CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 22988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Catania in data 22 settembre 2021, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro in rubrica ascritti, perché estinti per remissione tacita della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Denuncia, con un solo motivo, la violazione dell'art. 152 cod. pen.. Eccepisce, al riguardo, che non era stata fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale, fissata davanti al Giudice di pace, del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Infatti, [OSCURATO:PERSONA], personalmente costituitasi parte civile all'udienza del 13 marzo 2019 e patrocinata dall'[OSCURATO:PERSONA], a parte nominato con atto recante sia l'indicazione della residenza della parte civile (in [OSCURATO:PERSONA] n. 150), sia dello studio del professionista (Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 18), non aveva giammai ricevuto la comunicazione del 1 giugno 2021, con la quale la si avvertiva che, non comparendo all'udienza del 22 settembre 2021, la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela, perché la stessa era stata, si, notificata al suo difensore tramite PEC, ma non a lei direttamente, né presso la sua residenza, né presso lo studio dell'Avvocato, perché effettuata ad un indirizzo diverso da quello indicato. 3. Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC, in data 11 maggio 2022, il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame degli atti non emergono elementi univocamente deponenti per la remissione tacita della querela previamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], come, invece, ritenuto dal Giudice di pace di Catania, che ha concluso per la declaratoria di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati, loro contestati, per l'effetto estinti. 2. La comparizione personale della parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 13 marzo 2019, e la contestuale sua costituzione di parte civile in quella sede - indice della sua volontà di proseguire l'azione penale nei confronti dei già menzionati imputati -, lette in sinergia con la riscontrata mancata notifica della comunicazione, a lei personalmente diretta, della comunicazione del 1 giugno 2021 — non recapitatale né presso la sua residenza, né presso il difensore di fiducia, nel cui studio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, ella aveva eletto domicilio (cfr. dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e di conferimento di procura speciale, in calce all'atto di costituzione di parte civile) -, con la quale la si avvertiva che, non comparendo all'udienza del 22 settembre 2021, la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela, nonché con il mancato compimento di qualsivoglia attività processuale (giustificata dai rinvii richiesti dai difensori delle parti) nelle successive udienze, danno ragione dell'erronea applicazione del principio di diritto, affermato dal diritto vivente, secondo il quale, nel giudizio davanti al Giudice di pace, istaurato ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 274 del 2000, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239). Il carattere personalissimo della querela e della sua remissione postula, infatti, che l'avvertimento di cui si discute sia portato con certezza a conoscenza della parte offesa, vieppiù se costituitasi parte civile, onde consentirle di determinarsi in ordine all'esercizio del diritto di cui all'art. 152 cod. pen. con la più piena consapevolezza. 3. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso il 20 maggio 2022 Il