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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 02580/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Trento che ha confermato l'ordinanza del gip con la quale le è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'articolo 640 comma 2 numero 2 bis cod. pen.

Deduce la ricorrente con i primi due motivi di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria.

Rileva che il tribunale ha ritenuto appropriata la misura cautelare irrogata stante la pacifica sussistenza della imputazione sulla scorta della ritenuta apertura della carta postepay lo stesso giorno della commissione dell'evento criminoso.

Lamenta che però il tribunale non ha accertato l'effettivo utilizzo della stessa da parte della ricorrente nonchè il profitto avuto dall'operazione criminosa.

In altre parole, secondo la ricorrente il tribunale non spiega per quale motivo le argomentazioni difensive in ordine ad un possibile uso della carta prepagata da parte di soggetti, anche intranei al nucleo familiare della prevenuta, siano stati disattesi e perché non è stata compiuta alcuna indagine in ordine alla composizione del nucleo familiare della donna.

Lamenta anche violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari sottolineando l'incensuratezza e il considerevole lasso di tempo trascorso (i fatti sono del giugno 2020) e la mancata considerazione della pena irrogabile all'esito del procedimento.

Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.

Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente .

Nel caso in esame lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità della Auletta in ordine al delitto di cui all'art. 640 co 2 n. 2-bis cod.

Pen., quanto meno a titolo di concorso.Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, anche la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall'evidenziato rischio di reiterazione in considerazione dell'accertata non occasionalità del fatto.

Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, che tengono conto non solo della gravità del fatto, ma anche della personalità della prevenuta gravata da precedenti specifici di polizia, dalla stessa ammessi in sede di interrogatorio di garanzia, che hanno portato i giudici di merito ad esprimere una prognosi non favorevole in ordine al comportamento futuro, dando così atto - il Gip in maniera espressa e il Tribunale implicitamente - di non ritenere allo stato concedibile la sospensione condizionale.

Non può tra l'altro sottacersi che l'Auletta in sede di riesame non aveva contestato le argomentazioni espresse nel provvedimento genetico circa la non concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Trento che ha confermato l'ordinanza del gip con la quale le è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'articolo 640 comma 2 numero 2 bis cod. pen. Deduce la ricorrente con i primi due motivi di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Rileva che il tribunale ha ritenuto appropriata la misura cautelare irrogata stante la pacifica sussistenza della imputazione sulla scorta della ritenuta apertura della carta postepay lo stesso giorno della commissione dell'evento criminoso. Lamenta che però il tribunale non ha accertato l'effettivo utilizzo della stessa da parte della ricorrente nonchè il profitto avuto dall'operazione criminosa. In altre parole, secondo la ricorrente il tribunale non spiega per quale motivo le argomentazioni difensive in ordine ad un possibile uso della carta prepagata da parte di soggetti, anche intranei al nucleo familiare della prevenuta, siano stati disattesi e perché non è stata compiuta alcuna indagine in ordine alla composizione del nucleo familiare della donna. Lamenta anche violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari sottolineando l'incensuratezza e il considerevole lasso di tempo trascorso (i fatti sono del giugno 2020) e la mancata considerazione della pena irrogabile all'esito del procedimento. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente . Nel caso in esame lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità della Auletta in ordine al delitto di cui all'art. 640 co 2 n. 2-bis cod. Pen., quanto meno a titolo di concorso.Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, anche la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall'evidenziato rischio di reiterazione in considerazione dell'accertata non occasionalità del fatto. Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, che tengono conto non solo della gravità del fatto, ma anche della personalità della prevenuta gravata da precedenti specifici di polizia, dalla stessa ammessi in sede di interrogatorio di garanzia, che hanno portato i giudici di merito ad esprimere una prognosi non favorevole in ordine al comportamento futuro, dando così atto - il Gip in maniera espressa e il Tribunale implicitamente - di non ritenere allo stato concedibile la sospensione condizionale. Non può tra l'altro sottacersi che l'Auletta in sede di riesame non aveva contestato le argomentazioni espresse nel provvedimento genetico circa la non concedibilità del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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