CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Teramo rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA]Orletta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 19/6/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Orletta, deducendo i seguenti motivi e previa indicazione del travisamento della prova quale ipotesi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000; travisamento della prova. Con riguardo alle annualità 2020 e 2021, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto superata la soglia di punibilità di cui al reato in rubrica sostenendo l'impossibilità di stabilire un collegamento tra la "[OSCURATO:PERSONA]" e la "[OSCURATO:PERSONA]" in ordine alle imposte versate da quest'ultima (e da riferire alla prima, in ottica ricorrente); questa affermazione, tuttavia, sarebbe incompatibile con la documentazione prodotta (ampiamente richiamata, con riguardo ad entrambe le annualità, alle pagg. 5-10), che proverebbe tale collegamento in modo incontrovertibile. Qualora, dunque, avesse correttamente esaminato questa ampia produzione, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere sussistente il fumus del reato, stante il mancato superamento della soglia di punibilità, così riscontrandosi un vizio motivazionale talmente radicale da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza; - analoga censura è poi sollevata quanto alla sussistenza in Italia di una stabile organizzazione della "[OSCURATO:PERSONA] limited". Anche in questo caso, la positiva affermazione del Tribunale risulterebbe in contrasto con la documentazione prodotta dalla difesa (in particolare, una perizia Roxor, gli avvisi di sicurezza Revolut ed il verbale di interrogatorio di garanzia dell'indagato), dalla quale emergerebbe in modo incontrovertibile che le decisioni societarie venivano tutte prese a Londra e che il ricorrente - quale amministratore unico della società - operava nella stessa capitale britannica; ne deriverebbe, dunque, l'operatività della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] contro le doppie imposizioni. Il travisamento della prova in cui il Tribunale sarebbe incorso, pertanto, sarebbe evidente, con effetto determinante sulla decisione, così apparsa priva di qualunque sostegno argomentativo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., così che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento stesso non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in2 cni/modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (in termini, con riferimento all'analoga materia delle misure di prevenzione, Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Pg/Noviello, Rv. 279435). 5. Tanto premesso, la Corte rileva, con riguardo al primo motivo di ricorso, in tema di effettivo superamento della soglia di punibilità, che nessun travisamento della prova così radicale può essere riscontrato nell'ordinanza impugnata, che ha anzi esaminato in modo effettivo e diffuso l'ampia documentazione prodotta dalla difesa con riguardo agli anni di imposta 2019 e 2021, evidenziando che la stessa non era in grado di contestare l'assunto accusatorio, concernente l'omessa dichiarazione di redditi da parte di [OSCURATO:PERSONA]Orietta, amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA]". 5.1. In particolare, l'ordinanza ha sottolineato che i documenti nn. da 5) a 7) attenevano a dichiarazioni dei redditi in lingua inglese non riferibili a questa società, bensì alla "[OSCURATO:PERSONA]", individuata come branch registrata - ossia filiale - della prima; ebbene, con riguardo a tali documenti non risultava possibile stabilire se tra le imposte versate da quest'ultima nel [OSCURATO:PERSONA] vi fossero comprese anche quelle dovute dalla società "madre" "[OSCURATO:PERSONA]", in mancanza di ulteriore documentazione giustificativa, in relazione alle specifiche operazioni oggetto di contestazione (acquisti di crediti litigiosi e deteriorati in distinti ambiti fallimentari, con successiva cessione a prezzi molto superiori). Con riguardo, poi, al documento n. 8), ne è stata individuata la natura di estratto conto bancario, sempre in lingua inglese, dal quale risultavano due pagamenti (2020 e 2022) effettuati dalla "[OSCURATO:PERSONA]" in favore dell'ente di riscossione britannico; il Tribunale - con argomento di puro merito non valutabile in questa sede e certamente non sindacabile nell'ottica del citato art. 325 cod. proc. pen. - ha tuttavia ribadito che non poteva ritenersi affatto dimostrato, neppure in via ipotetica, che la stessa "[OSCURATO:PERSONA]" avesse effettivamente pagato in Inghilterra le imposte dovute per le tre operazioni analiticamente individuate dalla Guardia di finanza in sede di indagini ed effettuate in Italia tra il 2019 e il 2021 (operazioni che, peraltro, l'ordinanza individua in modo dettagliato alle pagg. 4-5, specificandone l'oggetto, i relativi passaggi di denaro e la riferibilità all'una o all'altra delle società in esame). 5.2. In forza di questa copiosa documentazione, l'ordinanza impugnata ha quindi concluso - nella presente sede cautelare - per l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare, "neppure in via ipotetica", che i redditi non dichiarati dal ricorrente quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", oggetto dell'imputazione provvisoria, fossero compresi nelle dichiarazioni presentate nel [OSCURATO:PERSONA] dalla citata "[OSCURATO:PERSONA]". 35.3. In senso contrario, peraltro, non possono essere esaminati in questa sede i molteplici riferimenti fattuali e documentali contenuti ancora nel primo motivo di ricorso, attesa la loro evidente natura di merito e propria della sola fase di cognizione, che ne impedisce la valutazione da parte del Giudice di legittimità. In particolare, il ricorso risulta esaurirsi nella minuziosa e dettagliata indicazione del contenuto di molteplici documenti (tra i quali dichiarazioni fiscali della "DDo [OSCURATO:PERSONA], estratti conto della "[OSCURATO:PERSONA]", certificato di costituzione e registrazione di quest'ultima nel [OSCURATO:PERSONA]), dunque in argomento di fatto, sollecitandone una differente ed alternativa lettura da parte di questa Corte, di certo non consentita. 5.4. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile. 6. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche sulla seconda censura che, in termini del tutto analoghi, contesta nuovamente il travisamento della prova quanto alla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia da parte della "[OSCURATO:PERSONA]". 6.1. L'ordinanza impugnata, con ampia e dettagliata motivazione che sfugge ancora alla censura mossa ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., anche nei termini del travisamento della prova, ha infatti evidenziato che l'omessa dichiarazione ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, aveva riguardato le tre operazioni economiche già citate, che avevano generato un reddito complessivo di oltre 1,1 milioni di euro; tali operazioni erano state effettuate dalla "[OSCURATO:PERSONA]" nell'ambito di due procedure fallimentari ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), nelle quali il ruolo di curatore era stato ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]Orletta, padre del ricorrente. Dagli atti di indagine, invero, emergeva che era stato proprio questi a segnalare al figlio il credito litigioso e i due crediti deteriorati oggetto delle operazioni, addirittura svolgendo le trattative contrattuali relative alla vendita e all'acquisto degli stessi. Il curatore fallimentare, pertanto, era risultato non essersi limitato a svolgere la propria ordinaria funzione all'interno delle procedure concorsuali, ma aver svolto il compito di "vero e proprio collettore tra le parti", nei termini dettagliatamente riportati nell'ordinanza alle pagg. 7-8. 6.2. In forza di questi elementi, il Tribunale ha quindi concluso, per un verso, che il ruolo svolto dal padre del ricorrente nell'ambito dell'attività esercitata in Italia dalla società non poteva esser ridotto a quello di un mero consulente o professionista esterno; per altro verso, che tali risultanze investigative consentivano di riconoscere lo schema della stabile organizzazione occulta, di cui all'art. 162, comma 2, lett- f-bis, TUIR (in forza del quale l'espressione "stabile organizzazione" comprende, tra gli altri casi, "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso"). La sede fissa degli affari4 ( cYJsocietari, infatti, era risultata locata in Roseto degli Abruzzi (Te), presso lo studio dello stesso commercialista, per il cui tramite la società non residente del figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato almeno in parte la sua attività, tanto da generare redditi complessivi non dichiarati per oltre un milione di euro. 6.3. Tutto ciò richiamato, la Corte osserva che il ricorso contesta queste conclusioni ancora deducendo il travisamento della prova, sul presupposto che il Tribunale non avrebbe esaminato alcuni documenti (perizia Roxor, avvisi di sicurezza Revolut, verbale di interrogatorio del ricorrente, a data 26/10/2022) dai quali risulterebbe dimostrato che tutte le decisioni della società sarebbero state invece prese a Londra, e che il padre del ricorrente avrebbe agito come consulente indipendente. 6.4. Ebbene, la tesi difensiva non può essere ammessa. Per un verso, perché si esaurisce ancora in considerazioni di puro merito, non consentite in sede di legittimità; per altro verso, perché la documentazione richiamata tenderebbe esclusivamente a dimostrare il collegamento tra la società e il [OSCURATO:PERSONA], senza contestare specificamente le deduzioni del Tribunale del riesame con riguardo alle specifiche operazioni indicate quali presupposto della contestazione di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichi P.Q.M