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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00871/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di assise di appello di XXXXXXX, inparziale riforma di quella emessa dalla Corte di assise di XXXXXX il 29 gennaio 2024, previaesclusione delle circostanze attenuanti generiche e riconosciuta l’aggravante di cui all’art.577, secondo comma, cod. pen., ha inflitto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la penadell’ergastolo per il delitto di cui agli artt. 575, 576, primo comma, n. 5.1, e 577, primocomma, n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen., contestato al capo B) dell’imputazione,in esso assorbito il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. di cui al capo A), e per lacontravvenzione di cui agli artt. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 61, n. 2, cod. pen. di cui alcapo C).Ha, altresì, condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali, alla rifusionedelle spese sostenute dalle parti civili e al risarcimento del danno in favore delle stesse.2.

La vicenda è stata ricostruita dalle conformi sentenze di merito come segue.2.1.

In data 19 maggio 2022, a seguito di segnalazione degli operatori del servizio 118,giungevano nell’abitazione dell’imputato gli agenti della Questura di Rimini che constatavanoil decesso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, attinta da plurimi colpi da punta e da taglio.Nell’immobile, vi erano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa, rispettivamente nipote e figlia dell’imputato, laprima scossa e in lacrime, la seconda in stato di shock e con evidenti ferite alla mano destra;nella camera da letto, riversa a terra, vi era la vittima che presentava ferite profonde in varieparti del corpo, evidenti lesioni all’addome e nella zona auricolare, i capelli intrisi di sangue econ abbondante perdita ematica.Accanto al cadavere si trovava l’imputato con indumenti e scarpe sporchi di sangue;veniva rinvenuto, accanto alla donna, un coltello con lama seghettata lunga 12 cm e larga2,5 cm, insanguinato, repertato come arma del delitto, poiché compatibile con il colpomortale al collo.La donna era deceduta per shock emorragico e sulla stessa erano presenti 21 ferite, 6delle quali al capo e 10 in zona toracica – la cui profondità era compatibile con la lunghezzadella lama usata –,con recisione, fra l’altro, della vena cava superiore e lesione dell’aortatoracica ascendente.2.2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX riferiva che il giorno dell’accaduto, rientrata a casa,dove vi erano lo zio e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,li aveva sentiti discutere e poi avevasentito la cugina (anch’essa presente) gridare, cosicché, entrata nella camera da letto,aveva visto l’imputato colpire la vittima con un coltello sulla spalla fino a farla cadere a terra,mettersi poi a cavalcioni su di lei continuando a sferrarle in rapida sequenza i colpi al capo eal torace, fino al taglio mortale al collo, ed impedendo ai presenti di fornire soccorso.L’altra ragazza, intervenuta per fermare il padre, a sua volta colpita da quest’ultimo conlo stesso coltello riportando ferite alla mano, dichiarava di avere provato a difendere lavittima tentando di afferrare per il collo l’imputato che, nonostante la donna fosse caduta aterra, aveva continuato a colpirla.Precisava, peraltro, che l’autore del delitto aveva iniziato a colpire la donna dopo avertentato di abbracciarla, ricevendo da lei la risposta «non voglio più niente da te»; al terminedell’azione violenta, il padre aveva esclamato «è finita, l’ho uccisa».L’imputato, durante l’interrogatorio di garanzia, confessava l’accaduto, dichiarando diaver colpito la donna al culmine della lite che vi era stata a causa dell’ostinata volontà di leidi non volerne più sapere della loro relazione.L’uomo si trovava in Italia da un mese, durante il quale aveva visto la donna a XXXXXXuna sola volta.Nel periodo vi erano stati diversi contatti telefonici per iniziativa dell’imputato; laXXXXXXXXX, poi, aveva acconsentito a tale ultimo incontro per l’intermediazione diXXXXXXXXXXXXX.In vista di tale incontro, per come riferito da quest’ultima, l’imputato aveva acquistato unanello per chiedere alla donna di sposarlo.Nella ricostruzione dei giudici di merito, tuttavia, la consegna dell’anello appariva unmero pretesto per punire la donna e condizionarne la libertà di autodeterminazione, attesa laconsapevolezza dell’uomo circa l’esito negativo dell’incontro, tenuto conto deglirelazione e continuamente lo offendeva.Pertanto, individuato il movente nel rifiuto della donna, emergeva come quel gestorappresentasse una reazione di rabbia e prevaricazione dettato dalla mancata accettazionedella decisione della donna di interrompere la relazione.L’uomo aveva iniziato a tenere un atteggiamento ossessivo nei confronti della vittimadopo la decisione di quest’ultima, comunicata telefonicamente, di interrompere la relazione;dal XXXX, dopo l’arrivo a XXXXXX della donna, l’imputato aveva preso a telefonarle e ainviarle messaggi ossessivamente, anche di notte e durante l’orario lavorativo, e a richiedereai figli di lei e agli amici connazionali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] spostamenti.La figlia della donna, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, comeconfermato anche dall’altra figlia minore, raccontava come la madre si mostrasse semprepreoccupata per l’atteggiamento ossessivo dell’uomo, soprattutto per la notizia che sisarebbe recato a XXXXXX per riprendere la relazione.Dichiarava difatti che, non volendo la madre riprendere la relazione, aveva deciso direcarsi all’incontro assieme alla nipote dell’imputato perché timorosa di incontrarlo da sola.2.3.

La collega della vittima, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,riferiva del malessere avvertito dalla donna in ragione del fatto che la stessa le avevaraccontato che avrebbe atteso il rientro a casa di XXXXXXXper recarsi all’appuntamento, edaveva altresì consegnato a costei il passaporto per il timore che l’uomo l’avrebbe costretta atornare in XXXX con lui, poiché minacciata di sottrarle il passaporto e di denunciarla per ilsuo stato di clandestinità; le aveva confidato, inoltre, di volersi tenere il più possibile lontanada lui, cercando anche una diversa sistemazione ove dormire, atteso che l’uomo l’avevaminacciata di riportarla in XXXX.Il malessere e il tormento avvertiti dalla donna, da cui è stato desunto il grave stato diansia in cui versava, era dimostrato dagli innumerevoli messaggi e chiamate effettuatedall’imputato (in dieci mesi, 33661 messaggi e 1519 chiamate), al fine di sapere dove sitrovasse, con chi fosse e cosa stesse facendo ed imporle la continuazione della relazione.2.4.

L’evento omicidiario, pertanto, è stato inquadrato, nel contesto di un contestopersecutorio conseguente alla rottura della relazione, quale ultimo atto dei comportamentiprevaricatori e violenti.L’imputato è stato, dunque, ritenuto responsabile del reato complesso di cui alloschema normativo di cui agli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., con laconseguente configurabilità dell’aggravante speciale ivi disciplinata.3.

In accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, la Corte di assise diappello ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen. ed esclusola concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.Sono state invece disattese le doglianze formulate dall’imputato, con le quali questiaveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva ritenuto sussistenti gliestremi della condotta di cui all’art. 612-bis cod. pen., l’aggravante dei motivi abietti o futili equelle di cui agli artt. 576, primo comma, n. 5.1, e 577, primo comma, n. 4, in relazioneall’art. 61, n. 1, cod. pen., oltre che nella parte in cui aveva ritenuto non configurabile il dolod’impeto.4.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolandosette motivi.4.1.

Con il primo eccepisce erronea applicazione o inosservanza degli artt. 521, comma2, e 597, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello riconosciuto,accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero sul punto, la circostanza aggravante dicui all’art. 577, secondo comma, cod. pen.Trattasi di circostanza non contestata, non essendo stata indicata tra le norme che siassumono violate, né nella parte narrativa del fatto-reato contestato.Non potendosi ritenere ammissibile la contestazione implicita, si sarebbe determinatauna violazione del principio devolutivo, per il quale il potere di attribuire al fatto-reato unadefinizione giuridica più grave può riguardare esclusivamente condotte oggetto di formalecontestazione e di quello che impone la necessaria correlazione tra accusa e sentenza.Il fatto e le circostanze devono essere oggetto di preventiva contestazione nontrattandosi di concetti riconducibili alla nozione di «definizione giuridica» di cui all’art. 521,commi 1 e 2, cod. proc. pen.4.2.

Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione o inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen.La Corte di assise di appello ha errato laddove, nel riconoscere l’aggravante di cuiall’art. 577, comma secondo, cod. pen., escludendo le circostanze attenuanti generichericonosciute in primo grado, ha omesso di riassumere le prove dichiarative su cui ha basatola propria decisione, ritenendo tale ipotesi non contemplata dall’art. 603, comma 3-bis, cod.proc. pen.Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte di assise di appello è invero statosuperato da quello successivo, per il quale, ove il giudice di appello intenda riformare lasentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravanteesclusa in primo grado in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative, deveprocedere alla loro rinnovazione.Peraltro, non si tratta, nel caso di specie, di riforma in appello riguardanteesclusivamente il trattamento sanzionatorio, né di errore di diritto suscettibile di esserecorretto in sede di gravame.Da ultimo, pertanto, sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ilricorrente ha sollecitato, ove non si ritenga di aderire all’orientamento più garantista, larimessione del ricorso alle Sezioni Unite.4.3.

Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione o inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 577, secondo comma, cod. pen., emotivazione mancante sull’aggravante.Richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, incaso di riforma cartolare in peius della decisione del giudice di primo grado, è necessarioseguire un percorso giustificativo dotato di una forza persuasiva maggiore e confutarespecificamente gli argomenti del provvedimento impugnato, il ricorrente censura la sentenzaladdove, nell’applicare l’aggravante, non ha motivato l’applicabilità della norma, né illustratola maggiore persuasività degli argomenti addotti a sostegno.4.4.

Con il quarto motivo eccepisce erronea applicazione o inosservanza degli artt. 15,84, 612-bis, 576, primo comma, n. 5.1, e 577, secondo comma, cod. pen., con riferimentoalla duplice contestazione delle aggravanti.L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. richiama la fattispecie di cui all’art. 612-biscod. pen.; avendo quest’ultima, tra gli elementi strutturali, la relazione autore-vittima (comerapporto in essere o come rapporto ormai cessato) e prevedendo l’aggravante speciale inesame che l’autore dell’omicidio abbia posto in essere atti persecutori nei confronti dellavittima (con cui vi è o vi è stata una relazione affettiva), tra l’aggravante speciale e quella dicui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., sussisterebbe un rapporto di specialità ex art. 15cod. pen., che rende applicabile solo la prima.Peraltro, tra le due aggravanti speciali del reato di omicidio vi è un rapporto diprogressione criminosa dal fatto meno grave a quello più grave, atteso che l’una considerala mera ricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine delrapporto sia stata seguita da condotte persecutorie, sicché l’una si pone come antefattodell’altra che ne costituisce evoluzione, con effetti assorbenti.4.5.

Con il quinto motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 612-bis e 576, primocomma, n. 5.1, cod. pen., e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dellasentenza impugnata, con riguardo al motivo di appello con cui si censurava la contestazionedella circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen.L’assunto per il quale l’art. 612-bis cod. pen. è un reato di pericolo concreto, cherichiede la mera idoneità della condotta materiale a cagionare l’evento, è errato, dovendosial contrario riconoscere alla fattispecie la natura di reato di evento, essendo richiesta lacausazione di un perdurante e grave stato di ansia o paura, un malessere profondo,duraturo e ben identificato, non già una condizione temporanea.Nel caso di specie, ciò non è riscontrabile: la Corte distrettuale, individuando un meroturbamento emotivo (posto che la vittima ha continuato ad affrontare l’imputato, ed haaccettato di incontrarlo, dimostrando ansia e paura soltanto in vista di tale ultimo incontro),non individua quello stato di ansia e paura grave richiesto dalla norma incriminatrice.4.6.

Con il sesto motivo rileva inosservanza o erronea applicazione delle circostanzeAccogliendo l’impugnazione del pubblico ministero sul punto, la Corte di assise diappello ha omesso di rendere una motivazione rafforzata,La presa di coscienza del gesto delittuoso, coerente anche con le dichiarazioni resedall’imputato nel corso del giudizio di appello, era difatti stata desunta dalla complessivavalutazione della condotta post-delictum, ossia dal non occultamento dell’arma, dalla nonripulitura della scena del crimine, dal corretto comportamento processuale e dallaconfessione.La Corte di assise di appello, invero, ha basato la propria contraria valutazioneesclusivamente sulla confessione, nulla motivando sugli altri elementi posti a base dellacontraria decisione di primo grado.La motivazione è mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica,laddove - dopo avere spiegato che la confessione, per acquistare valore, deve integrare unarivisitazione critica della condotta senza alcun intento utilitaristico - afferma che, nel caso dispecie, il contesto probatorio schiacciante elimina alla confessione ogni valenza in termini diausilio alle indagini e di rivisitazione critica.Ulteriore carenza viene individuata nella riconducibilità della rivisitazione al contenutoforense delle dichiarazioni rese, senza alcuna analisi di quello emotivo, psicologico eintrospettivo, con particolare riferimento al vissuto familiare e personale dell’imputato e alpentimento per il gesto compiuto.Non è ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche neppure laritenuta preordinazione dei mezzi, siccome non incompatibile con una rivisitazione critica.Privi di valore sono gli ulteriori elementi evidenziati nella sentenza impugnata al fine diescludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali la efferatezza deldelitto, il movente, la feroce determinazione che avrebbe caratterizzato la condotta, percome manifestata dalle ferite inferte alla figlia, trattandosi di lesioni colpose dettate dal dolod’impeto.4.7.

Con il settimo motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 61, n. 1, 577, n. 4,cod. pen., o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti o futili contrasta con la ricostruzionedegli attimi antecedenti l’azione omicidiaria, per come dichiarato dall’imputato ed emersodalla corrispondenza epistolare e telematica tra imputato e vittima, oltre che con laricostruzione della complessiva dinamica dei fatti.L’inquadramento della condotta, quale reazione ripugnante, per tale motivo meritevoledi aggravamento di pena, al mero rifiuto della proposta nuziale, contrasta con l’interavicenda, che ha visto la vittima porre in essere reiterate lesioni alla dignità e alla personadell’imputato, anche negli istanti antecedenti l’azione omicidiaria, dovendo perciòquest'ultima essere ricondotta alla reazione “da accumulo”.La stessa sentenza di primo grado, a ben vedere, aveva riconosciuto che, dinanzi alleumiliazioni poste in essere dalla donna (che lo aveva chiamato “gay” e “mezzo uomo”,deridendolo e umiliandolo), l’imputato aveva reagito uccidendola.5.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.Nell’interesse delle parti civili è stata depositata, il 9 novembre 2025, una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, complessivamente, non merita accoglimento.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1.

Dalla giurisprudenza di legittimità è da tempo stato affermato il principio secondocui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire adun'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dirittidella difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia digaranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).Da ciò, si ricava che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei aporre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, perché il principionon può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltantonel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesadell'imputato: ciò risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto,inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2,n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008,Piccione, Rv. 238345; richiamate da Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano,massimata su altro).In motivazione, l’ultimo arresto ha evidenziato come tale impostazione imponga che ladiversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", determinando conseguenzenegative per l'imputato che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità diinterloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato insentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuovadefinizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e didiritto, nell'imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato.Quando, al contrario, la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibiliepiloghi decisori del giudizio, stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è statadimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentitoall'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissimagamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta,inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversaqualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, questo, integro nei suoielementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativoassolutamente prevedibile.L’orientamento descritto si colloca in termini di coerenza anche con i principisovranazionali essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che «in tema dicorrelazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice diappello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anchealla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, essendoconsentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01).2.2.

Nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica del delitto aggravato ai sensidell’art. 577, primo comma, cod. pen., originariamente contestato, in quello aggravato aisensi dell’art. 577, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi un epilogo decisorioprevedibile, in ragione dell’iter processuale che ha visto, in primo luogo, la contestazionedell’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, cod. pen., non riconosciuta in primo grado,ed in secondo luogo il riconoscimento, in appello, dell’altra aggravante, sulla scorta di unfatto assolutamente identico nei suoi tratti essenziali, ossia la pregressa esistenza e ilsuccessivo venir meno, al momento del fatto, della relazione affettiva tra autore e vittima.Pertanto, può essere proficuamente richiamato il principio generale sottesoall’affermazione per la quale l'accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma diestrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reatocontestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, né dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto diuna lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 dellaConvenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, quando l'enunciazione dei fatti edelle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto dellamotivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in sensostretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia statomesso nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fattoaccertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppoprevedibile (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 6, n.11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655-01: nell'affermare il principio indicato, la Corte haescluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era statocondannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 571 cod. pen., a frontedell'originaria contestazione di maltrattamenti; Sez. 5, n. 48677 del 2014 cit.: la Corte haescluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era statocondannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 497-bis cod. pen. e in appello perquello previsto dagli artt. 482 e 477 cod. pen.).Ciò perché la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica delfatto operata dal giudice è assicurata pur quando l'imputato abbia comunque avuto modo diinterloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell'ipotesi incui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso delprocedimento (Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246494-01).La prevedibilità dello sviluppo del procedimento, in uno con il rispetto del diritto di difesae del principio del contraddittorio, è insita nel fatto che l’esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 577, primo comma, cod. pen., fosse fondata proprio sulla constatazione, ritenuta datocerto, della avvenuta interruzione della relazione affettiva tra imputato e vittima primadell’evento omicidiario, circostanza che poi, in secondo grado, ha determinato ilriconoscimento dell’aggravante di cui al secondo comma della medesima disposizione.Nel caso di specie, inoltre, la contestazione della relazione affettiva come cessata sirinviene nella descrizione riferita al delitto di stalking di cui al capo A) della rubrica ove èstato specificato che la vittima aveva «troncato definitivamente la relazione».Ciò che si vuole evidenziare è che la circostanza della cessazione della relazione (che,peraltro, comporta un aggravamento della pena minore rispetto alla circostanza aggravantedi cui al primo comma dell’art. 577 cod. pen.) non costituisce elemento complessivamenteestraneo all’imputazione e, dunque, ai temi che hanno formato oggetto del dibattimentointegrando, rispetto allo stesso confronto processuale, un esito del tutto prevedibile.Anche l’iter del processo assume rilevanza ai fini della valutazione della censura inesame, alla luce del principio già ricordato per il quale, in tema di correlazione traimputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale siriassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezzasull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa(Sez.

U, n. 36551 del 2010, Carelli, cit.).Non essendosi verificata alcuna trasformazione radicale della fattispecie concreta neisuoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione epregiudicare il diritto di difesa (v. anche Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv.281930), il motivo di ricorso è infondato.3.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sonoinfondati.3.1.

La sentenza impugnata, ritenendo fondato l’appello del pubblico ministero, hariformato quella di primo grado affermando la sussistenza dell'aggravante di cui all’art. 577,secondo comma, cod. pen. ed eliminando le circostanze attenuanti generiche.La tesi difensiva, per la quale si sarebbe dovuto procedere, nel caso di specie, allarinnovazione delle prove dichiarative, è infondata.3.2.La Corte bolognese ha richiamato il principio per il quale il giudice di appello che, aseguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condannalimitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di unadiversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzionedibattimentale (Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658-01, in cui la Corte haritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenzadi condanna, ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen.ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l'istruttoria).L’orientamento coesiste con quello richiamato dal ricorrente per il quale il giudiced'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità diuna circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delleprove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Bisogni, Rv. 285018-03).Giova poi richiamare e ribadire che l’impugnazione della sentenza di assoluzione daparte del pubblico ministero comporta l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale,previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ma «non riguarda tutte le provedichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamenteprospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte delgiudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità»(Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 02; conformi Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019,Prundaru, Rv. 276050 - 01).Rileva, altresì, l’ulteriore principio affermato nel medesimo arresto, ossia che «ai finidella rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per"motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelliconcernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una"diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" nonsempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvoltamediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che larisultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo delgiudice, anch'esso pertanto mediato» (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 -01).Inoltre, secondo l’orientamento decisamente prevalente, «non sussiste l'obbligo dirinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appelloabbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì lariqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era statocondannato dal primo giudice» (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., Rv. 284913 - 01; Sez.6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210-01; Sez. 2, n. 38823 del25/6/2019, Esposito, Rv. 277094-01; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Rv.274571-01; Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273742–01; Sez. 5, n. 32351del 27/3/2018, K., Rv. 273574-01; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088–01;Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270109–01).Risulta, allo stato, minoritario l’indirizzo difforme espresso, sostanzialmente, da Sez. 6,n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579-03; Sez. 1, n. 29165 del 18/5/2017, H, Rv. 270280-01; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967-01 e Sez. 1, n. 53601 del02/03/2017, Dantese, Rv. 271638-01.E’ escluso, come ricordato da Sez. 5, n. 36824 del 2023, che una decisionepeggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazionedell'istruzione sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa.Va richiamato quanto condivisibilmente riportato da Sez. 2, n. 38823 del 2019 aproposito della giurisprudenza sovranazionale: «la Corte di Strasburgo ha limitato l'obbligo dirinnovazione, non senza distinguo, ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoriaeffettuata dal giudice dell'impugnazione attraverso la rivalutazione dell'attendibilità deitestimoni su base cartolare, senza mai correlare in modo espresso e sistematico lanecessità della rinnovazione all’aggravamento della qualificazione giuridica».Come ricordato negli arresti citati, Sez.

