CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, avulsi dal sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 , dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 , 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 01 ; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 01 ), essendo inibito a questa Corte ogni diverso apprezzamento delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato come a base del giudizio di responsabilità dellimputato non sia stata posta solo la descrizione e il riconoscimento dellanziana donna, bensì quanto emerso dai fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura lomessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. , risultano manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello, a fronte della gravità della condotta truffaldina, realizzata con modalità che producono un notevolissimo allarme sociale, traumatizzando le persone più fragili e anziane, oltre che confermare la pena per come determinata dal primo giudice (in misura non eccessivamente distante dal minimo) ed affermare lassenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, hanno, seppur implicitamente, ritenuto linsussistenza dei presupposti per il riconoscimento dellattenuante della speciale tenuità del danno o per la concessione della sospensione condizionale della pena ( Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01 ; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 , dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE omettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALE gli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggi a norma dell' art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11680/2026 196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4587/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39607/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nellinteresse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, avulsi dal sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 , dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 , 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 01 ; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 01 ), essendo inibito a questa Corte ogni diverso apprezzamento delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato come a base del giudizio di responsabilità dellimputato non sia stata posta solo la descrizione e il riconoscimento dellanziana donna, bensì quanto emerso dai fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura lomessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. , risultano manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello, a fronte della gravità della condotta truffaldina, realizzata con modalità che producono un notevolissimo allarme sociale, traumatizzando le persone più fragili e anziane, oltre che confermare la pena per come determinata dal primo giudice (in misura non eccessivamente distante dal minimo) ed affermare lassenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, hanno, seppur implicitamente, ritenuto linsussistenza dei presupposti per il riconoscimento dellattenuante della speciale tenuità del danno o per la concessione della sospensione condizionale della pena ( Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01 ; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 , dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL' ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL' ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.