CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 22002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso la ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro il 2 agosto 2022. 2. Il ricorrente deduce: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria con riferimento agli artt. 416 e 416-bis 1 cod. pen.; 2.2.1a violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che la motivazione dell'ordinanza fu depositata il 3/11/2022 e l'avviso di deposito fu notificato all'indagata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].; il ricorso è stato depositato il 14/12/2022 e quindi, ben oltre il termine di dieci giorni, previsto dalla legge. Appare del tutto irrilevante la circostanza che l'ordinanza impugnata sia stata notificata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (nominato successivamente alla decisione) il 7/12/2022, posto che il dies a quo per il ricorso in cassazione ricorre dalla notifica dell'ordinanza al primo difensore. Costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di riesame, per effetto del rinvio operato dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza - e quindi, nel caso in esame, all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore (ex multis Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274 - 01). 4. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso