CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 24902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26727/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (TRZPLA70T60A18U), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in ROMA, via Bellini 24. –controricorrente – avverso la sentenza n. 1026/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per l’annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Vercelli, ha rigettato le opposizioni da lui proposte alle ordinanze- ingiunzione nn. 119 e 120 del 2015 con cui la Provincia di Alessandria lo aveva sanzionato per la violazione dell’art. 7, co.4, della L.R. n. 3/2009, in ragione della mancata osservanza di alcune prescrizioni per lo smaltimento di reflui zootecnici provenienti dall’allevamento di suini gestito dalla sua azienda. In fatto, è opportuno riportare, per quanto ancora interessa, che: - in data 9.7.12 il personale dell’U.O.A. [OSCURATO:PERSONA] effettuava un sopralluogo presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:PERSONA] in Fubine (AL), e rilevava alcune criticità nell’esercizio dell’attività di allevamento di suini ivi svolta; - conseguentemente la Provincia di Alessandria, con provvedimento n. 394 del 23.7.12, diffidava, ex art. 8, co.1, L.R. n.3/2009, l’[OSCURATO:PERSONA] al puntuale rispetto della normativa di riferimento, impartendo talune specifiche prescrizioni sulle modalità di smaltimento dei reflui zootecnici; - nei sopralluoghi del 4.3.13 e del 25.7.13 il personale dell’U.O.A. [OSCURATO:PERSONA] accertava il mancato rispetto di alcune delle disposizioni dettate nella menzionata diffida del 23.7.12. - a seguito di tali sopralluoghi - e dei conseguenti verbali di contestazione del 20.3.13 e, rispettivamente, del 23.7.13 - venivamo emesse le ordinanze ingiunzione nn. 119 e 120 del 12.10.15, opposte nel presente giudizio.; - il Tribunale di Vercelli ha rigettato, previa riunione, le opposizioni separatamente proposte da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima [OSCURATO:PERSONA], avverso le suddette ordinanze ingiunzione e la Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata per cassazione, ha confermato la sentenza vercellese. [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nell'adunanza della camera di consiglio del 3 febbraio 2022. Con il primo motivo di ricorso - rubricato «Violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. in relazione agli articoli 13, 14 e 27 del Regolamento della Regione Piemonte del 29.10.7» - i ricorrenti denunciano la falsa applicazione delle norme di diritto in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo le disposizioni sopra menzionate violate dalle condotte contestate all’[OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso - rubricato «Violazione dell’art. 360, n.5, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.» - i ricorrenti deducono che la motivazione sulle ragioni relative alla violazione delle prescrizioni contestate risulta «apparente, illogica e palesemente contraddittoria». Il secondo motivo di ricorso va esaminato con priorità, denunciando un vizio di nullità della sentenza, e va giudicato fondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977/19, Cass. SSUU n. 22232/16). Tale situazione ricorre nella presente sentenza, in cui le argomentazioni della Corte territoriale risultano totalmente apodittiche, non misurandosi né con il tenore letterale dei testi normativi evocati, né con la necessità di sussumere nelle previsioni contenute in quei testi le condotte addebitate all’opponente nelle ordinanze ingiunzione opposte. Il secondo motivo va quindi accolto, con conseguente assorbimento del primo, e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo mezzo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in altra composizione, anche per le