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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15867/2022

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] così rappr. e dif., elett. dom.

RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri n. 5, da procura congiunta al ricorso -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei soci ill. resp. in proprio, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti [OSCURATO:EMAIL], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.72 -controricorrente- per la cassazione del decreto Trib.

Padova 3.9.2018, n.6501/2018, in R.G. n. 423/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 6.4.2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, impugna il decreto Trib.

Padova 3.9.2018, n.6501/2018, in R.G. n. 423/2017 che ne ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 98 l.f. avverso la decisione di non ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei soci ill. resp. in proprio del credito, già avanzato dal ricorrente, per l’assistenza professionale alla società per la domanda di concordato preventivo, poi non ammesso; RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022

2. ha premesso il tribunale che: a) Pizzigati, già legale della società, era stato ammesso al passivo in privilegio per l’attività di assistenza nel procedimento prefallimentare, senza prededuzione, non dolendosi di tale esclusione; b) il reclamo verteva invece sul mancato riconoscimento della pretesa in prededuzione ovvero, in subordine, in privilegio, per l’assistenza nella presentazione e predisposizione della domanda di concordato preventivo, posto che il giudice delegato aveva negato del tutto il fondamento alla domanda, reputando la prestazione nemmeno in astratto finalizzata al concordato preventivo, rappresentato in termini di palese inammissibilità, come poi deciso dallo stesso tribunale;

3. ha ritenuto il tribunale che: a) questione pregiudiziale era la stessa insussistenza del credito del professionista, cui il curatore aveva eccepito l’inadempimento della prestazione sul medesimo gravante, qualificata come priva di perizia e diligenza; b) detta eccezione risultava sia dalle contestazioni elevate in sede di formazione dello stato passivo, sia dalla puntuale sollevazione in sede di costituzione della curatela opposta; c) la tradizionale natura di obbligazione di mezzi in cui consiste l’attività professionale non poteva assurgere ad un esito di indifferenza rispetto alla idoneità che comunque essa deve avere rispetto al raggiungimento del risultato, così rilevando il rispetto delle ragioni di tutela del cliente, con il parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione e della perizia adeguata alle scelte di maggior protezione del cliente; d) nella specie, la proposta di concordato prevedeva il pagamento dei creditori chirografari senza previa tacitazione, almeno con nuova finanza, dei privilegiati, la soddisfazione dei creditori personali dei soci con la liquidazione dei rispettivi beni ma prima dei creditori sociali, la previsione di una vendita d’azienda senza il rispetto delle regole di competitività e delle cause di prelazione; e) la radicale alternatività delle tesi giuridiche sostenute rispetto agli indirizzi interpretativi RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 3 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 correnti e senza che, su di essi, vi fosse contrasto in giurisprudenza, aveva così esposto la società ed i soci ad una scelta non prudente né diligente, nemmeno assumendo valore l’ipotizzata ricostituzione di un compendio aziendale, con il concordato quale unica alternativa al fallimento, trattandosi di evoluzione non necessitata dalle norme;

4. il ricorrente deduce quattro motivi: a) la violazione dell’art. 1460 c.c., avendo errato il tribunale laddove ha riferito al ricorrente una condotta professionalmente non diligente e di non tutela del cliente, trattandosi di diversità di vedute del tribunale rispetto alle tesi giuridiche sostenute nella proposta concordataria ed oggetto di rilevato contrasto; b) la violazione degli artt.1176 e 2236 c.c., non avendo considerato il decreto che il ricorrente era tenuto a svolgere una prestazione con obbligazioni solo di mezzi, senza responsabilità per il risultato non raggiunto, con assunzione del rischio confacente anche alla difficoltà dell’opera e dunque attenuazione dell’elemento soggettivo rilevante; c) la violazione dell’art.111 l.f., stante la dovuta ammissione al passivo in prededuzione e de plano del credito del professionista, nonostante la non ammissione al concordato e senza riscontro della utilità, peraltro sussistente nella specie, essendo stata l’azienda del debitore, inattiva da più di un anno, proprio con il concordato “resuscitata”, grazie all’affitto-ponte con il terzo ed invece depauperata nel successivo fallimento; d) in via subordinata, difettando ogni inadempimento, il credito insinuato, a voler subire il diniego della prededuzione, comunque andava ammesso in privilegio, ai sensi del non applicato art.2751bis n.2 c.c.;

5. il ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 4 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022

1. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta perché connessi, sono inammissibili, in relazione ai plurimi profili in cui le censure si articolano ed infondati in altri, conseguendone l’assorbimento dei restanti; non appare invero, in primo luogo, idoneamente avversata la duplice ratio decidendi alla base del decreto, ove il tribunale ha condiviso, rispetto al primo giudice, l’apprezzamento negativo della diligenza ex art.1176 c.c. e del dovere di tutela delle ragioni del cliente, secondo parametro su cui i motivi non si esercitano in modo appropriato, né specifico; essi infatti si limitano a giustapporre un inconferente e generico principio di discrezionalità interpretativa dell’istituto a fronte di puntuali critiche, invece esposte dal giudice di merito, circa l’assenza di indirizzi giurisprudenziali adesivi alle tesi sostenute e, soprattutto, l’assenza di contrasto giurisprudenziale in tema, altrettanti fattori di prevedibile bocciatura in limine della domanda, cioè di non raggiungimento del risultato; si tratta inoltre di valutazione meritale, incensurabile in questa sede;

2. non appare innanzitutto contestato che il professionista, anche nel ricorso, assumendo la correttezza del proprio operato e riferendo le soluzioni giuridiche adottate dalla società in sede di proposta di concordato, ne ha sostanzialmente e per intero rivendicato la piena paternità, così non ponendosi alcuna questione di scarto rispetto alla condotta dell’assistito, a tale stregua l’impugnazione censurando – semplicemente quali tesi disputabili rispetto a quelle cui si era conformato il concordato – la motivazione con cui il tribunale ha escluso, già ai sensi dell’art. 162 l.f., l’ammissibilità della proposta; essendo pertanto precluso in questa sede, del tutto ovviamente, sottoporre ad una rivalutazione di correttezza giuridica, anche solo incidentale, la citata pronuncia denegativa del tribunale, può solo essere operato un raffronto fra la radicale carenza dei presupposti ammissivi del concordato ivi enunciata e motivata, per come ripresa RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 5 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 nel rigetto dell’ammissione al passivo e la relazione con i due citati parametri doverosi dell’attività professionale e che il tribunale ha escluso vi fossero;

3. in tema, si può ricordare che proprio l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., «può essere opposta dal cliente» al professionista che, come nella specie, «abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria» (Cass. 25894/2016); le doglianze rivelano allora una non esaminabile sostanziale censura sulla motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), che al contrario ha indicato, nella condotta consulenziale legale, un difetto di prudenza e al contempo di cura diligente degli interessi della società laddove il professionista, richiesto di una prestazione di perizia giuridica (ed ancorchè di mezzi), non ha progettato per il proprio assistito soluzioni almeno astrattamente idonee ad un vaglio di prima ammissibilità giuridica, ma assetti regolatori e ristrutturativi fondati su altrettante e decisive, come poi accertato dal tribunale, violazioni di legge;

4. né il ricorso, per difetto di specificità, introduce un quadro alternativo, sotto alcun profilo; appare infatti vago e del tutto generico il richiamo ad una pretesa speciale difficoltà ai sensi dell’art.2236 c.c., questione della quale non si indicano gli estremi di completa, rituale e tempestiva trattazione nel merito, conseguendo che essa è nuova, dunque inammissibile; ad eguale esito si perviene ove si consideri che il professionista ha omesso di rappresentare, com’era suo onere (Cass.8496/2020, Cass. 24025/2020, n.m.), quel particolare grado di complessità tecnico-redazionale che, per l’incarico affidatogli, la relazione di consulenza avrebbe richiesto, non potendo certo essa di RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 6 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 per sé, nemmeno per presunzione, rientrare in una corrispondente e obbligatoria tipologia codicistica, e tantomeno concorsuale a carattere speciale (Cass. s.u. 42093/2021, in motivazione); essa non può pertanto non confrontarsi con l’idoneità in concreto a rendere almeno non implausibile un possibile risultato, qual è lo scopo dell’affidamento dell’incarico stesso, derivandone la violazione dell’obbligo di adempimento ove quello sia radicalmente escluso;

5. lo svolgimento dell’eccezione di inadempimento fornisce allora un’esemplificazione indiretta del citato principio di doveroso svolgimento del ministero con diligenza comune, che opera quando, come nella specie, l’unitaria attività prestazionale espletata dal professionista venga dubitata nella sua tenuta quale coerente con i requisiti di selezione e coadiuvazione alla scelta consapevole, in capo al cliente, dello strumento giuridico più opportuno per regolare la propria crisi d’impresa, senza impedimenti preliminari nell’esame della domanda; la relativa prescrizione, se pur non involge – come detto - un’obbligazione di risultato, pone infatti a carico del professionista il dovere di un’esplicitazione completa del quadro motivazionale che sorregge la finale indicazione di consulenza; anche nella presente sede, al contrario, il ricorrente ha circoscritto invece le proprie doglianze rivendicando la mera praticabilità di tesi giuridiche che, nell’apprezzamento assunto nella sede di ammissione al passivo, sono state valutate alla stregua di fattori altrettanto decisivi per la non ammissione del concordato;

