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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25766/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3264/25, depositatail 01/12/2025;letta la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e visto che, nonostantela sua comunicazione al controricorrente (avvenuta il 15/09/2026), non neconsta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia;escluso che, al riguardo, possano costituire ragione di compensazione la“spontaneità” della rinuncia, o la sua “tempestività”, o l’assenza di profilidi abuso del processo o finalità dilatorie; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 7552/2026Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 25766/2026Data pubblicazione 24/09/2026Condanna il rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore della controparte, che si liquidano in € 5.880,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3264/25, depositatail 01/12/2025;letta la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e visto che, nonostantela sua comunicazione al controricorrente (avvenuta il 15/09/2026), non neconsta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia;escluso che, al riguardo, possano costituire ragione di compensazione la“spontaneità” della rinuncia, o la sua “tempestività”, o l’assenza di profilidi abuso del processo o finalità dilatorie; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 7552/2026Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 25766/2026Data pubblicazione 24/09/2026Condanna il rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore della controparte, che si liquidano in € 5.880,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris