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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25138/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si associava alle richieste della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di detenzione per la vendita e ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti; rigettava la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art 131-bis cod. pen., rilevando come il reato di ricettazione fosse caratterizzato da pena edittale incompatibile con la concessione del beneficio; rilevava altresì che la pericolosità del ricorrente risultava accresciuta dal fatto che i capi di abbigliamento fossero stati posti in vendita presso un mercato rionale, luogo che favoriva la diffusione dei capi falsificati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 131-bis cod. pen., 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che consentiva il riconoscimento della causa di non punibilità della lieve entità del fatto per i reati che non prevedono un minimo edittale, tra i quali doveva essere considerata la ricettazione, quando veniva riconosciuta l'attenuante che all'epoca dei fatti era prevista dall'ad 648, comma 2, cod. pen..

A ciò si aggiungeva che la motivazione in ordine all' accresciuta pericolosità correlata alla vendita dei capi in un mercato rionale sarebbe manifestamente illogica tenuto conto che le merci vengono, di regola, vendute proprio in tali mercati, sicché sostenere che la vendita in tali contesti sia incompatibile con la concessione dell'attenuante significa escludere la possibilità di concreta applicazione della causa di non punibilità nella maggior parte dei casi in cui si procede per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. In primo luogo il collegio rileva che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto che la ricettazione avesse un limite edittale incompatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità, non tenendo in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020, secondo cui tale limite non rileva, quando - come nel caso in cui si proceda per una condotta di ricettazione "attenuata" - il reato non ha un minimo edittale.

In secondo luogo, come rilevato dal ricorrente deve ritenersi carente ed illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che la gravità della ricettazione sia accresciuta dal fatto che il ricorrente ponesse in vendita i capi al mercato, luogo di ordinaria mercificazione delle merci contraffate.

La Corte territoriale, in sede di annullamento con rinvio, procederà, dunque, ad una nuova valutazione circa la sussistenza degli elementi per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen., in coerenza con tali indicazioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il giorno 7 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si associava alle richieste della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di detenzione per la vendita e ricettazione di capi di abbigliamento contraffatti; rigettava la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art 131-bis cod. pen., rilevando come il reato di ricettazione fosse caratterizzato da pena edittale incompatibile con la concessione del beneficio; rilevava altresì che la pericolosità del ricorrente risultava accresciuta dal fatto che i capi di abbigliamento fossero stati posti in vendita presso un mercato rionale, luogo che favoriva la diffusione dei capi falsificati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 131-bis cod. pen., 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che consentiva il riconoscimento della causa di non punibilità della lieve entità del fatto per i reati che non prevedono un minimo edittale, tra i quali doveva essere considerata la ricettazione, quando veniva riconosciuta l'attenuante che all'epoca dei fatti era prevista dall'ad 648, comma 2, cod. pen.. A ciò si aggiungeva che la motivazione in ordine all' accresciuta pericolosità correlata alla vendita dei capi in un mercato rionale sarebbe manifestamente illogica tenuto conto che le merci vengono, di regola, vendute proprio in tali mercati, sicché sostenere che la vendita in tali contesti sia incompatibile con la concessione dell'attenuante significa escludere la possibilità di concreta applicazione della causa di non punibilità nella maggior parte dei casi in cui si procede per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. In primo luogo il collegio rileva che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto che la ricettazione avesse un limite edittale incompatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità, non tenendo in considerazione la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020, secondo cui tale limite non rileva, quando - come nel caso in cui si proceda per una condotta di ricettazione "attenuata" - il reato non ha un minimo edittale. In secondo luogo, come rilevato dal ricorrente deve ritenersi carente ed illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che la gravità della ricettazione sia accresciuta dal fatto che il ricorrente ponesse in vendita i capi al mercato, luogo di ordinaria mercificazione delle merci contraffate. La Corte territoriale, in sede di annullamento con rinvio, procederà, dunque, ad una nuova valutazione circa la sussistenza degli elementi per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen., in coerenza con tali indicazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il giorno 7 mar
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