CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le in-ricorrente--contro-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 2269/2021,pubblicata in data 23.11.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8296/2022Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 9208/2026Data pubblicazione 11/04/2026RILEVATO [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale diArezzo, chiedendo che, accertate le somme indebitamente percepite dacontroparte nell’ambito del rapporto di conto corrente acceso con lamedesima banca, e l'entità reale dei rapporti debitori e creditori tra leparti, la convenuta fosse condannata alla restituzione delle sommedovute per euro 823.255,82.Con sentenza del 7 luglio 2016 il Tribunale accertava e dichiarava che ilsaldo del conto corrente al 30 giugno 2012 era in attivo per € 346.134,15e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a versare detta somma all’attrice,oltre interessi e spese.La banca proponeva appello e la corte territoriale, con sentenza del23.11.2021, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertava edichiarava che il saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 30giugno 2012 era pari ad € 73.498,40 a debito della [OSCURATO:SOCIETA].,osservando che: il giudice di primo grado aveva ricalcolato il saldo delrapporto di conto corrente fra le parti, dopo avere espunto le annotazioniindebite; il ctu non aveva rinvenuto alcuna pattuizione scritta ed esplicitain ordine all’ammontare dell’affidamento; peraltro, la circostanza,desunta indirettamente dall’andamento del rapporto, che il cliente abbiagoduto di una qualche fiducia da parte della banca, abituata a tollerare lasituazione passiva del conto, non bastava a dimostrare per factaconcludentia la concessione di affidamenti, occorrendo invece stabilirecon precisione i limiti dell'eventuale apertura di credito al fine dicomprendere dove ed in quale misura potesse eventualmenteconfigurarsi una funzione ripristinatoria delle rimesse; il ricalcolo esattocorrispondeva all'ipotesi delineata dal CTU- sub C2 della relazione- cheaveva ampliato l'incidenza della prescrizione assumendo il fido pari a zeroe considerando come solutori tutti i versamenti antecedenti al 7.11.2001Numero registro generale 8296/2022Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 9208/2026Data pubblicazione 11/04/2026(e quindi dieci anni prima del 7.11.2011, data di ricevimento da partedella banca della raccomandata datata 27.10.2011) con conseguenteprescrizione, non procedendo ad alcun ricalcolo delle competenze perinteressi, commissioni e spese, antecedentemente al 7.11.2001; sullascorta delle indagini supplementari del ctu, il saldo del conto correnteandava dunque rideterminato, al 30 giugno 2012, nell'importo di €73.498,40 a debito della società correntista.[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resistecon controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia vizio di carenza o illogicità della motivazionedella sentenza impugnata per aver la Corte d’appello adottato una diversaipotesi di ricalcolo, definita “quesito n. 2; secondo prospetto”, a seguitodel supplemento della ctu, non contemplando (sin dal primo grado) inalcun modo la natura delle rimesse (calcolo da effettuarsi dal 1993 al2001).Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1283, 1418, 1423, 2033, 2934 e 2935, c. c.; art. 120, comma 2, t.u.b.;delibera CICR 9 febbraio 2000, per aver la Corte d’appello applicato(illegittimamente) la prescrizione anche al ricalcolo degli interessi passivisenza capitalizzazione, oltre che (correttamente) all’azione di ripetizioned’indebito, ponendo in essere una sorta di “reviviscenza” de facto dell’art.2, comma 61, l. n. 10/2011 (circa la data del decorso della prescrizionedall’annotazione in conto).Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e342 c.p.c., vizio di ultrapetizione, in quanto nelle conclusioni in appellodella banca non vi era la richiesta di ricalcolo dei saldi espungendo il fidoaccertato in primo grado.Numero registro generale 8296/2022Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 9208/2026Data pubblicazione 11/04/2026Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 91 cpc, per aver la Corteterritoriale compensato le spese poichè “l'esito globale della lite appareinterpretabile in chiave di parziale soccombenza reciprocasostanzialmente equivalente”.Il primo motivo è inammissibile poiché la censura è una confutazione sulpiano del fatto dell’indagine del c.t.u., preclusa nella presente sede.Il secondo motivo è infondato. Al riguardo, la ricorrente assume che laprescrizione non può essere applicata alla nullità delle clausole, per cuigli addebiti non dovuti, benché irripetibili, devono essere considerati aifini del saldo.La doglianza non tiene conto del principio di diritto affermato da questaCorte- al quale va data continuità- a tenore del quale in tema di contocorrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamentodel saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del propriocredito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi,sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, adeccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilitàdi quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass., n. 9756/24).Il terzo motivo è infondato, in quanto a pag. 4-5 dello stesso ricorso(come peraltro evidenziato nel controricorso) sono richiamate leconclusioni dell’appello coerenti alla decisione adottata.Il quarto motivo è inammissibile in quanto censura di carattere ipoteticoin relazione all’auspicato esito favorevole del ricorso e sostanzialmentenon-motivo (ogni riferimento alla questione della compensazione sarebbecomunque infondato alla luce di Cass.n. 25839/2025; n. 20888/2018).Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquidaNumero registro generale 8296/2022Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 9208/2026Data pubblicazione 11/04/2026in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]