6. infatti, ancora sul punto, non appare idoneamente contestata la ratio decidendi con cui il decreto ha segnalato una complessa e radicale impossibilità giuridica, già in astratto, della proposta; d’altronde il ricorso, nel prospettare la falcidia dei privilegiati, omette del tutto di riferire come e se essa fosse stata asseverata dal perito stimatore di cui all’art.160 co.2 l.f., non indica con maggiore puntualità i termini del coinvolgimento nella proposta (e non per la mera responsabilità RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 7 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 illimitata) dei due soci della s.n.c. ed ai fini della distribuzione del supero post liquidazione dell’attivo ai creditori sociali, contrappone in modo generico uno scenario di convenienza del concordato a fronte di specifici limiti di rispetto del piano quanto al regime normativo impegnato dalle proposte competitive (per via di un affitto già concluso) e sulla compensazione (con un credito della società ancora di là da maturare); su tutte le questioni, al contempo, i motivi refluiscono in censure di merito, laddove invece l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformato dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - afferisce, nell’ottica della novella che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità, intorno ai «fatti, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio» (Cass. 5133/2014; Cass. 976/2021; Cass. s.u. 8053/2014);

7. rileva inoltre il Collegio che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, decidendo una questione di massima di particolare importanza ed a composizione di indirizzi precedenti, hanno ribadito che il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, ben può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte (Cass. s.u. 42093/2021), così confermando il carattere preliminare dello scrutinio sulla corretta esecuzione della prestazione rispetto ad ogni altro tema in punto di qualità preferenziale del credito stesso; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi, con assorbimento dei restanti, manifestamente dipendenti e condizionati; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 8 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili in primi due motivi, assorbiti i restanti; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 9 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] così rappr. e dif., elett. dom. RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri n. 5, da procura congiunta al ricorso -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei soci ill. resp. in proprio, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti [OSCURATO:EMAIL], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.72 -controricorrente- per la cassazione del decreto Trib. Padova 3.9.2018, n.6501/2018, in R.G. n. 423/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 6.4.2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, impugna il decreto Trib. Padova 3.9.2018, n.6501/2018, in R.G. n. 423/2017 che ne ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 98 l.f. avverso la decisione di non ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei soci ill. resp. in proprio del credito, già avanzato dal ricorrente, per l’assistenza professionale alla società per la domanda di concordato preventivo, poi non ammesso; RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 2. ha premesso il tribunale che: a) Pizzigati, già legale della società, era stato ammesso al passivo in privilegio per l’attività di assistenza nel procedimento prefallimentare, senza prededuzione, non dolendosi di tale esclusione; b) il reclamo verteva invece sul mancato riconoscimento della pretesa in prededuzione ovvero, in subordine, in privilegio, per l’assistenza nella presentazione e predisposizione della domanda di concordato preventivo, posto che il giudice delegato aveva negato del tutto il fondamento alla domanda, reputando la prestazione nemmeno in astratto finalizzata al concordato preventivo, rappresentato in termini di palese inammissibilità, come poi deciso dallo stesso tribunale; 3. ha ritenuto il tribunale che: a) questione pregiudiziale era la stessa insussistenza del credito del professionista, cui il curatore aveva eccepito l’inadempimento della prestazione sul medesimo gravante, qualificata come priva di perizia e diligenza; b) detta eccezione risultava sia dalle contestazioni elevate in sede di formazione dello stato passivo, sia dalla puntuale sollevazione in sede di costituzione della curatela opposta; c) la tradizionale natura di obbligazione di mezzi in cui consiste l’attività professionale non poteva assurgere ad un esito di indifferenza rispetto alla idoneità che comunque essa deve avere rispetto al raggiungimento del risultato, così rilevando il rispetto delle ragioni di tutela del cliente, con il parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione e della perizia adeguata alle scelte di maggior protezione del cliente; d) nella specie, la proposta di concordato prevedeva il pagamento dei creditori chirografari senza previa tacitazione, almeno con nuova finanza, dei privilegiati, la soddisfazione dei creditori personali dei soci con la liquidazione