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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03254/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. che conclude per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Messina in data 17/05/2022 con la quale il ricorrente veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 322 cod.pen. e condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, con divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno e con condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita ([OSCURATO:SOCIETA]).

Il ricorrente veniva ritenuto colpevole del reato di istigazione alla corruzione per aver promesso/proposto al presidente del Cda dell' [OSCURATO:SOCIETA], una somma di denaro pari a circa il 20% del suo credito, in cambio di un più celere pagamento del credito stesso.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con unico motivo articolato in più punti ed in particolare: 2.1 Vizio di logicità della motivazione e violazione di legge quale conseguenza di un non corretto approccio con il tema della valutazione della prova testimoniale, esaminato senza prendere in considerazione alcuna ipotesi alternativa; mancato controllo da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni del testimone Termini e quindi mancanza di motivazione, in presenza di specifica contestazione dedotta in atto d'appello. 2.2 Violazione di legge e in particolare degli articoli 64, comma 3, lett. c) e 3 bis, 191,197 bis e 210 cod. proc. pen. in quanto il Termini è stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Messina rispetto al quale l'odierno procedimento si trova in rapporto di evidente connessione, costituendone stralcio; le dichiarazioni del Termini devono essere ritenute inutilizzabili in quanto assunte in mancanza degli avvisi di cui all'articolo 64 cod. proc. pen. 2.3 In ogni caso doveva essere accertata, fornendo adeguata motivazione, anche la attendibilità del testimone Termini, che la Corte di appello non considera in termini certi, tanto da richiamare a sostegno delle stesse dichiarazioni dei riscontri esterni e comunque omettendo di considerare che il Termini fosse portatore di un interesse inquinante. 2.4 Omessa acquisizione di prove richieste con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale circa il fatto che non si era trattato di un'offerta di una somma di denaro per il compimento di un atto del proprio ufficio, ma al contrario di una iniziativa proveniente dal Termini, come tale integrante la diversa fattispecie di cui all'articolo 322, comma 3, cod. pen. 2.5 Inidoneità dei file audio formati dallo stesso dichiarante a fornire prova di riscontro delle sue dichiarazioni in quanto sussistono dubbi circa la loro genuinità, e risultano pertanto inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

2. Le censure dedotte risultano essere, con eccezione del secondo motivo, ripetizione delle argomentazioni difensive proposte nei precedenti gradi di giudizio, senza nuovi elementi e senza critica delle motivazioni dei giudici di merito che si sono già espressi motivatamente in merito; il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, mentre il ricorso introduce un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.

Si ricorda che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, come avvenuto nel caso in esame, nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. [OSCURATO:PERSONA].

Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218 — 01.

3. In particolare, rispetto al primo motivo ed al quarto motivo, non è stata presa in considerazione dai giudici di merito alcuna ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti in quanto non vi è stata apposita prospettazione difensiva, né il ricorrente si è sottoposto ad esame per consentire con la sua narrazione una diversa ricostruzione dei fatti; né può essere valutata a tal fine la prospettazione di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., avente ad oggetto il confronto tra l'imputato ed il testimone Termini, disatteso dalla Corte d'appello sulla base dell'insussistenza dei presupposti processuali, non risultando possibile il confronto nel caso specifico, in quanto il ricorrente non si è mai sottoposto ad esame, e venendo di conseguenza meno il presupposto della prova stessa, ammessa solo tra persone già esaminate o interrogate nel caso di dichiarazioni contrastanti su fatti e circostanze importanti.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

4. Con riferimento al secondo motivo, la questione della necessità degli avvisi ex art 64 cod. proc. pen. non risulta essere stata proposta né in primo né in secondo grado; non è stata prodotta documentazione dalla quale evincere l'esistenza di procedimenti penali connessi ex art 12, comma 1, lett c) cod. proc. pen. o collegato ex art 371 comma 2 lett b) cod.proc.pen. 5.

La attendibilità del testimone Termini è stata correttamente valutata dalla Corte di appello ed il richiamo a sostegno delle dichiarazioni di riscontri esterni va valutato come rafforzamento del già espresso convincimento ('nonché corroborato dall'esistenza di riscontri esterni, in particolare dai file audio prodotti in dibattimento idonei a diradare qualsiasi dubbio in ordine al tenore delle proposte formulate dall'odierno imputato'); non si ravvisa mancanza di motivazione sulla attendibilità del teste, motivata in entrambi i gradi del giudizio.

6. I file audio formati dallo stesso dichiarante sono stati consegnati ad opera del Termini al vicequestore aggiunto, in formato CD, come da nota di p.g. prot. n. 244/16 del 18 luglio 2017; ulteriori riscontri sono stati valutati i dati estrapolati dal cellulare del Termini, da lui spontaneamente consegnato ed analizzato dal teste di p.g.

Pettorini, il cui esito è stato sintetizzato nella nota di p.g. del 13/09/2017 ( pg 13-14 sentenza di primo grado). 7.Le censure risultano quindi manifestamente infondate, nonché basate su una rilettura nel merito della motivazione della Corte territoriale, di cui non si dimostrano in alcun modo tratti di manifesta illogicità né tantomeno profili di erronea applicazione dell'art. 322 cod. pen.; la sentenza, infatti, presenta un ragionamento sintetico, ma persuasivo nella valutazione probatoria, che necessariamente si incentra sulle dichiarazioni del testimone Termini.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle Parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. che conclude per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Messina in data 17/05/2022 con la quale il ricorrente veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 322 cod.pen. e condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, con divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno e con condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita ([OSCURATO:SOCIETA]). Il ricorrente veniva ritenuto colpevole del reato di istigazione alla corruzione per aver promesso/proposto al presidente del Cda dell' [OSCURATO:SOCIETA], una somma di denaro pari a circa il 20% del suo credito, in cambio di un più celere pagamento del credito stesso. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con unico motivo articolato in più punti ed in particolare: 2.1 Vizio di logicità della motivazione e violazione di legge quale conseguenza di un non corretto approccio con il tema della valutazione della prova testimoniale, esaminato senza prendere in considerazione alcuna ipotesi alternativa; mancato controllo da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni del testimone Termini e quindi mancanza di motivazione, in presenza di specifica contestazione dedotta in atto d'appello. 2.2 Violazione di legge e in particolare degli articoli 64, comma 3, lett. c) e 3 bis, 191,197 bis e 210 cod. proc. pen. in quanto il Termini è stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Messina rispetto al quale l'odierno procedimento si trova in rapporto di evidente connessione, costituendone stralcio; le dichiarazioni del Termini devono essere ritenute inutilizzabili in quanto assunte in mancanza degli avvisi di cui all'articolo 64 cod. proc. pen. 2.3 In ogni caso doveva essere accertata, fornendo adeguata motivazione, anche la attendibilità del testimone Termini, che la Corte di appello non considera in termini certi, tanto da richiamare a sostegno delle stesse dichiarazioni dei riscontri esterni e comunque omettendo di considerare che il Termini fosse portatore di un interesse inquinante. 2.4 Omessa acquisizione di prove richieste con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale circa il fatto che non si era trattato di un'offerta di una somma di denaro per il compimento di un atto del proprio ufficio, ma al contrario di una iniziativa proveniente dal Termini, come tale integrante la diversa fattispecie di cui all'articolo 322, comma 3, cod. pen. 2.5 Inidoneità dei file audio formati dallo stesso dichiarante a fornire prova di riscontro delle sue dichiarazioni in quanto sussistono dubbi circa la loro genuinità, e risultano pertanto inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 2. Le censure dedotte risultano essere, con eccezione del secondo motivo, ripetizione delle argomentazioni difensive proposte nei precedenti gradi di giudizio, senza nuovi elementi e senza critica delle motivazioni dei giudici di merito che si sono già espressi motivatamente in merito; il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, mentre il ricorso introduce un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Si ricorda che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, come avvenuto nel caso in esame, nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218 — 01. 3. In particolare, rispetto al primo motivo ed al quarto motivo, non è stata presa in considerazione dai giudici di merito alcuna ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti in quanto non vi è stata apposita prospettazione difensiva, né il ricorrente si è sottoposto ad esame per consentire con la sua narrazione una diversa ricostruzione dei fatti; né può essere valutata a tal fine la prospettazione di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., avente ad oggetto il confronto tra l'imputato ed il testimone Termini, disatteso dalla Corte d'appello sulla base dell'insussistenza dei presupposti processuali, non risultando possibile il confronto nel caso specifico, in quanto il ricorrente non si è mai sottoposto ad esame, e venendo di conseguenza meno il presupposto della prova stessa, ammessa solo tra persone già esaminate o interrogate nel caso di dichiarazioni contrastanti su fatti e circostanze importanti. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). 4. Con riferimento al secondo motivo, la questione della necessità degli avvisi ex art 64 cod. proc. pen. non risulta essere stata proposta né in primo né in secondo grado; non è stata prodotta documentazione dalla quale evincere l'esistenza di procedimenti penali connessi ex art 12, comma 1, lett c) cod. proc. pen. o collegato ex art 371 comma 2 lett b) cod.proc.pen. 5. La attendibilità del testimone Termini è stata correttamente valutata dalla Corte di appello ed il richiamo a sostegno delle dichiarazioni di riscontri esterni va valutato come rafforzamento del già espresso convincimento ('nonché corroborato dall'esistenza di riscontri esterni, in particolare dai file audio prodotti in dibattimento idonei a diradare qualsiasi dubbio in ordine al tenore delle proposte formulate dall'odierno imputato'); non si ravvisa mancanza di motivazione sulla attendibilità del teste, motivata in entrambi i gradi del giudizio. 6. I file audio formati dallo stesso dichiarante sono stati consegnati ad opera del Termini al vicequestore aggiunto, in formato CD, come da nota di p.g. prot. n. 244/16 del 18 luglio 2017; ulteriori riscontri sono stati valutati i dati estrapolati dal cellulare del Termini, da lui spontaneamente consegnato ed analizzato dal teste di p.g. Pettorini, il cui esito è stato sintetizzato nella nota di p.g. del 13/09/2017 ( pg 13-14 sentenza di primo grado). 7.Le censure risultano quindi manifestamente infondate, nonché basate su una rilettura nel merito della motivazione della Corte territoriale, di cui non si dimostrano in alcun modo tratti di manifesta illogicità né tantomeno profili di erronea applicazione dell'art. 322 cod. pen.; la sentenza, infatti, presenta un ragionamento sintetico, ma persuasivo nella valutazione probatoria, che necessariamente si incentra sulle dichiarazioni del testimone Termini. 8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle Parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre ac
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