CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 05606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria del primo giudice - resa in sede di rito abbreviato - di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto stupefacente del tipo hashish e eroina, secondo quanto meglio specificato in rubrica (fatto del 9.9.2020). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue: I) Violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine alla somma di denaro in sequestro (euro 1.560), non essendo rinvenibile, nella specie, alcuna sproporzione tra la somma rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente e il suo reddito, trattandosi di una somma di denaro elargita dai genitori del ricorrente per far fronte alle quotidiane esigenze di vita. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, per difetto di prova della detenzione dell'eroina da parte del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Il primo motivo è privo di pregio, avendo la Corte territoriale motivatamente e non illogicamente confiscato la somma di denaro in questione alla luce della sproporzione desunta dallo stato di disoccupazione del prevenuto, osservando che il medesimo non aveva giustificato la provenienza del denaro rinvenuto e che tale somma doveva ritenersi incompatibile con le sue condizioni di vita e occupazionali, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 4.2. Il secondo motivo sollecita una valutazione di merito, come tale inammissibile in questa sede, a fronte di una sentenza che risulta adeguatamente motivata, in quanto priva di contraddizioni o di manifeste illogicità. La Corte di appello ha adeguatamente argomentato sul possesso dello stupefacente in capo all'Hamdi, avendo rilevato che, in sede di arresto, lo stesso si era assunto la responsabilità dell'intero stupefacente rinvenuto presso l'abitazione, ed avendo osservato che le successive dichiarazioni rese dal medesimo non potevano inficiare tale quadro probatorio, poiché incoerenti ed illogiche, trattandosi di stupefacente rinvenuto all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione del ricorrente; per contro, l'alternativa ricostruzione di appartenenza dell'eroina a soggetti terzi è risultata sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, ed è stata quindi ragionevolmente esclusa dai giudici di merito. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e