CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23926/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 marzo 1993 avverso il decreto emesso 1'11 luglio 2022 dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 6 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'Il luglio 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città, con cui era stata rigettata l'istanza presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto la sospensione del verbale, notificato il 6 aprile 2022 dai carabinieri di Fossombrone, e, in subordine, la fissazione dell'udienza di discussione riguardante l'annullamento del medesimo provvedimento. 2. Nell'anzidetta istanza il ricorrente aveva esposto che il decreto del 17/18 marzo 2020, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Fo.ssombrone per la durata di anni uno, gli era stato notificato il 25 novembre 2020 mentre egli si trovava in detenzione domiciliare in esecuzione della condanna definitiva. Il 6 aprile 2022, allo scadere della misura detentiva, i carabinieri avevano messo in esecuzione la misura di prevenzione ma erano ormai decorsi i due anni, indicati dall'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011, con conseguente necessità di effettuare una nuova valutazione della pericolosità, imposta dal menzionato art. 14. Il Tribunale, nel rigettare la richiesta di sospensione, aveva affermato che la misura doveva essere eseguita senza necessità di rivalutare la pericolosità e la Corte di appello ha confermato tale decisione, ritenendo che i due anni, indicati dall'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011, dovevano calcolarsi dalla notifica del decreto applicativo della misura di prevenzione e non dalla sua pronuncia. 3. Avverso il decreto della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge. Premesso che la ratio dell'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011 è quella di imporre una rivisitazione della personalità del soggetto, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni, secondo il ricorrente risulterebbe logico e razionale che il periodo di due anni decorra dalla data di emissione del provvedimento, ossia dalla data in cui la valutazione della personalità è terminata. Sarebbe illogico, invece, far decorrere tale termine dalla notifica del provvedimento con il rischio concreto di allungare in maniera indefinita l'efficacia della valutazione; 3.2 erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione, non avendo la Corte di appello dato risposta al motivo di appello concernente la violazione da parte del giudice di prime cure della normativa di cui all'art. 14/2 ter D.Igs. n. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del D.Igs. n. 159/2011 i commi 2-bis e 2-ter. Con il comma 2-ter viene previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena; si aggiunge che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. La riforma, pertanto, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura, che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza della pericolosità dell'interessato. Il comma 2-bis prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Ma in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. 3. Tali norme danno attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che aveva rilevato che, nella materia delle misure di sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è imposta dall'art. 679 cod. proc. pen. secondo cui «quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti». In detta materia, pertanto, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dal giudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, che deve verificarne l'attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio. Valutata l'affinità tra gli istituti delle misure di scurezza e delle misure di prevenzione, species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperare all'ordinato vivere civile soggetti che manifestano pericolosità sociale, la Corte delle leggi, con la dichiarazione di incostituzionalità, ha inteso armonizzare le due discipline. Invero, il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra l'applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile». Infatti, considerata la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione». In sintesi, la Corte costituzionale ha inteso esprimere un monito: se presunzione vi deve essere, dopo l'espiazione di una pena essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale. 4. La riforma del 2017, nel prevedere la necessità di rivalutare la pericolosità del proposto, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni, non ha espressamente indicato il dies a quo, da prendere a riferimento per il calcolo dei due anni. Deve però rilevarsi che la disciplina suindicata mira ad assicurare l'applicazione di misure di prevenzione in presenza dell'attualità della pericolosità del proposto, che potrebbe essere cessata dopo la detenzione espiata, così da imporre una rivalutazione della pericolosità. Ciò che viene in rilievo è dunque una nuova valutazione tesa a verificare la condizione del soggetto rispetto alla precedente valutazione, trasfusa nella pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. I poli del confronto sono costituiti, dunque, da due momenti valutativi e, siccome il primo di essi è quello culminato nella pronuncia del provvedimento applicato della misura, è a tale pronuncia che il legislatore ha inteso far riferimento nel disporre il compimento della nuova valutazione al decorrere dei due anni, indicati dall'art. 14 ter D.Igs. n. 159/2011. Del resto, la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione costituisce una operazione che, tesa a soddisfare esigenze di conoscenza, nulla a che vedere con la valutazione, di per sé considerata, della pericolosità, che, di contro, costituisce il presupposto dell'emissione del menzionato provvedimento. Deve dunque affermarsi che il termine di due anni, indicato dall'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011 decorre dalla pronuncia del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. 5. Alla luce di quanto precede è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello, che ha ritenuto che il termine di due anni decorresse dalla notifica del provvedimento. In particolare, la menzionata Corte, dopo avere ricordato che "l'art. 14, comma 2 ter, D.Igs. n. 159/2011 statuisce espressamente che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare e che, se lo stato di detenzione si protrae per almeno due anni, va rivalutata la pericolosità sociale del proposto", ha rimarcato che la norma fa un chiaro riferimento all'esecuzione della misura, momento che coincide con la notifica del decreto applicativo. Il biennio, indicato dall'art. 14, comma 2 ter, D.Igs n. 159/2011, doveva quindi decorrere dalla data in cui la misura viene posta in esecuzione, con la conseguenza, evidenziata dal collegio di prime cure, che il termine di due anni non era ancora decorso ad aprile 2022 e, pertanto, non era necessario rivalutare la pericolosità del Truffi. Così argomentando, la Corte territoriale, come sottolineato dal ricorrente, ha violato l'art. 14, comma 2 ter, D.Lgs. n. 159/2011, di fatto allungando l'efficacia della valutazione originariamente compiuta, atteso che rispetto al provvedimento pronunciato a marzo 2020 la notifica è avvenuta a novembre dello stesso anno, ossia ben 8 mesi dopo. 6. Ne discende che il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che, nell'effettuare un nuovo esame dell'istanza del ricorrente, si atterrà ai principi sopraindicati. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Cor