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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24593/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 648 cod. pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del reato nella forma tentata, risultano, oltre che manifestamente infondati, anche meramente reiterativi di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, dunque, le doglianze prospettate dalla difesa nel ricorso devono ritenersi prive di effettiva specificità, nonché avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.Mle, jekkig) f-• OLIPOOTA-th IN CANCEI_LeRi E2 - , keetvith

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 648 cod. pen., quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del reato nella forma tentata, risultano, oltre che manifestamente infondati, anche meramente reiterativi di rilievi già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, conformi ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, dunque, le doglianze prospettate dalla difesa nel ricorso devono ritenersi prive di effettiva specificità, nonché avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte nella parte in cui risultano tese a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e della loro rilevanza per giungere a differenti conclusioni sul giudizio di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Mle, jekkig) f-• OLIPOOTA-th IN CANCEI_LeRi E2 - , keetvith
Sentenza Cassazione n. 24593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris