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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 36044/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ca; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14.9.2022, il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata e tentata rapina aggravata a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, il vincolo della c:ontinuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1..200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2. la Corte di appello di Salerno, nel prendere atto dell'ac:cordo processuale raggiunto dalla difesa dell'imputato con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa;

3. ricorre per cassazione il Nacchia tramite il difensore deducendo: 3.1 illogicità della motivazione: rileva che la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla scorta di una ricostruzione dei fatti arbitraria e priva di riscontri concreti; 3.2 violazione di legge con riferimento all'art. 43 cod. pen.: rileva che nulla si deduce, in sentenza, sull'elemento soggettivo; 3.3 violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello nulla ha motivato sulla esclusione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.9.2022, il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata e tentata rapina aggravata a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, il vincolo della c:ontinuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1..200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici; 2. la Corte di appello di Salerno, nel prendere atto dell'ac:cordo processuale raggiunto dalla difesa dell'imputato con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa; 3. ricorre per cassazione il Nacchia tramite il difensore deducendo: 3.1 illogicità della motivazione: rileva che la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla scorta di una ricostruzione dei fatti arbitraria e priva di riscontri concreti; 3.2 violazione di legge con riferimento all'art. 43 cod. pen.: rileva che nulla si deduce, in sentenza, sull'elemento soggettivo; 3.3 violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello nulla ha motivato sulla esclusione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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