U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv.282808-01 ha messo in evidenza che «la più recente giurisprudenza della Corte EDU haridimensionato il ruolo interpretativo della regola basata sulla prova determinante,introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore dell'equità complessiva delprocesso, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in gradodi compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causatedall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incideresull'esito del giudizio».L’arresto in esame ha, altresì, ricordato che «l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.,anche dopo le modifiche introdotte dalla cd. [OSCURATO:PERSONA], impone l’obbligo dirinnovazione (ferma, comunque la facoltà di disporla, a norma dell’art. 603, comma 3, cod.proc. pen.) solo nel caso di sentenza di proscioglimento resa in primo grado e non anchequando, il giudice del gravame, qualificando in peius i medesimi fatti, pervenga a unaggravamento della condanna già pronunziata in primo grado.

L’appello, come peraltrosottolineato in motivazione da Sez.

U, “D”, cit., non è configurato dal legislatore come vero eproprio gravame, ma come «mezzo di controllo della decisione di primo grado»,complementare con la fase che lo precede e, pertanto, il legislatore, coerentemente, hadelimitato in secondo grado l’ambito di rinnovazione istruttoria, per cui, si conclude nellasentenza in commento, nell’ipotesi di diversa e più grave qualificazione del fatto,legittimamente effettuata dal giudice di appello a norma dell’art. 597, comma 2, lett. a), cod.proc. pen. su impugnazione del pubblico ministero, non occorrerà procederenecessariamente alla rinnovazione dell’istruttoria, sia che si valuti la prova dichiarativa insenso conforme alla precedente valutazione, sia che ci si discosti da questa.

«La diversitàdelle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica degli obblighi motivazionali»per cui, quando la diversa definizione giuridica dipenda da una differente valutazione delleprove, allora il giudice di appello dovrà offrire una motivazione puntuale e adeguata utile adelineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e il vizioargomentativo sarà deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.; quando, invece, le valutazioni delle prove dei giudici di primo esecondo grado siano tra loro sovrapponibili, ma la differente qualificazione giuridica trovi lasua ragion d’essere nella diversa soluzione di diritto adottata dal giudice di secondo grado,la motivazione adottata potrà essere censurata solo sotto il profilo della violazione di legge.Nel caso in cui invece il giudice di appello ricostruisca il fatto storico-naturalistico in terminidiversi da quelli di cui all’imputazione e, quindi, la diversa definizione giuridica del fattoavvenga “a sorpresa” senza consentire all’imputato di difendersi, troverà applicazione lostrumento di tutela offerto dagli artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. e la sentenza sarà da considerarsi nulla».3.3.

L’applicazione dei suesposti (qui condivisi) principi esclude che, nel caso di specie,le diverse valutazioni che hanno indotto la Corte di assise di appello a ritenere l’aggravantedi cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., e insussistenti le circostanze attenuantigeneriche, siano affette dai vizi denunciati.In primo luogo, a fondamento della ricostruzione dell’aggravante di cui all’art. 577,secondo comma, cod. pen., non è stato posto un differente criterio di valutazionedell’affidabilità dei testi escussi.tenuto conto di quanto esposto a proposito del primo motivo di ricorso), i giudici di appellonon hanno modificato la valutazione della prova orale che, nella loro ricostruzione, è rimastaesattamente nei termini già descritti nella sentenza di primo grado.La rivalutazione delle emergenze istruttorie in atti è avvenuta senza alcun nuovoapprezzamento del merito delle stesse.La Corte bolognese ha richiamato le dichiarazioni rese dall’imputato (il quale dichiaravache “la relazione non poteva finire così dopo tutti quegli anni”)in sede di interrogatoriodinanzi al Giudice per le indagini preliminari,e quelle, omogenee, rese in sede di sommarieinformazioni testimoniali dalla figlia XXXXXXXXXXXXXX (che collocava il momentointerruttivo della relazione in epoca antecedente a quello di commissione del fatto), dallateste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (che faceva riferimento allo stato di ansia epaura avvertito dalla vittima e al timore che l’imputato la costringesse a tornare in XXXX) edai figli della vittima (i quali riferivano della volontà della madre di non continuare larelazione) senza mettere in discussione o diversamente apprezzare l’attendibilità di quellefonti, siccome già apprezzata dal giudice di primo grado.Inoltre (pag. 18 della motivazione), ha assegnato pregnante significato ai messaggiintercorsi tra imputato e vittima nel mese di marzo desumendo dagli stessi (espressamenteriportati) la prova della cessazione della relazione all’epoca dell’omicidio.3.4.

Analoghe considerazioni vanno estese al tema del diniego delle circostanzeLa Corte di assise di XXXXXX ha concesso il beneficio valorizzando il comportamentodell’imputato subito dopo il fatto (non occultamento dell’arma e assenza di operazioni diripulitura e di eliminazione di elementi utili per la ricostruzione dei fatti), la confessione resadurante l’interrogatorio dinanzi al pubblico ministero nel giorno dell’accaduto, il correttocomportamento processuale (avendo acconsentito all’acquisizione delle risultanzeinvestigative) nonché, infine, il pentimento per la condotta tenuta.La Corte di assise di appello non ha operato alcun diverso apprezzamento delle provedichiarativesegnalando, piuttosto, la natura mendace delle dichiarazioni dell’imputato conriguardo al fatto che non avesse portato il coltello all’appuntamento con la vittima,circostanza viceversa emersa dalle indagini;e segnalando come l'imputato avessecontinuato, anche nel giudizio di appello, a sostenere la tesi, confutata dalle emergenzeprobatorie, per la quale l’evento omicidiario era stato determinato da un dolo d’impeto,ravvisando in ciò il tentativo di lui di attenuare la sua responsabilità, negando la realtà erifiutando di comprendere il portato del suo gesto.Anche in tal caso la Corte di secondo grado,pur sempre utilizzando le dichiarazioniconfessorie rese dallo stesso imputato, non ha proceduto ad una diversa valutazione dellaprova dichiarativa ritenuta decisiva, bensì ha valorizzato diversi e ulteriori elementi emersinel corso delle indagini (noti alle parti), ritenendo insussistenti, nel caso, i presupposti per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.5.

Quanto esposto dimostra, inoltre, con riferimento alla relativa doglianza contenutanel terzo motivo di ricorso, che la Corte di assise di appello ha adempiuto all’obbligo dimotivazione rafforzata, sia in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, secondocomma, cod. pen., che di esclusione delle circostanze attenuanti generiche, avendo preso inesame espressamente quanto argomentato dalla sentenza di primo grado e avendospiegato, nel dettaglio, per quali ragioni quelle conclusioni non fossero condivise.Nel percorso motivazionale non è dato individuare alcuna frizione con il consolidatoprincipio per cui la riforma della decisione di primo grado impone al giudice di appello diindividuarei passaggi fondamentali del proprio ragionamento alternativo e confutarespecificamente i più significativi argomenti della motivazione della prima sentenza dandoconto delle specifiche ragionidella sua non condivisibilità e dei motivi che ne impongono lariforma (insegnamento che risale a Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 –01, che ha trovato successive reiterate e costanti conferme, fra le quali Sez. 6, n. 10130 del20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 - 01).4.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.4.1.

L’assunto dal quale il ricorrente prende le mosse, per giungere a ritenere integratauna sorta di duplicazione sanzionatoria per effetto dell’applicazione delle aggravanti di cuiagli artt. 577, secondo comma, e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., è errato.4.2.

Non è condivisibile l’affermazione secondo la quale elemento costitutivo del delittodi cui all’art. 612-bis cod. pen. è la relazione affettiva tra autore e vittima, come rapporto inessere (primo comma) o cessato (secondo comma): in realtà, la fattispecie di cui all’art. 612-bis, primo comma, cod. pen. sanziona chi, reiteratamente, minaccia o molesta taluno (e nonquindi la persona con cui l’autore del reato abbia o abbia avuto una relazione affettiva),cagionando un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o costringendolo ad alterare leproprie abitudini di vita, o, ancora, ingenerando un fondato timore per l’incolumità – per ciòche qui rileva – della persona al medesimo legata da relazione affettiva.La sanzione si riconnette alla condotta, non alla qualità della persona offesa.L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., punisce più severamente l’omicidiocommesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessapersona offesa, nulla specificando in merito all’esistenza, presente o passata, di unarelazione affettiva con l’autore del reato che difatti non è, come sostenuto dal ricorrente,presupposto dell’aggravante.Né è corretta l’affermazione che tra le due aggravanti contestate vi sia un rapporto diprogressione criminosa dal fatto meno grave a quello più grave, considerando, una, la meraricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine del rapportosia stata seguita da condotte persecutorie.Non esiste, pertanto, interferenza fattuale necessaria tra le due disposizioni.A proposito dell’aggravante della condotta di stalking, giova richiamare quanto decisoda Sez.

U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 - 01 in punto di configurabilità delreato complesso nella fattispecie di omicidio aggravata dalla circostanza in esame, conconseguente assorbimento del reato di atti persecutori ai sensi dell'art. 84, primo comma,cod. pen.Sul punto, il massimo Organo nomofilattico ha precisato che l'espressione utilizzatadalla della norma che prevede l’aggravante in esame («Si applica la pena dell'ergastolo se ilfatto è commesso … dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti dellastessa persona offesa»), non comprende unicamente il riferimento all'identità del soggettoagente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori, ma «attribuisce analogo risaltoall'essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all'identità della vittima deireati; ciò significa che «la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis cod. pen. èinequivocabilmente riportata all'interno della fattispecie aggravatrice nella sua integraletipicità», il tutto in coerenza con l’intenzione del legislatore, che, come si desume dai lavoripreparatori, è quella di sanzionare con adeguato rigore un «fenomeno criminalenotoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fattiomicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti».A differenza della disposizione di cui all’art. 576 n. 5 cod. pen. («in occasione dellacommissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter,609 bis, 609 quater e 609 octies»), la disposizione di cui al successivo n. 5.1 non prevedeespressamente, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, la contestualità deifatti di omicidio e atti persecutori.Presupposto dell’aggravante in esame, direttamente discendente dalla menzionatastruttura di reato complesso, è «l'inserimento dei fatti in una comune prospettiva finalistica.Tale prospettiva, con riguardo al contesto persecutorio posto in essere con la condotta e glieventi descritti nell'art. 612-bis cod. pen., inerisce al condizionamento e, in ottica finale,all'annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata e impedita,nell'esercizio della sua libertà di determinazione, dalle molestie e dalle minacce che neinibiscono lo svolgimento dalla normale vita sociale.

In questa visione prospettica dellacondotta criminosa, l'omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell'esperienzagiudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell'intento diannullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nellacomplessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavoripreparatori» (Sezioni Unite n. 38402 del 15/07/2021, cit., in motivazione).Come è stato di recente segnalato da questa stessa Sezione, «l’omicidio volontario èaggravato dall’essere stato commesso dall'autore del reato di persecutori in danno dellastessa vittima, non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l'essere unpersecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso.

Lacircostanza prevista dall’art. 576 n. 5.1. cod. pen., pertanto, è configurabile, nella suadimensione fattuale, in tutte le situazioni in cui gli atti persecutori e l'omicidio presentano nonsolo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalisticaunitaria, mentre deve essere esclusa e la condotta persecutoria rimane autonomamentepunibile qualora l'omicidio della vittima ad opera dello stesso persecutore avviene a distanzaconsistente di tempo» (Sez. 1, n. 37953 del 21/10/2025, Mecja, n.m.).Si tratta di una finalità del tutto estranea alla circostanza aggravante di cui all’art. 577,secondo comma, cod. pen. la cui ratio va individuata nella specificità del rapporto personaletra vittima e autore del reato.Le due circostanze, quindi, possono concorrere.5.

Il quinto motivo di ricorso è infondato.5.1.

Si deve preliminarmente osservare come la doglianza contenuta nel motivo diricorso sia pedissequa ripetizione del motivo di appello, già affrontato, con esaustivamotivazione, nella sentenza impugnata.Invero, il delitto di atti persecutori si caratterizza per la produzione di un evento di"danno" consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in un perdurante egrave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo",consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o dipersona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv.260083-01).Inoltre, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenzadegli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612-bis cod. pen. non puòlimitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astrattaidoneità della condotta a cagionarlo, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tenereconto dei mutamenti che sono derivati alla vittima nelle abitudini e negli stili di vita.5.2.

In aderenza alle emergenze probatorie, e con motivazione congrua e logica lasentenza impugnata ha ricavato la prova della idoneità della condotta posta in esseredall’imputato ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. richiamando, sullascorta di quanto dichiarato dalla collega di lavoro della vittima, la condizione di paura nellaquale si trovava la stessa dopo il ritorno dell’imputato in Italia, tanto che, in vista dell’incontroavvenuto proprio il giorno dell’omicidio, la donna aveva voluto attendere che in casa vi fosseanche la nipote dell’uomo, XXXXXX.Sono stati richiamati, inoltre, i messaggi inviati all’imputato, da cui emerge chiaramentela volontà della persona offesa di interrompere ogni contatto e l’invito a cessare le condotte,oltre che dalla innumerevole quantità di messaggi e di chiamate (senza risposta) effettuatedall’imputato.Emerge, pertanto, il chiaro e grave turbamento sofferto dalla vittima nonché il radicalemutamento delle abitudini di vita, come congruamente ricavato, dai giudici di merito, anchedalla circostanza della consegna del passaporto all’amica, prima dell’incontro con l’imputato,per il timore che questi la potesse costringere a ritornare in XXXX, e dal manifestato timoredi dover trovare un’altra sistemazione per dormire, nel periodo in cui l’imputato sarebbe statoin Italia.6.

Il sesto motivo di ricorso è infondato.In punto di vizi della motivazione rafforzata, si richiama quanto sopra esposto al par.3.4.Inoltre, si aggiunge che la difforme decisione si fonda sulla disamina alternativa deimedesimi elementi valorizzati, in senso contrario, dal primo giudice.Il ragionamento seguito dalla Corte di assise di appello è conforme ai principi dellagiurisprudenza di questa Corte nei termini sopra richiamati, oltre che effettivo e nonapparente.La confessione resa dall’imputato è stata logicamente ritenuta non indicativa di unarivisitazione critica in ragione, in primo luogo, della palese inverosimiglianza (tenuto contodella presenza di testimoni diretti del fatto) di una eventuale negazione della responsabilità.Congruamente è stata giudicata irrilevante la predetta confessione ai fini di un effettivoausilio alle indagini e la sua portata neutra rispetto alla dimostrazione di una rivisitazionecritica, ovvero della resipiscenza da parte dell’imputato.A quest’ultimo proposito, è stato dato rilievo al comportamento tenuto da XXXXXX, ilquale aveva reso dichiarazioni mendaci al fine di mitigare la propria responsabilità ed iltrattamento sanzionatorio, negando di avere portato con sé il coltello all’appuntamento conla donna, per poi affermare il contrario dopo le dichiarazioni rese dalla figlia, residentenell’appartamento, e dalla proprietaria dell’immobile, che hanno escluso che quel coltello sitrovasse già in casa.Ciò nonostante, l’imputato ha continuato a sostenere la propria tesi difensiva, secondocui il gesto fu determinato da un impeto imprevedibile, nonostante la smentita derivante dalleemergenze probatorie, ossia proprio dal fatto che egli si era recato all’appuntamento munitodi coltello.In tale quadro in termini ineccepibili sono stati valorizzati l'irrilevanzadell’incensuratezza, il contesto di efferata violenza, la determinazione nella condottadelittuosa e la preordinazione dei mezzi.Tanto premesso, non è rinvenibile alcuna delle illogicità lamentate poiché il significatodella confessione è stato giudicato sostanzialmente neutralizzato in ragione di un quadroprobatorio particolarmente forte a carico dell’imputato il cui comportamento è stato ritenutoteso ad un ridimensionamento della gravità della propria condotta, e perciò incompatibile conun sincero pentimento.7.

Anche il settimo motivo di ricorso è, infine, infondato.7.1.

Vanno richiamati, preliminarmente, il principio per il quale la futilità del motivosussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosìlieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comunemodo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersiconsiderare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo diun impulso criminale, con una sproporzione della condotta rispetto alla determinazionecriminosa tale da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di una piùaccentuata pericolosità dell’agente, da accertare con metodo bifasico, richiedendo la dupliceverifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzatoe il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità diconnotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamenteingiustificato (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333-01), e quello per il quale ilcarattere abietto dello stesso va individuato nel movente spregevole, ignobile e rivelatore diun tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona dimedia moralità (Sez. 1, n. 44186 del 11/05/2023, R., Rv. 285405-01).Più specificamente, deve ritenersi sussistente l'aggravante dei motivi abietti o futili,caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui «la gelosia si manifestinell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà diautodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale»(Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01); quando «la gelosiaassume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso»(Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 - 02); quando «sia connotata non solodall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essalegata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioniemotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti diinsubordinazione (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 - 02).7.2.

Ciò premesso, va evidenziato come le sentenze di merito abbiano posto in luce -descrivendo la relazione affettiva come connotata da condotte reiterate e persecutorie, da ungenerale contesto di prevaricazione e dal deciso rifiuto opposto dalla donna di dar seguito alrapporto - come l’evento omicidiario sia stato determinato dalla mancata accettazione, daparte dell’imputato, della decisione della donna di allontanarsi dall’imputato.Il gesto omicidiario è stato, dunque, logicamente e congruamente ricondotto ad unavolontà di possesso e di insensibilità a fronte della insubordinazione della donna.Alla luce delle predette valutazioni, che trovano pieno riscontro nel materiale probatorioin atti, è da escludersi che la condotta abbia potuto ragionevolmente originare dallaprovocazione della vittima, mentre, alla luce del contesto descritto e della indubbiapreordinazione dell’evento, la condotta stessa integra appieno l’aggravante dei motivi abiettie futili.8.