dei rispettivi beni ma prima dei creditori sociali, la previsione di una vendita d’azienda senza il rispetto delle regole di competitività e delle cause di prelazione; e) la radicale alternatività delle tesi giuridiche sostenute rispetto agli indirizzi interpretativi RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 3 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 correnti e senza che, su di essi, vi fosse contrasto in giurisprudenza, aveva così esposto la società ed i soci ad una scelta non prudente né diligente, nemmeno assumendo valore l’ipotizzata ricostituzione di un compendio aziendale, con il concordato quale unica alternativa al fallimento, trattandosi di evoluzione non necessitata dalle norme; 4. il ricorrente deduce quattro motivi: a) la violazione dell’art. 1460 c.c., avendo errato il tribunale laddove ha riferito al ricorrente una condotta professionalmente non diligente e di non tutela del cliente, trattandosi di diversità di vedute del tribunale rispetto alle tesi giuridiche sostenute nella proposta concordataria ed oggetto di rilevato contrasto; b) la violazione degli artt.1176 e 2236 c.c., non avendo considerato il decreto che il ricorrente era tenuto a svolgere una prestazione con obbligazioni solo di mezzi, senza responsabilità per il risultato non raggiunto, con assunzione del rischio confacente anche alla difficoltà dell’opera e dunque attenuazione dell’elemento soggettivo rilevante; c) la violazione dell’art.111 l.f., stante la dovuta ammissione al passivo in prededuzione e de plano del credito del professionista, nonostante la non ammissione al concordato e senza riscontro della utilità, peraltro sussistente nella specie, essendo stata l’azienda del debitore, inattiva da più di un anno, proprio con il concordato “resuscitata”, grazie all’affitto-ponte con il terzo ed invece depauperata nel successivo fallimento; d) in via subordinata, difettando ogni inadempimento, il credito insinuato, a voler subire il diniego della prededuzione, comunque andava ammesso in privilegio, ai sensi del non applicato art.2751bis n.2 c.c.; 5. il ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 4 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 1. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta perché connessi, sono inammissibili, in relazione ai plurimi profili in cui le censure si articolano ed infondati in altri, conseguendone l’assorbimento dei restanti; non appare invero, in primo luogo, idoneamente avversata la duplice ratio decidendi alla base del decreto, ove il tribunale ha condiviso, rispetto al primo giudice, l’apprezzamento negativo della diligenza ex art.1176 c.c. e del dovere di tutela delle ragioni del cliente, secondo parametro su cui i motivi non si esercitano in modo appropriato, né specifico; essi infatti si limitano a giustapporre un inconferente e generico principio di discrezionalità interpretativa dell’istituto a fronte di puntuali critiche, invece esposte dal giudice di merito, circa l’assenza di indirizzi giurisprudenziali adesivi alle tesi sostenute e, soprattutto, l’assenza di contrasto giurisprudenziale in tema, altrettanti fattori di prevedibile bocciatura in limine della domanda, cioè di non raggiungimento del risultato; si tratta inoltre di valutazione meritale, incensurabile in questa sede; 2. non appare innanzitutto contestato che il professionista, anche nel ricorso, assumendo la correttezza del proprio operato e riferendo le soluzioni giuridiche adottate dalla società in sede di proposta di concordato, ne ha sostanzialmente e per intero rivendicato la piena paternità, così non ponendosi alcuna questione di scarto rispetto alla condotta dell’assistito, a tale stregua l’impugnazione censurando – semplicemente quali tesi disputabili rispetto a quelle cui si era conformato il concordato – la motivazione con cui il tribunale ha escluso, già ai sensi dell’art. 162 l.f., l’ammissibilità della proposta; essendo pertanto precluso in questa sede, del tutto ovviamente, sottoporre ad una rivalutazione di correttezza giuridica, anche solo incidentale, la citata pronuncia denegativa del tribunale, può solo essere operato un raffronto fra la radicale carenza dei presupposti ammissivi del concordato ivi enunciata e motivata, per come ripresa RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 5 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 nel rigetto dell’ammissione al passivo e la relazione con i due citati parametri doverosi dell’attività professionale e che il tribunale ha escluso vi fossero; 3. in tema, si può ricordare che proprio l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., «può essere opposta dal cliente» al professionista che, come nella specie, «abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria» (Cass. 25894/2016); le doglianze rivelano allora una non esaminabile sostanziale censura sulla motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), che al contrario ha indicato, nella condotta consulenziale legale, un difetto di prudenza e al contempo di cura diligente degli interessi della società laddove il professionista, richiesto di una prestazione di perizia giuridica (ed ancorchè di mezzi), non ha progettato per il proprio assistito soluzioni almeno astrattamente idonee ad un vaglio di prima ammissibilità giuridica, ma assetti regolatori e ristrutturativi fondati su altrettante e decisive, come poi accertato dal tribunale, violazioni di legge; 4. né il ricorso, per difetto di specificità, introduce un quadro alternativo, sotto alcun profilo; appare infatti vago e del tutto generico il richiamo ad una pretesa speciale difficoltà ai sensi dell’art.2236 c.c., questione della quale non si indicano gli estremi di completa, rituale e tempestiva trattazione nel merito, conseguendo che essa è nuova, dunque inammissibile; ad eguale esito si perviene ove si consideri che il professionista ha omesso di rappresentare, com’era suo onere (Cass.8496/2020, Cass. 24025/2020, n.m.), quel particolare grado di complessità tecnico-redazionale che, per l’incarico affidatogli, la relazione di consulenza avrebbe richiesto, non potendo certo essa di RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 6 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 per sé, nemmeno per presunzione, rientrare in una corrispondente e obbligatoria tipologia codicistica, e tantomeno concorsuale a carattere speciale (Cass. s.u. 42093/2021, in motivazione); essa non può pertanto non confrontarsi con l’idoneità in concreto a rendere almeno non implausibile un possibile risultato, qual è lo scopo dell’affidamento dell’incarico stesso, derivandone la violazione dell’obbligo di adempimento ove quello sia radicalmente escluso; 5. lo svolgimento dell’eccezione di inadempimento fornisce allora un’esemplificazione indiretta del citato principio di doveroso svolgimento del ministero con diligenza comune, che opera quando, come nella specie, l’unitaria attività prestazionale espletata dal professionista venga dubitata nella sua tenuta quale coerente con i requisiti di selezione e coadiuvazione alla scelta consapevole, in capo al cliente, dello strumento giuridico più opportuno per regolare la propria crisi d’impresa, senza impedimenti preliminari nell’esame della domanda; la relativa prescrizione, se pur non involge – come detto - un’obbligazione di risultato, pone infatti a carico del professionista il dovere di un’esplicitazione completa del quadro motivazionale che sorregge la finale indicazione di consulenza; anche nella presente sede, al contrario, il ricorrente ha circoscritto invece le proprie doglianze rivendicando la mera praticabilità di tesi giuridiche che, nell’apprezzamento assunto nella sede di ammissione al passivo, sono state valutate alla stregua di fattori altrettanto decisivi per la non ammissione del concordato; 6. infatti, ancora sul punto, non appare idoneamente contestata la ratio decidendi con cui il decreto ha segnalato una complessa e radicale impossibilità giuridica, già in astratto, della proposta; d’altronde il ricorso, nel prospettare la falcidia dei privilegiati, omette del tutto di riferire come e se essa fosse stata asseverata dal perito stimatore di cui all’art.160 co.2 l.f., non indica con maggiore puntualità i termini del coinvolgimento nella proposta (e non per la mera responsabilità RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 7 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 illimitata) dei due soci della s.n.c. ed ai fini della distribuzione del supero post liquidazione dell’attivo ai creditori sociali, contrappone in modo generico uno scenario di convenienza del concordato a fronte di specifici limiti di rispetto del piano quanto al regime normativo impegnato dalle proposte competitive (per via di un affitto già concluso) e sulla compensazione (con un credito della società ancora di là da maturare); su tutte le questioni, al contempo, i motivi refluiscono in censure di merito, laddove invece l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformato dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - afferisce, nell’ottica della novella che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità, intorno ai «fatti, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio» (Cass. 5133/2014; Cass. 976/2021; Cass. s.u. 8053/2014); 7. rileva inoltre il Collegio che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, decidendo una questione di massima di particolare importanza ed a composizione di indirizzi precedenti, hanno ribadito che il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, ben può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte (Cass. s.u. 42093/2021), così confermando il carattere preliminare dello scrutinio sulla corretta esecuzione della prestazione rispetto ad ogni altro tema in punto di qualità preferenziale del credito stesso; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi, con assorbimento dei restanti, manifestamente dipendenti e condizionati; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 8 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 29046/2018 Numero sezionale 3585/2022 Numero di raccolta generale 15867/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili in primi due motivi, assorbiti i restanti; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] RG 29046/2018 - g.est. m.ferro Pag. 9 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A
Decreto Cassazione n. 15867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris