CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale STEFANOTOCCI, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositandocomparsa conclusionale e nota spese;sentito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso richiamandosianche alla memoria depositata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza delTribunale di Torino, emessa il 10 gennaio 2025, che aveva condannato i ricorrenti allapena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazioneal reato di truffa aggravata ai danni di una compagnia di assicurazioni, per avere simulatol’avveramento di un falso sinistro allo scopo di percepire un indennizzo.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con distintiviolazione di legge e vizio di motivazione in punto di tempestività della querela.La Corte di appello avrebbe tratto la “quasi totalità” degli elementi probatori inerenti alreato di truffa ed utilizzati per la condanna dei ricorrenti dalla relazione investigativa,effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per conto della compagnia assicuratrice odierna partecivile, salvo poi far decorrere il termine per la proposizione della querela dalla successivarelazione integrativa di perizia, redatta da [OSCURATO:PERSONA] e depositata il 14 marzo2018, così incorrendo in una contraddizione motivazionale a proposito della individuazionedel dies a quo da tenere in conto ai fini del calcolo della tempestività della querela, sportail 18 giugno 2018.La perizia [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto altro che confermare quanto già emerso dalla primarelazione, sicché non poteva attribuirsi ad essa, ai fini della valutazione di interesse, laconoscenza certa e completa della truffa in capo alla persona giuridica offesa, già emersadalla prima relazione, che era scaturita da specifico incarico conferito dalla parte civileall’agenzia investigativa della [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare i fatti in tutta la loro dinamica.Dovendo fare riferimento a questa prima relazione, datata 12 marzo 2018, nediscenderebbe la tardività della querela, mancando in sentenza ogni indicazione su unaeventuale consegna successiva della relazione alla compagnia assicuratrice che l’avevacommissionata.Nell’esclusivo interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si deduce ulteriormente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, conformato nel senso del concorso morale perrafforzamento dell’altrui proposito criminoso.Si assume che l’imputato non aveva sottoscritto il cosiddetto modulo CID, condottaprova del reato.Le dichiarazioni sul sinistro, rese all’accertatrice, asseritamente incompatibili con ladinamica ricostruita, non dimostrerebbero la consapevolezza della falsità dell’evento.Le circostanze valorizzate in sentenza non militerebbero in favore della tesi accusatoria.Non sarebbe rilevante la differenza nella indicazione dell’orario del sinistro tra quantoriferito dall’imputato all’accertatrice e quanto specificato, a distanza di anni, in sede diesame dibattimentale.Altrettanto dicasi per l’indicazione sulle modalità con le quali la motocicletta coinvolta nelpresunto incidente era stata riparata.Ancora, i tabulati telefonici non avevano documentato l’esistenza di una chiamata inentrata al suo cellulare, alla quale l’imputato aveva fatto cenno, siccome verificatasi inoccasione del sinistro; tuttavia, la chiamata avrebbe potuto essere stata effettuata conl’applicativo whatsapp, sfuggendo alle registrazioni.Tale dato sarebbe stato valorizzato dalla sentenza di appello in contrasto con quella diprimo grado, che l’avrebbe relegato a mera emergenza di contorno.La versione dei fatti resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe, nella stessa ricostruzionedella Corte, efficacia sicura ai fini di provare la responsabilità del ricorrente, in particolaresotto il profilo soggettivo, servendo, semmai, a provare la falsità del sinistro.Non sarebbe significativa neanche la diversità di indicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di coluiche era intervenuto sul luogo dell’incidente per ritirare il motociclo (tale MaccaroneAntonino), una prima volta indicato come amico ed in una seconda occasione comeconoscente.Tali elementi, non aventi valore indiziario, sarebbero tutti successivi alla condotta illecitacompiuta dal [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, inidonei a provare il rafforzamento dell’altrui propositocriminoso da parte del ricorrente;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di pene sostitutive,tempestivamente richieste.La Corte, sul punto, si sarebbe adagiata sulla sentenza di primo grado, non valutando lededuzioni difensive, intese a sottolineare l’irrilevanza delle modalità del fatto e delprecedente penale del ricorrente in materia di stupefacenti, peraltro avutosi attraversosentenza di patteggiamento con estinzione successiva del reato, nonché la personalità delreo siccome valorizzata dal primo giudice ai fini del riconoscimento delle circostanzeCONSIDERATO [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi non consentiti e, comunque,manifestamente infondati.1. In ordine al primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti e relativo alla tardività dellaquerela, deve rilevarsi che esso non aveva formato oggetto degli atti di appello propostidai ricorrenti ma soltanto - e per altre ragioni qui non rilevanti (così come sintetizzatedalla sentenza impugnata, non richiamata dai ricorrenti per questa parte) - dal coimputatonon ricorrente [OSCURATO:PERSONA].L’assunto propugnato dagli imputati presuppone accertamenti di fatto in ordine alla datadi consegna alla compagnia assicuratrice della prima relazione investigativa della ditta diMusumeci [OSCURATO:PERSONA]. Tali accertamenti, non effettuabili in questa sede, non sono statirichiesti al giudice di merito e per tale ragione il motivo non è consentito, non potendosimuovere, sul punto, alcuna censura alla sentenza impugnata, alla quale la questione nonera stata devoluta.2. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, dal momentoche l’atto di appello non aveva sviluppato alcuna argomentazione volta a contestare ilconcorso morale del ricorrente nel reato sotto il profilo del rafforzamento dell’altruiproposito criminoso, essendosi limitato a sostenere non provato il fatto storico attraversol’esame di un teste indiretto, [OSCURATO:PERSONA], sebbene la prova di responsabilità si fossefondata anche sulle dichiarazioni degli imputati e sull’esito di un procedimento civile, oltreche sull’esame di ulteriori testimoni.3. Il terzo motivo, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamenteinfondato in quanto la richiesta di applicazione di pene sostitutive era stata formulata conl’atto di appello senza specifiche motivazioni a sostegno e la Corte territoriale ha,comunque, formulato una prognosi negativa in ordine a tale possibilità, richiamando lapersonalità del ricorrente e le modalità del fatto, oltre che il precedente penale, sicché lamotivazione è stata articolata e non si è basata solo sul precedente penale, a fronte diuna richiesta aspecifica e per questo inammissibile ab origine.In tale senso, si ricordi il principio di diritto secondo cui, in tema di pene sostitutive dipene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nelcaso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiestaal riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici edelle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellantesupportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzionie che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria dellarichiesta; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01).Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA], commisurata al loro grado di colpa nell’aver determinato le cause diinammissibilità dei ricorsi.Deve, infine, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della partecivile, che non è comparsa all’udienza limitandosi a depositare in cancelleria una memoriacorredata da nota delle spese (cfr. Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024,Gambacurta, Rv. 286581-03). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA].Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così deciso, il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]Agostini