Tutto ciò esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Non possono essere liquidate le spese in favore delle costituite parti civili inapplicazione del condiviso principio per cui «il mancato tempestivo deposito delle conclusioniad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce laformazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità diliquidare la parcella irritualmente depositata. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiaratol'inammissibilità della richiesta di liquidazione della parte civile, che, in relazione aprocedimento camerale, aveva depositato solo il giorno dell'udienza, e quindi in violazionedell'art. 611 cod. proc. pen., una memoria contenente conclusioni e nota spese priva diqualunque deduzione utile ad offrire un apporto per la decisione)» (Sez. 7, n. 23092 del18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01).Nello stesso senso è stato deciso che «nel procedimento dinanzi alla Corte dicassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod.proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali èinammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni primadell'udienza» (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 – 01).Il deposito della memoria, tardivo siccome avvenuto in data 9 novembre 2025, escludeil diritto alla liquidazione delle spese.Il riferimento alle condizioni personali delle parti impone che siano omesse le generalitàe gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigettal'istanza di liquidazione delle spese del grado, avanzata dalle parti civili costituite.Così è deciso, 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 febbraio 2025 la Corte di assise di appello di XXXXXXX, inparziale riforma di quella emessa dalla Corte di assise di XXXXXX il 29 gennaio 2024, previaesclusione delle circostanze attenuanti generiche e riconosciuta l’aggravante di cui all’art.577, secondo comma, cod. pen., ha inflitto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la penadell’ergastolo per il delitto di cui agli artt. 575, 576, primo comma, n. 5.1, e 577, primocomma, n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen., contestato al capo B) dell’imputazione,in esso assorbito il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. di cui al capo A), e per lacontravvenzione di cui agli artt. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 61, n. 2, cod. pen. di cui alcapo C).Ha, altresì, condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali, alla rifusionedelle spese sostenute dalle parti civili e al risarcimento del danno in favore delle stesse.2. La vicenda è stata ricostruita dalle conformi sentenze di merito come segue.2.1. In data 19 maggio 2022, a seguito di segnalazione degli operatori del servizio 118,giungevano nell’abitazione dell’imputato gli agenti della Questura di Rimini che constatavanoil decesso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, attinta da plurimi colpi da punta e da taglio.Nell’immobile, vi erano XXXXXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa, rispettivamente nipote e figlia dell’imputato, laprima scossa e in lacrime, la seconda in stato di shock e con evidenti ferite alla mano destra;nella camera da letto, riversa a terra, vi era la vittima che presentava ferite profonde in varieparti del corpo, evidenti lesioni all’addome e nella zona auricolare, i capelli intrisi di sangue econ abbondante perdita ematica.Accanto al cadavere si trovava l’imputato con indumenti e scarpe sporchi di sangue;veniva rinvenuto, accanto alla donna, un coltello con lama seghettata lunga 12 cm e larga2,5 cm, insanguinato, repertato come arma del delitto, poiché compatibile con il colpomortale al collo.La donna era deceduta per shock emorragico e sulla stessa erano presenti 21 ferite, 6delle quali al capo e 10 in zona toracica – la cui profondità era compatibile con la lunghezzadella lama usata –,con recisione, fra l’altro, della vena cava superiore e lesione dell’aortatoracica ascendente.2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX riferiva che il giorno dell’accaduto, rientrata a casa,dove vi erano lo zio e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,li aveva sentiti discutere e poi avevasentito la cugina (anch’essa presente) gridare, cosicché, entrata nella camera da letto,aveva visto l’imputato colpire la vittima con un coltello sulla spalla fino a farla cadere a terra,mettersi poi a cavalcioni su di lei continuando a sferrarle in rapida sequenza i colpi al capo eal torace, fino al taglio mortale al collo, ed impedendo ai presenti di fornire soccorso.L’altra ragazza, intervenuta per fermare il padre, a sua volta colpita da quest’ultimo conlo stesso coltello riportando ferite alla mano, dichiarava di avere provato a difendere lavittima tentando di afferrare per il collo l’imputato che, nonostante la donna fosse caduta aterra, aveva continuato a colpirla.Precisava, peraltro, che l’autore del delitto aveva iniziato a colpire la donna dopo avertentato di abbracciarla, ricevendo da lei la risposta «non voglio più niente da te»; al terminedell’azione violenta, il padre aveva esclamato «è finita, l’ho uccisa».L’imputato, durante l’interrogatorio di garanzia, confessava l’accaduto, dichiarando diaver colpito la donna al culmine della lite che vi era stata a causa dell’ostinata volontà di leidi non volerne più sapere della loro relazione.L’uomo si trovava in Italia da un mese, durante il quale aveva visto la donna a XXXXXXuna sola volta.Nel periodo vi erano stati diversi contatti telefonici per iniziativa dell’imputato; laXXXXXXXXX, poi, aveva acconsentito a tale ultimo incontro per l’intermediazione diXXXXXXXXXXXXX.In vista di tale incontro, per come riferito da quest’ultima, l’imputato aveva acquistato unanello per chiedere alla donna di sposarlo.Nella ricostruzione dei giudici di merito, tuttavia, la consegna dell’anello appariva unmero pretesto per punire la donna e condizionarne la libertà di autodeterminazione, attesa laconsapevolezza dell’uomo circa l’esito negativo dell’incontro, tenuto conto deglirelazione e continuamente lo offendeva.Pertanto, individuato il movente nel rifiuto della donna, emergeva come quel gestorappresentasse una reazione di rabbia e prevaricazione dettato dalla mancata accettazionedella decisione della donna di interrompere la relazione.L’uomo aveva iniziato a tenere un atteggiamento ossessivo nei confronti della vittimadopo la decisione di quest’ultima, comunicata telefonicamente, di interrompere la relazione;dal XXXX, dopo l’arrivo a XXXXXX della donna, l’imputato aveva preso a telefonarle e ainviarle messaggi ossessivamente, anche di notte e durante l’orario lavorativo, e a richiedereai figli di lei e agli amici connazionali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] spostamenti.La figlia della donna, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, comeconfermato anche dall’altra figlia minore, raccontava come la madre si mostrasse semprepreoccupata per l’atteggiamento ossessivo dell’uomo, soprattutto per la notizia che sisarebbe recato a XXXXXX per riprendere la relazione.Dichiarava difatti che, non volendo la madre riprendere la relazione, aveva deciso direcarsi all’incontro assieme alla nipote dell’imputato perché timorosa di incontrarlo da sola.2.3. La collega della vittima, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,riferiva del malessere avvertito dalla donna in ragione del fatto che la stessa le avevaraccontato che avrebbe atteso il rientro a casa di XXXXXXXper recarsi all’appuntamento, edaveva altresì consegnato a costei il passaporto per il timore che l’uomo l’avrebbe costretta atornare in XXXX con lui, poiché minacciata di sottrarle il passaporto e di denunciarla per ilsuo stato di clandestinità; le aveva confidato, inoltre, di volersi tenere il più possibile lontanada lui, cercando anche una diversa sistemazione ove dormire, atteso che l’uomo l’avevaminacciata di riportarla in XXXX.Il malessere e il tormento avvertiti dalla donna, da cui è stato desunto il grave stato diansia in cui versava, era dimostrato dagli innumerevoli messaggi e chiamate effettuatedall’imputato (in dieci mesi, 33661 messaggi e 1519 chiamate), al fine di sapere dove sitrovasse, con chi fosse e cosa stesse facendo ed imporle la continuazione della relazione.2.4. L’evento omicidiario, pertanto, è stato inquadrato, nel contesto di un contestopersecutorio conseguente alla rottura della relazione, quale ultimo atto dei comportamentiprevaricatori e violenti.L’imputato è stato, dunque, ritenuto responsabile del reato complesso di cui alloschema normativo di cui agli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., con laconseguente configurabilità dell’aggravante speciale ivi disciplinata.3. In accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, la Corte di assise diappello ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen. ed esclusola concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.Sono state invece disattese le doglianze formulate dall’imputato, con le quali questiaveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa aveva ritenuto sussistenti gliestremi della condotta di cui all’art. 612-bis cod. pen., l’aggravante dei motivi abietti o futili equelle di cui agli artt. 576, primo comma, n. 5.1, e 577, primo comma, n. 4, in relazioneall’art. 61, n. 1, cod. pen., oltre che nella parte in cui aveva ritenuto non configurabile il dolod’impeto.4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolandosette motivi.4.1. Con il primo eccepisce erronea applicazione o inosservanza degli artt. 521, comma2, e 597, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello riconosciuto,accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero sul punto, la circostanza aggravante dicui all’art. 577, secondo comma, cod. pen.Trattasi di circostanza non contestata, non essendo stata indicata tra le norme che siassumono violate, né nella parte narrativa del fatto-reato contestato.Non potendosi ritenere ammissibile la contestazione implicita, si sarebbe determinatauna violazione del principio devolutivo, per il quale il potere di attribuire al fatto-reato unadefinizione giuridica più grave può riguardare esclusivamente condotte oggetto di formalecontestazione e di quello che impone la necessaria correlazione tra accusa e sentenza.Il fatto e le circostanze devono essere oggetto di preventiva contestazione nontrattandosi di concetti riconducibili alla nozione di «definizione giuridica» di cui all’art. 521,commi 1 e 2, cod. proc. pen.4.2. Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione o inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen.La Corte di assise di appello ha errato laddove, nel riconoscere l’aggravante di cuiall’art. 577, comma secondo, cod. pen., escludendo le circostanze attenuanti generichericonosciute in primo grado, ha omesso di riassumere le prove dichiarative su cui ha basatola propria decisione, ritenendo tale ipotesi non contemplata dall’art. 603, comma 3-bis, cod.proc. pen.Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte di assise di appello è invero statosuperato da quello successivo, per il quale, ove il giudice di appello intenda riformare lasentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravanteesclusa in primo grado in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative, deveprocedere alla loro rinnovazione.Peraltro, non si tratta, nel caso di specie, di riforma in appello riguardanteesclusivamente il trattamento sanzionatorio, né di errore di diritto suscettibile di esserecorretto in sede di gravame.Da ultimo, pertanto, sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ilricorrente ha sollecitato, ove non si ritenga di aderire all’orientamento più garantista, larimessione del ricorso alle Sezioni Unite.4.3. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione o inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 577, secondo comma, cod. pen., emotivazione mancante sull’aggravante.Richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, incaso di riforma cartolare in peius della decisione del giudice di primo grado, è necessarioseguire un percorso giustificativo dotato di una forza persuasiva maggiore e confutarespecificamente gli argomenti del provvedimento impugnato, il ricorrente censura la sentenzaladdove, nell’applicare l’aggravante, non ha motivato l’applicabilità della norma, né illustratola maggiore persuasività degli argomenti addotti a sostegno.4.4. Con il quarto motivo eccepisce erronea applicazione o inosservanza degli artt. 15,84, 612-bis, 576, primo comma, n. 5.1, e 577, secondo comma, cod. pen., con riferimentoalla duplice contestazione delle aggravanti.L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. richiama la fattispecie di cui all’art. 612-biscod. pen.; avendo quest’ultima, tra gli elementi strutturali, la relazione autore-vittima (comerapporto in essere o come rapporto ormai cessato) e prevedendo l’aggravante speciale inesame che l’autore dell’omicidio abbia posto in essere atti persecutori nei confronti dellavittima (con cui vi è o vi è stata una relazione affettiva), tra l’aggravante speciale e quella dicui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., sussisterebbe un rapporto di specialità ex art. 15cod. pen., che rende applicabile solo la prima.Peraltro, tra le due aggravanti speciali del reato di omicidio vi è un rapporto diprogressione criminosa dal fatto meno grave a quello più grave, atteso che l’una considerala mera ricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine delrapporto sia stata seguita da condotte persecutorie, sicché l’una si pone come antefattodell’altra che ne costituisce evoluzione, con effetti assorbenti.4.5. Con il quinto motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 612-bis e 576, primocomma, n. 5.1, cod. pen., e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dellasentenza impugnata, con riguardo al motivo di appello con cui si censurava la contestazionedella circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen.L’assunto per il quale l’art. 612-bis cod. pen. è un reato di pericolo concreto, cherichiede la mera idoneità della condotta materiale a cagionare l’evento, è errato, dovendosial contrario riconoscere alla fattispecie la natura di reato di evento, essendo richiesta lacausazione di un perdurante e grave stato di ansia o paura, un malessere profondo,duraturo e ben identificato, non già una condizione temporanea.Nel caso di specie, ciò non è riscontrabile: la Corte distrettuale, individuando un meroturbamento emotivo (posto che la vittima ha continuato ad affrontare l’imputato, ed haaccettato di incontrarlo, dimostrando ansia e paura soltanto in vista di tale ultimo incontro),non individua quello stato di ansia e paura grave richiesto dalla norma incriminatrice.4.6. Con il sesto motivo rileva inosservanza o erronea applicazione delle circostanzeAccogliendo l’impugnazione del pubblico ministero sul punto, la Corte di assise diappello ha omesso di rendere una motivazione rafforzata,La presa di coscienza del gesto delittuoso, coerente anche con le dichiarazioni resedall’imputato nel corso del giudizio di appello, era difatti stata desunta dalla complessivavalutazione della condotta post-delictum, ossia dal non occultamento dell’arma, dalla nonripulitura della scena del crimine, dal corretto comportamento processuale e dallaconfessione.La Corte di assise di appello, invero, ha basato la propria contraria valutazioneesclusivamente sulla confessione, nulla motivando sugli altri elementi posti a base dellacontraria decisione di primo grado.La motivazione è mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica,laddove - dopo avere spiegato che la confessione, per acquistare valore, deve integrare unarivisitazione critica della condotta senza alcun intento utilitaristico - afferma che, nel caso dispecie, il contesto probatorio schiacciante elimina alla confessione ogni valenza in termini diausilio alle indagini e di rivisitazione critica.Ulteriore carenza viene individuata nella riconducibilità della rivisitazione al contenutoforense delle dichiarazioni rese, senza alcuna analisi di quello emotivo, psicologico eintrospettivo, con particolare riferimento al vissuto familiare e personale dell’imputato e alpentimento per il gesto compiuto.Non è ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche neppure laritenuta preordinazione dei mezzi, siccome non incompatibile con una rivisitazione critica.Privi di valore sono gli ulteriori elementi evidenziati nella sentenza impugnata al fine diescludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quali la efferatezza deldelitto, il movente, la feroce determinazione che avrebbe caratterizzato la condotta, percome manifestata dalle ferite inferte alla figlia, trattandosi di lesioni colpose dettate dal dolod’impeto.4.7. Con il settimo motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 61, n. 1, 577, n. 4,cod. pen., o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti o futili contrasta con la ricostruzionedegli attimi antecedenti l’azione omicidiaria, per come dichiarato dall’imputato ed emersodalla corrispondenza epistolare e telematica tra imputato e vittima, oltre che con laricostruzione della complessiva dinamica dei fatti.L’inquadramento della condotta, quale reazione ripugnante, per tale motivo meritevoledi aggravamento di pena, al mero rifiuto della proposta nuziale, contrasta con l’interavicenda, che ha visto la vittima porre in essere reiterate lesioni alla dignità e alla personadell’imputato, anche negli istanti antecedenti l’azione omicidiaria, dovendo perciòquest'ultima essere ricondotta alla reazione “da accumulo”.La stessa sentenza di primo grado, a ben vedere, aveva riconosciuto che, dinanzi alleumiliazioni poste in essere dalla donna (che lo aveva chiamato “gay” e “mezzo uomo”,deridendolo e umiliandolo), l’imputato aveva reagito uccidendola.5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.Nell’interesse delle parti civili è stata depositata, il 9 novembre 2025, una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, complessivamente, non merita accoglimento.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Dalla giurisprudenza di legittimità è da tempo stato affermato il principio secondocui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento delfatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire adun'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dirittidella difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia digaranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).Da ciò, si ricava che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei aporre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, perché il principionon può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltantonel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesadell'imputato: ciò risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto,inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2,n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446; Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, dep. 2008,Piccione, Rv. 238345; richiamate da Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano,massimata su altro).In motivazione, l’ultimo arresto ha evidenziato come tale impostazione imponga che ladiversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa", determinando conseguenzenegative per l'imputato che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità diinterloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato insentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuovadefinizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e didiritto, nell'imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato.Quando, al contrario, la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibiliepiloghi decisori del giudizio, stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è statadimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentitoall'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissimagamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta,inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversaqualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, questo, integro nei suoielementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativoassolutamente prevedibile.L’orientamento descritto si colloca in termini di coerenza anche con i principisovranazionali essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che «in tema dicorrelazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice diappello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anchealla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendoconsentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01).2.2. Nel caso in esame, la diversa qualificazione giuridica del delitto aggravato ai sensidell’art. 577, primo comma, cod. pen., originariamente contestato, in quello aggravato aisensi dell’art. 577, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi un epilogo decisorioprevedibile, in ragione dell’iter processuale che ha visto, in primo luogo, la contestazionedell’aggravante di cui all’art. 577, primo comma, cod. pen., non riconosciuta in primo grado,ed in secondo luogo il riconoscimento, in appello, dell’altra aggravante, sulla scorta di unfatto assolutamente identico nei suoi tratti essenziali, ossia la pregressa esistenza e ilsuccessivo venir meno, al momento del fatto, della relazione affettiva tra autore e vittima.Pertanto, può essere proficuamente richiamato il principio generale sottesoall’affermazione per la quale l'accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma diestrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reatocontestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, né dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto diuna lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 dellaConvenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, quando l'enunciazione dei fatti edelle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto dellamotivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in sensostretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia statomesso nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fattoaccertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppoprevedibile (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 6, n.11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655-01: nell'affermare il principio indicato, la Corte haescluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era statocondannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 571 cod. pen., a frontedell'originaria contestazione di maltrattamenti; Sez. 5, n. 48677 del 2014 cit.: la Corte haescluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l’imputato era statocondannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 497-bis cod. pen. e in appello perquello previsto dagli artt. 482 e 477 cod. pen.).Ciò perché la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica delfatto operata dal giudice è assicurata pur quando l'imputato abbia comunque avuto modo diinterloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed in particolare anche nell'ipotesi incui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso delprocedimento (Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246494-01).La prevedibilità dello sviluppo del procedimento, in uno con il rispetto del diritto di difesae del principio del contraddittorio, è insita nel fatto che l’esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 577, primo comma, cod. pen., fosse fondata proprio sulla constatazione, ritenuta datocerto, della avvenuta interruzione della relazione affettiva tra imputato e vittima primadell’evento omicidiario, circostanza che poi, in secondo grado, ha determinato ilriconoscimento dell’aggravante di cui al secondo comma della medesima disposizione.Nel caso di specie, inoltre, la contestazione della relazione affettiva come cessata sirinviene nella descrizione riferita al delitto di stalking di cui al capo A) della rubrica ove èstato specificato che la vittima aveva «troncato definitivamente la relazione».Ciò che si vuole evidenziare è che la circostanza della cessazione della relazione (che,peraltro, comporta un aggravamento della pena minore rispetto alla circostanza aggravantedi cui al primo comma dell’art. 577 cod. pen.) non costituisce elemento complessivamenteestraneo all’imputazione e, dunque, ai temi che hanno formato oggetto del dibattimentointegrando, rispetto allo stesso confronto processuale, un esito del tutto prevedibile.Anche l’iter del processo assume rilevanza ai fini della valutazione della censura inesame, alla luce del principio già ricordato per il quale, in tema di correlazione traimputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale siriassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezzasull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa(Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli, cit.).Non essendosi verificata alcuna trasformazione radicale della fattispecie concreta neisuoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione epregiudicare il diritto di difesa (v. anche Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv.281930), il motivo di ricorso è infondato.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, sonoinfondati.3.1. La sentenza impugnata, ritenendo fondato l’appello del pubblico ministero, hariformato quella di primo grado affermando la sussistenza dell'aggravante di cui all’art. 577,secondo comma, cod. pen. ed eliminando le circostanze attenuanti generiche.La tesi difensiva, per la quale si sarebbe dovuto procedere, nel caso di specie, allarinnovazione delle prove dichiarative, è infondata.3.2.La Corte bolognese ha richiamato il principio per il quale il giudice di appello che, aseguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condannalimitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di unadiversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzionedibattimentale (Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658-01, in cui la Corte haritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenzadi condanna, ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1), cod. pen.ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l'istruttoria).L’orientamento coesiste con quello richiamato dal ricorrente per il quale il giudiced'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità diuna circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delleprove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Bisogni, Rv. 285018-03).Giova poi richiamare e ribadire che l’impugnazione della sentenza di assoluzione daparte del pubblico ministero comporta l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale,previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ma «non riguarda tutte le provedichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamenteprospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte delgiudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità»(Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 – 02; conformi Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019,Prundaru, Rv. 276050 - 01).Rileva, altresì, l’ulteriore principio affermato nel medesimo arresto, ossia che «ai finidella rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per"motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelliconcernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una"diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" nonsempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvoltamediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che larisultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo delgiudice, anch'esso pertanto mediato» (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 -01).Inoltre, secondo l’orientamento decisamente prevalente, «non sussiste l'obbligo dirinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appelloabbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì lariqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era statocondannato dal primo giudice» (Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., Rv. 284913 - 01; Sez.6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, Giorgi, Rv. 278210-01; Sez. 2, n. 38823 del25/6/2019, Esposito, Rv. 277094-01; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Rv.274571-01; Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273742–01; Sez. 5, n. 32351del 27/3/2018, K., Rv. 273574-01; Sez. 5, n. 54296 del 28/06/2017, Pesce, Rv. 272088–01;Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270109–01).Risulta, allo stato, minoritario l’indirizzo difforme espresso, sostanzialmente, da Sez. 6,n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579-03; Sez. 1, n. 29165 del 18/5/2017, H, Rv. 270280-01; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967-01 e Sez. 1, n. 53601 del02/03/2017, Dantese, Rv. 271638-01.E’ escluso, come ricordato da Sez. 5, n. 36824 del 2023, che una decisionepeggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazionedell'istruzione sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa.Va richiamato quanto condivisibilmente riportato da Sez. 2, n. 38823 del 2019 aproposito della giurisprudenza sovranazionale: «la Corte di Strasburgo ha limitato l'obbligo dirinnovazione, non senza distinguo, ai casi di ribaltamento della sentenza assolutoriaeffettuata dal giudice dell'impugnazione attraverso la rivalutazione dell'attendibilità deitestimoni su base cartolare, senza mai correlare in modo espresso e sistematico lanecessità della rinnovazione all’aggravamento della qualificazione giuridica».Come ricordato negli arresti citati, Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv.282808-01 ha messo in evidenza che «la più recente giurisprudenza della Corte EDU haridimensionato il ruolo interpretativo della regola basata sulla prova determinante,introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore dell'equità complessiva delprocesso, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in gradodi compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causatedall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incideresull'esito del giudizio».L’arresto in esame ha, altresì, ricordato che «l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.,anche dopo le modifiche introdotte dalla cd. [OSCURATO:PERSONA], impone l’obbligo dirinnovazione (ferma, comunque la facoltà di disporla, a norma dell’art. 603, comma 3, cod.proc. pen.) solo nel caso di sentenza di proscioglimento resa in primo grado e non anchequando, il giudice del gravame, qualificando in peius i medesimi fatti, pervenga a unaggravamento della condanna già pronunziata in primo grado. L’appello, come peraltrosottolineato in motivazione da Sez. U, “D”, cit., non è configurato dal legislatore come vero eproprio gravame, ma come «mezzo di controllo della decisione di primo grado»,complementare con la fase che lo precede e, pertanto, il legislatore, coerentemente, hadelimitato in secondo grado l’ambito di rinnovazione istruttoria, per cui, si conclude nellasentenza in commento, nell’ipotesi di diversa e più grave qualificazione del fatto,legittimamente effettuata dal giudice di appello a norma dell’art. 597, comma 2, lett. a), cod.proc. pen. su impugnazione del pubblico ministero, non occorrerà procederenecessariamente alla rinnovazione dell’istruttoria, sia che si valuti la prova dichiarativa insenso conforme alla precedente valutazione, sia che ci si discosti da questa. «La diversitàdelle due ipotesi assume rilievo solo al momento della verifica degli obblighi motivazionali»per cui, quando la diversa definizione giuridica dipenda da una differente valutazione delleprove, allora il giudice di appello dovrà offrire una motivazione puntuale e adeguata utile adelineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e il vizioargomentativo sarà deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.; quando, invece, le valutazioni delle prove dei giudici di primo esecondo grado siano tra loro sovrapponibili, ma la differente qualificazione giuridica trovi lasua ragion d’essere nella diversa soluzione di diritto adottata dal giudice di secondo grado,la motivazione adottata potrà essere censurata solo sotto il profilo della violazione di legge.Nel caso in cui invece il giudice di appello ricostruisca il fatto storico-naturalistico in terminidiversi da quelli di cui all’imputazione e, quindi, la diversa definizione giuridica del fattoavvenga “a sorpresa” senza consentire all’imputato di difendersi, troverà applicazione lostrumento di tutela offerto dagli artt. 516, 521, comma 2, 522, 604, comma 1, 623, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. e la sentenza sarà da considerarsi nulla».3.3. L’applicazione dei suesposti (qui condivisi) principi esclude che, nel caso di specie,le diverse valutazioni che hanno indotto la Corte di assise di appello a ritenere l’aggravantedi cui all’art. 577, secondo comma, cod. pen., e insussistenti le circostanze attenuantigeneriche, siano affette dai vizi denunciati.In primo luogo, a fondamento della ricostruzione dell’aggravante di cui all’art. 577,secondo comma, cod. pen., non è stato posto un differente criterio di valutazionedell’affidabilità dei testi escussi.tenuto conto di quanto esposto a proposito del primo motivo di ricorso), i giudici di appellonon hanno modificato la valutazione della prova orale che, nella loro ricostruzione, è rimastaesattamente nei termini già descritti nella sentenza di primo grado.La rivalutazione delle emergenze istruttorie in atti è avvenuta senza alcun nuovoapprezzamento del merito delle stesse.La Corte bolognese ha richiamato le dichiarazioni rese dall’imputato (il quale dichiaravache “la relazione non poteva finire così dopo tutti quegli anni”)in sede di interrogatoriodinanzi al Giudice per le indagini preliminari,e quelle, omogenee, rese in sede di sommarieinformazioni testimoniali dalla figlia XXXXXXXXXXXXXX (che collocava il momentointerruttivo della relazione in epoca antecedente a quello di commissione del fatto), dallateste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (che faceva riferimento allo stato di ansia epaura avvertito dalla vittima e al timore che l’imputato la costringesse a tornare in XXXX) edai figli della vittima (i quali riferivano della volontà della madre di non continuare larelazione) senza mettere in discussione o diversamente apprezzare l’attendibilità di quellefonti, siccome già apprezzata dal giudice di primo grado.Inoltre (pag. 18 della motivazione), ha assegnato pregnante significato ai messaggiintercorsi tra imputato e vittima nel mese di marzo desumendo dagli stessi (espressamenteriportati) la prova della cessazione della relazione all’epoca dell’omicidio.3.4. Analoghe considerazioni vanno estese al tema del diniego delle circostanzeLa Corte di assise di XXXXXX ha concesso il beneficio valorizzando il comportamentodell’imputato subito dopo il fatto (non occultamento dell’arma e assenza di operazioni diripulitura e di eliminazione di elementi utili per la ricostruzione dei fatti), la confessione resadurante l’interrogatorio dinanzi al pubblico ministero nel giorno dell’accaduto, il correttocomportamento processuale (avendo acconsentito all’acquisizione delle risultanzeinvestigative) nonché, infine, il pentimento per la condotta tenuta.La Corte di assise di appello non ha operato alcun diverso apprezzamento delle provedichiarativesegnalando, piuttosto, la natura mendace delle dichiarazioni dell’imputato conriguardo al fatto che non avesse portato il coltello all’appuntamento con la vittima,circostanza viceversa emersa dalle indagini;e segnalando come l'imputato avessecontinuato, anche nel giudizio di appello, a sostenere la tesi, confutata dalle emergenzeprobatorie, per la quale l’evento omicidiario era stato determinato da un dolo d’impeto,ravvisando in ciò il tentativo di lui di attenuare la sua responsabilità, negando la realtà erifiutando di comprendere il portato del suo gesto.Anche in tal caso la Corte di secondo grado,pur sempre utilizzando le dichiarazioniconfessorie rese dallo stesso imputato, non ha proceduto ad una diversa valutazione dellaprova dichiarativa ritenuta decisiva, bensì ha valorizzato diversi e ulteriori elementi emersinel corso delle indagini (noti alle parti), ritenendo insussistenti, nel caso, i presupposti per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.5. Quanto esposto dimostra, inoltre, con riferimento alla relativa doglianza contenutanel terzo motivo di ricorso, che la Corte di assise di appello ha adempiuto all’obbligo dimotivazione rafforzata, sia in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, secondocomma, cod. pen., che di esclusione delle circostanze attenuanti generiche, avendo preso inesame espressamente quanto argomentato dalla sentenza di primo grado e avendospiegato, nel dettaglio, per quali ragioni quelle conclusioni non fossero condivise.Nel percorso motivazionale non è dato individuare alcuna frizione con il consolidatoprincipio per cui la riforma della decisione di primo grado impone al giudice di appello diindividuarei passaggi fondamentali del proprio ragionamento alternativo e confutarespecificamente i più significativi argomenti della motivazione della prima sentenza dandoconto delle specifiche ragionidella sua non condivisibilità e dei motivi che ne impongono lariforma (insegnamento che risale a Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 –01, che ha trovato successive reiterate e costanti conferme, fra le quali Sez. 6, n. 10130 del20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 - 01).4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.4.1. L’assunto dal quale il ricorrente prende le mosse, per giungere a ritenere integratauna sorta di duplicazione sanzionatoria per effetto dell’applicazione delle aggravanti di cuiagli artt. 577, secondo comma, e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen., è errato.4.2. Non è condivisibile l’affermazione secondo la quale elemento costitutivo del delittodi cui all’art. 612-bis cod. pen. è la relazione affettiva tra autore e vittima, come rapporto inessere (primo comma) o cessato (secondo comma): in realtà, la fattispecie di cui all’art. 612-bis, primo comma, cod. pen. sanziona chi, reiteratamente, minaccia o molesta taluno (e nonquindi la persona con cui l’autore del reato abbia o abbia avuto una relazione affettiva),cagionando un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o costringendolo ad alterare leproprie abitudini di vita, o, ancora, ingenerando un fondato timore per l’incolumità – per ciòche qui rileva – della persona al medesimo legata da relazione affettiva.La sanzione si riconnette alla condotta, non alla qualità della persona offesa.L’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., punisce più severamente l’omicidiocommesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessapersona offesa, nulla specificando in merito all’esistenza, presente o passata, di unarelazione affettiva con l’autore del reato che difatti non è, come sostenuto dal ricorrente,presupposto dell’aggravante.Né è corretta l’affermazione che tra le due aggravanti contestate vi sia un rapporto diprogressione criminosa dal fatto meno grave a quello più grave, considerando, una, la meraricorrenza di un rapporto autore-vittima ormai esaurito, l’altra l’ipotesi che la fine del rapportosia stata seguita da condotte persecutorie.Non esiste, pertanto, interferenza fattuale necessaria tra le due disposizioni.A proposito dell’aggravante della condotta di stalking, giova richiamare quanto decisoda Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 - 01 in punto di configurabilità delreato complesso nella fattispecie di omicidio aggravata dalla circostanza in esame, conconseguente assorbimento del reato di atti persecutori ai sensi dell'art. 84, primo comma,cod. pen.Sul punto, il massimo Organo nomofilattico ha precisato che l'espressione utilizzatadalla della norma che prevede l’aggravante in esame («Si applica la pena dell'ergastolo se ilfatto è commesso … dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti dellastessa persona offesa»), non comprende unicamente il riferimento all'identità del soggettoagente dei reati di omicidio volontario e di atti persecutori, ma «attribuisce analogo risaltoall'essere i due reati diretti contro la medesima persona, e quindi all'identità della vittima deireati; ciò significa che «la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis cod. pen. èinequivocabilmente riportata all'interno della fattispecie aggravatrice nella sua integraletipicità», il tutto in coerenza con l’intenzione del legislatore, che, come si desume dai lavoripreparatori, è quella di sanzionare con adeguato rigore un «fenomeno criminalenotoriamente ricorrente ed ingravescente nella realtà attuale, ossia il verificarsi di fattiomicidiari in danno di vittime di atti persecutori da parte degli stessi autori di tali atti».A differenza della disposizione di cui all’art. 576 n. 5 cod. pen. («in occasione dellacommissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter,609 bis, 609 quater e 609 octies»), la disposizione di cui al successivo n. 5.1 non prevedeespressamente, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, la contestualità deifatti di omicidio e atti persecutori.Presupposto dell’aggravante in esame, direttamente discendente dalla menzionatastruttura di reato complesso, è «l'inserimento dei fatti in una comune prospettiva finalistica.Tale prospettiva, con riguardo al contesto persecutorio posto in essere con la condotta e glieventi descritti nell'art. 612-bis cod. pen., inerisce al condizionamento e, in ottica finale,all'annientamento della personalità della vittima, progressivamente limitata e impedita,nell'esercizio della sua libertà di determinazione, dalle molestie e dalle minacce che neinibiscono lo svolgimento dalla normale vita sociale. In questa visione prospettica dellacondotta criminosa, l'omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell'esperienzagiudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell'intento diannullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nellacomplessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavoripreparatori» (Sezioni Unite n. 38402 del 15/07/2021, cit., in motivazione).Come è stato di recente segnalato da questa stessa Sezione, «l’omicidio volontario èaggravato dall’essere stato commesso dall'autore del reato di persecutori in danno dellastessa vittima, non per le caratteristiche personali del soggetto agente, ossia l'essere unpersecutore, ma per ciò che egli ha fatto, vale a dire per il fatto persecutorio commesso. Lacircostanza prevista dall’art. 576 n. 5.1. cod. pen., pertanto, è configurabile, nella suadimensione fattuale, in tutte le situazioni in cui gli atti persecutori e l'omicidio presentano nonsolo contestualità spazio-temporale, ma si pongono altresì in una prospettiva finalisticaunitaria, mentre deve essere esclusa e la condotta persecutoria rimane autonomamentepunibile qualora l'omicidio della vittima ad opera dello stesso persecutore avviene a distanzaconsistente di tempo» (Sez. 1, n. 37953 del 21/10/2025, Mecja, n.m.).Si tratta di una finalità del tutto estranea alla circostanza aggravante di cui all’art. 577,secondo comma, cod. pen. la cui ratio va individuata nella specificità del rapporto personaletra vittima e autore del reato.Le due circostanze, quindi, possono concorrere.5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.5.1. Si deve preliminarmente osservare come la doglianza contenuta nel motivo diricorso sia pedissequa ripetizione del motivo di appello, già affrontato, con esaustivamotivazione, nella sentenza impugnata.Invero, il delitto di atti persecutori si caratterizza per la produzione di un evento di"danno" consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in un perdurante egrave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo",consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o dipersona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv.260083-01).Inoltre, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenzadegli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612-bis cod. pen. non puòlimitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astrattaidoneità della condotta a cagionarlo, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tenereconto dei mutamenti che sono derivati alla vittima nelle abitudini e negli stili di vita.5.2. In aderenza alle emergenze probatorie, e con motivazione congrua e logica lasentenza impugnata ha ricavato la prova della idoneità della condotta posta in esseredall’imputato ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. richiamando, sullascorta di quanto dichiarato dalla collega di lavoro della vittima, la condizione di paura nellaquale si trovava la stessa dopo il ritorno dell’imputato in Italia, tanto che, in vista dell’incontroavvenuto proprio il giorno dell’omicidio, la donna aveva voluto attendere che in casa vi fosseanche la nipote dell’uomo, XXXXXX.Sono stati richiamati, inoltre, i messaggi inviati all’imputato, da cui emerge chiaramentela volontà della persona offesa di interrompere ogni contatto e l’invito a cessare le condotte,oltre che dalla innumerevole quantità di messaggi e di chiamate (senza risposta) effettuatedall’imputato.Emerge, pertanto, il chiaro e grave turbamento sofferto dalla vittima nonché il radicalemutamento delle abitudini di vita, come congruamente ricavato, dai giudici di merito, anchedalla circostanza della consegna del passaporto all’amica, prima dell’incontro con l’imputato,per il timore che questi la potesse costringere a ritornare in XXXX, e dal manifestato timoredi dover trovare un’altra sistemazione per dormire, nel periodo in cui l’imputato sarebbe statoin Italia.6. Il sesto motivo di ricorso è infondato.In punto di vizi della motivazione rafforzata, si richiama quanto sopra esposto al par.3.4.Inoltre, si aggiunge che la difforme decisione si fonda sulla disamina alternativa deimedesimi elementi valorizzati, in senso contrario, dal primo giudice.Il ragionamento seguito dalla Corte di assise di appello è conforme ai principi dellagiurisprudenza di questa Corte nei termini sopra richiamati, oltre che effettivo e nonapparente.La confessione resa dall’imputato è stata logicamente ritenuta non indicativa di unarivisitazione critica in ragione, in primo luogo, della palese inverosimiglianza (tenuto contodella presenza di testimoni diretti del fatto) di una eventuale negazione della responsabilità.Congruamente è stata giudicata irrilevante la predetta confessione ai fini di un effettivoausilio alle indagini e la sua portata neutra rispetto alla dimostrazione di una rivisitazionecritica, ovvero della resipiscenza da parte dell’imputato.A quest’ultimo proposito, è stato dato rilievo al comportamento tenuto da XXXXXX, ilquale aveva reso dichiarazioni mendaci al fine di mitigare la propria responsabilità ed iltrattamento sanzionatorio, negando di avere portato con sé il coltello all’appuntamento conla donna, per poi affermare il contrario dopo le dichiarazioni rese dalla figlia, residentenell’appartamento, e dalla proprietaria dell’immobile, che hanno escluso che quel coltello sitrovasse già in casa.Ciò nonostante, l’imputato ha continuato a sostenere la propria tesi difensiva, secondocui il gesto fu determinato da un impeto imprevedibile, nonostante la smentita derivante dalleemergenze probatorie, ossia proprio dal fatto che egli si era recato all’appuntamento munitodi coltello.In tale quadro in termini ineccepibili sono stati valorizzati l'irrilevanzadell’incensuratezza, il contesto di efferata violenza, la determinazione nella condottadelittuosa e la preordinazione dei mezzi.Tanto premesso, non è rinvenibile alcuna delle illogicità lamentate poiché il significatodella confessione è stato giudicato sostanzialmente neutralizzato in ragione di un quadroprobatorio particolarmente forte a carico dell’imputato il cui comportamento è stato ritenutoteso ad un ridimensionamento della gravità della propria condotta, e perciò incompatibile conun sincero pentimento.7. Anche il settimo motivo di ricorso è, infine, infondato.7.1. Vanno richiamati, preliminarmente, il principio per il quale la futilità del motivosussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno cosìlieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comunemodo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersiconsiderare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo diun impulso criminale, con una sproporzione della condotta rispetto alla determinazionecriminosa tale da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di una piùaccentuata pericolosità dell’agente, da accertare con metodo bifasico, richiedendo la dupliceverifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzatoe il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità diconnotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamenteingiustificato (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333-01), e quello per il quale ilcarattere abietto dello stesso va individuato nel movente spregevole, ignobile e rivelatore diun tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona dimedia moralità (Sez. 1, n. 44186 del 11/05/2023, R., Rv. 285405-01).Più specificamente, deve ritenersi sussistente l'aggravante dei motivi abietti o futili,caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui «la gelosia si manifestinell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà diautodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale»(Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01); quando «la gelosiaassume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso»(Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 - 02); quando «sia connotata non solodall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essalegata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioniemotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti diinsubordinazione (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 - 02).7.2. Ciò premesso, va evidenziato come le sentenze di merito abbiano posto in luce -descrivendo la relazione affettiva come connotata da condotte reiterate e persecutorie, da ungenerale contesto di prevaricazione e dal deciso rifiuto opposto dalla donna di dar seguito alrapporto - come l’evento omicidiario sia stato determinato dalla mancata accettazione, daparte dell’imputato, della decisione della donna di allontanarsi dall’imputato.Il gesto omicidiario è stato, dunque, logicamente e congruamente ricondotto ad unavolontà di possesso e di insensibilità a fronte della insubordinazione della donna.Alla luce delle predette valutazioni, che trovano pieno riscontro nel materiale probatorioin atti, è da escludersi che la condotta abbia potuto ragionevolmente originare dallaprovocazione della vittima, mentre, alla luce del contesto descritto e della indubbiapreordinazione dell’evento, la condotta stessa integra appieno l’aggravante dei motivi abiettie futili.8. Tutto ciò esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Non possono essere liquidate le spese in favore delle costituite parti civili inapplicazione del condiviso principio per cui «il mancato tempestivo deposito delle conclusioniad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce laformazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità diliquidare la parcella irritualmente depositata. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiaratol'inammissibilità della richiesta di liquidazione della parte civile, che, in relazione aprocedimento camerale, aveva depositato solo il giorno dell'udienza, e quindi in violazionedell'art. 611 cod. proc. pen., una memoria contenente conclusioni e nota spese priva diqualunque deduzione utile ad offrire un apporto per la decisione)» (Sez. 7, n. 23092 del18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01).Nello stesso senso è stato deciso che «nel procedimento dinanzi alla Corte dicassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod.proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali èinammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni primadell'udienza» (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 – 01).Il deposito della memoria, tardivo siccome avvenuto in data 9 novembre 2025, escludeil diritto alla liquidazione delle spese.Il riferimento alle condizioni personali delle parti impone che siano omesse le generalitàe gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigettal'istanza di liquidazione delle spese del grado, avanzata dalle parti civili costituite.Così è deciso, 21/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris