/05/2025 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 22 ottobre 2024 del Tribunale di Vallo della Lucania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 e ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 137, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva applicato la pena per gli scarichi al trattamento dei rifiuti liquidi (primo motivo), la violazione di legge in relazione all’applicazione dell'art. 137, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006 (secondo motivo), la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato in relazione alla decorrenza del termine di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 877/2026 Roma, lì, 09/01/2026 prescrizione perché il reato di cui all’art. 137, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è stato contestato come commesso il 21 maggio 2018 con condotta perdurante. La Corte di appello non ha indicato univocamente il dies a quo della prescrizione perché a pag. 4 della sentenza ha citato un sequestro del 22 ottobre 2019 e a pag. 8 ha ipotizzato di far decorrere la prescrizione dalla data del 21 maggio 2018 (data del sopralluogo e dell’apposizione del vincolo sanitario) per poi concludere che non si era maturata la prescrizione per effetto della sospensione di un anno e sei mesi derivante dalla cosiddetta riforma Orlando e della sospensione di 484 giorni di sospensione per l’adesione all’astensione proclamata dalle Camere penali dal 28 giugno 2022 all’1 marzo 2023 e da questa data al 25 ottobre 2023, rinvii non contestati dal ricorrente. Anche al momento della presente decisione, seguendo il criterio della Corte di appello che ha calcolato la decorrenza del reato dalla data più risalente, non risulta decorso il termine di prescrizione. Il ricorso è invece fondato in relazione ai primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente. Il Tribunale ha accertato che l’imputato, gestore di un impianto di incenerimento per spoglie animali, aveva scorrettamente smaltito i relativi rifiuti e aveva scorrettamente gestito l’acqua per l’abbattimento a umido dell’impianto, in quanto era rimasta in un contenitore chiuso e non era stata smaltita come rifiuto speciale, quando si erano formati i fanghi in quantità superiore al raccomandato. La Corte di appello ha affermato che i rifiuti da incenerimento non erano pericolosi, per cui ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 perché il fatto non sussiste, e ha sostenuto che l’acqua, utilizzata per il lavaggio e l’abbattimento dei fumi prodotti dall'utilizzo del forno inceneritore, doveva essere considerata invece un rifiuto allo stato liquido per cui vi era bisogno di apposita autorizzazione, ma ha contraddittoriamente confermato la condanna per il reato di cui all’art. 137, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 che ha oggetto invece le acque di scarichi reflui industriali, e non quindi di rifiuti, per giunta pericolosi, senza spiegare le ragioni per cui, esclusa la pericolosità dei rifiuti prodotti, le acque sarebbero assimilate ai reflui industriali contenenti sostanze pericolose. La sentenza va annullata con rinvio in relazione all’accertamento del fatto, il che comporta che la Corte di appello dovrà verificare anche l’esatto momento di consumazione del reato - la contestazione della condotta perdurante non consente di escludere che il dies a quo decorra dalla deliberazione della sentenza di primo grado - , ciò che rileva ai fini dell’individuazione del corretto criterio di calcolo della prescrizione secondo la sentenza a Sezioni Unite Polichetti (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Così deciso, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]