CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00714/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha autorizzato l'amministratore giudiziario alla riscossione della indennità di occupazione e dei canoni di locazione relativi a tre immobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (uno dei quali occupato dalla stessa e gli altri due concessi in affitto a terzi), quali beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati di riciclaggio (capo A) e reimpiego (capo B). 2. Avvero il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, rispetto al vincolo derivante dalla sentenza rescindente. La Corte di cassazione aveva annullato il primo provvedimento autorizzativo, evidenziando, tra l'altro, che il giudice di merito aveva errato nella individuazione della normativa applicabile alla tipologia di sequestro disposto, che non era riferibile alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. e, dunque, non tornava applicabile il regime di "gestione produttiva" dei beni dettato per le misure di prevenzione. Nonostante ciò, il giudice per le indagini preliminari avrebbe perseverato nell'errore, eludendo la decisione della Suprema Corte. Peraltro sarebbero rimaste inascoltate tutte le ulteriori doglianze che la difesa aveva coltivato con l'impugnazione e che la Corte di cassazione aveva implicitamente recepito, riconoscendo la fondatezza del terzo, quarto e quinto motivo dell'originario ricorso. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce analoghi vizi in relazione all'erroneo inquadramento della fattispecie in una gestione dinamica, piuttosto che in una gestione statica che non consente l'imposizione di una indennità di occupazione, né la percezione dei frutti civili dei beni in sequestro. 2.3. Con il terzo lamenta inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104- bis disp. att. cod. proc. pen. riguardo ai poteri e alle attribuzioni del giudice per le indagini preliminari quale giudice delegato alla amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro. Il giudice di merito, nell'estendere il sequestro a indennità e canoni, da un lato ha esercitato di ufficio un potere che non gli competeva, poiché l'unico soggetto legittimato a presentare richieste cautelari reali è il pubblico ministero; dall'altro lato, ha assoggettato a vincolo beni non ricompresi nell'originaria apprensione, sostituendo alla valutazione dei beni effettuata dagli organi inquirenti (nella misura di 7.300.000,00 euro), la valutazione di un soggetto nominato di propria iniziativa, senza neppure tenere conto che gli immobili non esauriscono l'intera gamma dei beni in sequestro, essendo state sequestrate anche due polizze vita. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 104- bis dis. att. cod. proc. pen. in relazione alle disposizioni di cui al d. Igs. n. 159 del 2011, applicabili in materia di sequestro.In particolare si evidenzia come tutte le determinazioni del giudice per le indagini preliminari traggano origine dagli esiti della relazione dell'amministratore giudiziario resa ai sensi dell'art. 36 d. Igs. n. 159 del 2011, norma inapplicabile nella specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Si perviene al presente giudizio, dopo un annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione penale con sentenza n. 1742 del 4 novembre 2020, dep. 2021, che ha consegnato il seguente principio di diritto: «In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora vi sia corrispondenza tra il profitto del reato ed il valore dei beni appresi, non può essere adottato alcun provvedimento che disponga la gestione produttiva dei beni anziché la loro semplice custodia in quanto la percezione di utili ulteriori in capo all'amministrazione altererebbe la necessaria proporzione economica tra profitto del reato e valore dei beni in sequestro». 3. Per comprendere il senso e la portata, nel caso concreto, del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento, occorre, per un verso, chiarire i caratteri della fattispecie in rassegna e, per altro verso, rapportarsi al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (di cui la sentenza rescindente costituisce espressione). 3.1. Si discute delle modalità esecutive di un decreto di sequestro preventivo - emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia - finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto dei reati di riciclaggio (capo A) pari ad euro 5.900.000,00 e di reimpiego (capo B) pari ad euro 1.400.000,00. 3.1.1. Pertanto viene in rilievo lo strumento dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater cod. pen. La fattispecie della confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. è estranea al caso in rassegna. Il giudice delle indagini preliminari persevera nel richiamare anche l'art. 240- bis cod. pen., senza tenere conto che quel che rileva è la natura del sequestro disposto in concreto, mentre non assume valenza la circostanza che i titoli di reato di cui ali artt. 648-bis e 648 ter cod. pen. rientrino, in astratto, tra quelli che consentono la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., poiché tale ultimo sequestro non è in essere.Questo errore non inficia, però, la tenuta dell'apparato motivazionale, che regge anche espungendo l'erroneo riferimento alla "confisca allargata". 