CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 38361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Ancona, adito ex art. 310, c.p.p., dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Macerata, in data 16.2.2023, aveva disposto non luogo a provvedere sulla eccezione proposta nell'interesse della Pattusi, nei cui confronti il medesimo giudice, in data 8.2.2023, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di furto in abitazione in concorso, aggravato dall'uso della violenza sulle cose e dal numero dei concorrenti, oggetto dell'imputazione provvisoria elevata a suo carico, volta a far valere la nullità dell'interrogatorio di garanzia svoltosi innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, luogo di detenzione dell'indagata, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per mancata trasmissione degli atti al giudice incaricato della rogatoria degli atti su cui si fonda l'ordinanza cautelare. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Pattusi, lamentando "l'inefficacia della misura per violazione di legge per nullità dell'interrogatorio di garanzia svolto in rogatoria per violazione del diritto di difesa", in quanto non risultano trasmessi al giudice incaricato di assumere l'interrogatorio dell'indagata per rogatoria gli atti posti a fondamento della misura cautelare applicata a quest'ultima, né il difensore aveva potuto accedere agli atti presso l'autorità giudiziaria procedente di Macerata, avendo ricevuto il relativo avviso alle ore 15.16 del 14.2.2023, laddove l'interrogatorio presso il giudice per le indagini preliminari romano era stato fissato per il 15.2.2023, alle ore 9.45. 3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], da valere come memoria perché nelle more è stata chiesta dalla ricorrente la trattazione in forma orale della proposta impugnazione, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Il tribunale del riesame ha ritenuto che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non fosse suscettibile di impugnazione, "non incidendo direttamente sulla misura cautelare in atto", non considerando che il tema dell'inefficacia della misura cautelare per nullità dell'interrogatorio di garanzia, derivante dalla mancata trasmissione degli atti su cui su fonda la misura cautelare, è questione senz'altro proponibile in sede di appello cautelare avverso il provvedimento che rigetta la relativa eccezione ovvero non la prende in considerazione. Tuttavia, nel caso in esame, i rilievi difensivi appaiono manifestamente infondati, in quanto da tempo la giurisprudenza di legittimità in una serie di arresti che hanno affrontato la questione proposta dalla ricorrente (senza mettere in discussione la legittimità dell'impugnazione cautelare), ha affermato il condivisibile orientamento, secondo cui, in tema di interrogatorio di garanzia, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari di altra circoscrizione, delegato ex art. 295, comma quinto, c.p.p., abbia proceduto all'incombente senza avere la disponibilità degli atti di indagine, perché non trasmessigli dal delegante, non sussiste nullità dell'atto ove, come nel caso che ci occupa, nel provvedimento cautelare sia contenuta puntuale indicazione della fattispecie concreta, degli elementi rilevanti in fatto, dei risultati delle investigazioni e delle fonti probatorie, essendo in tal caso il giudice delegato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si fonda l'accusa, come richiesto dagli artt. 64 e 65, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 3422 del 11/09/1997, Rv. 21030 Sez. 1, n. 24811 del 10/04/2001 Rv. 219544; Sez. 2, n. 39942 del 17/04/2002, Rv. 222759). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.