3.1.2. In esecuzione del citato decreto di sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., è stato sequestrato, "in via diretta", il profitto del reato di cui al capo B), mediante apposizione di vincolo sulle polizze vita che costituivano reimpiego dei capitali illeciti (pari ad euro 1.400.000,00); mentre il sequestro afferente al reato di riciclaggio di cui al capo A) è stato eseguito nella forma "per equivalente" (evidentemente fino alla concorrenza di 5.900.000,00 euro) su quote societarie e su tre beni immobili, uno dei quali abitato dalla ricorrente e altri due concessi in locazione. 3.1.3. Il giudice per le indagini preliminari, in veste di giudice delegato alla procedura di gestione dei beni in sequestro ex art. 104-bis, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.: - con provvedimento del 26 novembre 2018 ha nominato un amministratore giudiziario ai fini della gestione dei beni e questi, in data 18 maggio 2019, ha depositato una relazione di stima del valore dei beni assoggettati a vincolo cautelare; - quindi, ha autorizzato l'imputata a occupare uno degli immobili sequestrati, versando una indennità di occupazione ex art. 40 d. Igs. n. 159 del 2011, e ha autorizzato l'amministratore a riscuotere i canoni locatizi relativi a due immobili di proprietà dell'Alberti, concessi in affitto a terzi in base a pregressi contratti. Tutti questi provvedimenti sono stati adottati in precedenza e sono rimasti fermi, nonostante le impugnazioni coltivate dalla parte (in particolare con sentenza Sez. 2, n. 33626 del 28/09/2020, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul mancato espletamento di perizia ai sensi del comma 4 del medesimo art. 36 del d. Igs. n. 159 del 2011). Il sub-procedimento "esecutivo" qui in esame è stato incardinato da una richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati di riciclaggio e reimpiego) ha chiesto al "giudice delegato" di revocare i provvedimenti, in precedenza assunti, concernenti la riscossione della indennità di occupazione e dei canoni di locazione. Il giudice delegato ha respinto la richiesta di revoca. La prima sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto. Con il decreto, qui nuovamente impugnato, il giudice delegato ha confermato le autorizzazioni già concesse, o meglio ha nuovamente respinto la richiesta di revoca delle predette autorizzazioni.3.2. L'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., sotto la rubrica «esecuzione del sequestro preventivo», stabilisce, al comma 1, che: «Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dennaterializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170». Il successivo art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nella formulazione attualmente in vigore, si occupa, tra l'altro, della amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. La norma stabilisce, per quanto qui interessa: - al comma 1 che nel caso in cui il sequestro preventivo (di qualunque genere) abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (da scegliersi in base a determinate regole); al comma 1-bis che, ai fini della gestione, si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III (artt. 35 — 51-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia); al comma 1-ter che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il provvedimento; - al comma 1-quater che - per i casi di sequestro e confisca particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale e dalle altre disposizioni che a tale articolo rinviano (o per casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) - si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3.2.1. Nella fattispecie in rassegna il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di cui all'art. 648-quater, cod. pen. ha ad oggetto le quote di una società, due polizze assicurative e alcuni immobili.Il giudice che ha adottato la misura cautelare reale ha ravvisato la necessità di assicurare l'amministrazione dei beni sequestrati e ha nominato, pertanto, un amministratore giudiziario. Il giudice ha ritenuto di scegliere una "gestione dinamica (o produttiva)" ex art. 104-bis cit. in luogo di una "esecuzione statica" quale quella disciplinata dal precedente art. 104. 3.2.2. Con la sentenza rescindente la Corte di cassazione ha chiarito che la confisca per equivalente: a) possiede natura sanzionatoria, dato che il vincolo reale si trasferisce su beni che non hanno alcun nesso pertinenziale diretto con le condotte illecite; b) non potrebbe estendersi, per tale ragione, a valori eccedenti la determinazione quantitativa del prodotto o profitto del reato, configurandosi in tal caso una pena patrimoniale illegale (in quanto non più equivalente al valore del suddetto profitto). Opera il principio di proporzionalità; questo significa che se il sequestro per equivalente abbia già assicurato le finalità tipiche della misura (vale a dire sono stati sottoposti a sequestro beni di valore complessivo equivalente all'importo del profitto) non è consentita la percezione di «frutti» derivanti dai beni in sequestro, posto che ciò verrebbe a determinare una non consentita «eccedenza» del valore sottoposto a vincolo reale. Per tali ragioni la prima sezione penale ha investito il giudice di rinvio di un compito "preliminare": stabilire se fosse necessario, o meno, disporre la gestione dei beni assoggettati a tale tipologia di sequestro, atteso che con la imposizione e trascrizione del provvedimento cautelare ben potrebbe essere già stata raggiunta la finalità di "assicurare il valore dei beni" alla procedura giudiziaria. 3.2.3. La pronuncia di annullamento non contraddice anzi recepisce, implicitamente, la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisce al custode, nominato per l'amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future (Sez. 3, n. 37454 del 25/05/2017, Rv. 271166 in un caso di canoni percipiendi derivanti dalla locazione dell'immobile in sequestro; conf. Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, Riggio, Rv. 260176, in un caso di percezione di canoni di locazione e vantaggi patrimoniali accessori, in analogia con la previsione dell'art. 2912 cod. civ. riguardante l'estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze della cosa pignorata; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256775). Né la sentenza della prima sezione nega il principio, di recente affermato dalla Corte di cassazione, in forza del quale, in ipotesi di sequestro e di confisca ordinati nel procedimento penale, deve ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art.40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, la quale, nel testo risultante per effetto della modifica recata dall'art. 14, comma 1, lett. a), legge 17 ottobre 2017, n. 161, stabilisce che il giudice può differire l'esecuzione dello sgombero dei beni nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 47 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ossia quando la casa è necessaria all'abitazione del soggetto sottoposto alla misura ablatoria ed alla sua famiglia. Invero, l'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011 è compreso nel libro I, intitolato «Le misure di prevenzione», e, precisamente, all'interno di questo, nel titolo III, rubricato «La amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati» (così in motivazione Sez. 3. n. 17855 del 19/03/2019, in motivazione § 4). Proprio in questo procedimento la seconda sezione penale della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su una precedente impugnativa, ha stabilito che l'imposizione di una indennità di occupazione «attiene evidentemente alla amministrazione del bene in sequestro» (Sez. 2, n. 33626 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza rescindente, invece, ha posto l'accento sull'obbligo di rispettare il principio di proporzione, e dunque sulla necessità, preliminare, di stabilire se il valore dei beni sequestrati sia o meno pari "all'equivalente", vale a dire se fosse già di per sé esaustivo rispetto all'importo del profitto, poiché nel caso di sequestro preventivo, volto alla confisca per equivalente, di beni immobili, è illegittima l'estensione del vincolo cautelare ai frutti della cosa sequestrata ove il valore di mercato della stessa copra l'importo fissato nel provvedimento di sequestro (Sez. 3, n. 46716 del 28/03/2018, Fiusco, Rv. 274487, citata anche nella sentenza rescindente). 3.2.4. Ne consegue che i compiti demandati al giudice di rinvio erano i seguenti: - stabilire il valore dei beni in sequestro; - verificare se gli stessi abbiano coperto o meno l'ammontare del profitto che avrebbero dovuto "equivalere". In caso di valore esaustivo, non sarebbe stata consentita la gestione produttiva. In ipotesi contraria, la gestione produttiva sarebbe stata legittima e il vincolo avrebbe potuto estendersi anche ai frutti e agli altri emolumenti derivanti dai beni in sequestro, senza mai oltrepassare l'entità del profitto. 4. Su questi binari si muove, nella sostanza, il decreto impugnato. 4.1. Il giudice di rinvio, nella veste di giudice delegato alla procedura, rileva che il valore dei beni caduti in sequestro ammonta a euro 2.060.850,00.Spiega che la stima è stata effettuata da un tecnico nominato dall'amministratore giudiziario e che tale parametro si fa prediligere rispetto alle valutazioni, necessariamente sommarie, compiute dalla guardia di finanza al momento dell'esecuzione del sequestro, dato che la polizia giudiziaria si è limitata a riportare i valori catastali degli immobili e quelli nominali delle quote. 4.2. Va osservato che la ricorrente, in precedenza, era insorta contro l'entità della stima, adottando una posizione opposta a quella ora fatta valere: aveva ritenuto eccessivo il valore attribuito ai beni - e in particolare all'immobile adibito a sua abitazione, perché intendeva contestare l'importo della indennità di occupazione (caso deciso da Sez. 2, n. 33626 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]) mentre ora, al contrario, lo reputa insufficiente. Resta il fatto che il ricorso non svolge una critica adeguata del provvedimento impugnato, poiché si limita a contrapporre la stima offerta dall'ausiliario del giudice a quella compiuta dalla guarda di finanza, senza misurarsi con le ragioni offerte dal giudice a sostegno della propria scelta. 4.3. In definitiva il valore effettivo dei beni immobili e delle quote societarie (pari ad euro 2.060.850,00) è di gran lunga inferiore rispetto all'importo del profitto del reato di riciclaggio di cui al capo A, indicato nel decreto di sequestro prodromico alla confisca "per equivalente", pari a euro 5.900.000,00 (non euro 7.300.000,00 poiché non possono computarsi le polizze del valore di euro 1.400.000,00 oggetto di sequestro diretto del profitto del reato di cui al capo B). 5. Gli argomenti che precedono dimostrano l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione. 6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorr