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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 210/1988

ECLI:IT:COST:1988:210
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22 gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979.

Con la deliberazione della Giunta si è stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della Giunta è stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di Barletta a procedere a simile convocazione.

Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di legittimità sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

La legge n. 833 del 1978, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA], in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968.

Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che "L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente", ha con ciò innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri.

Infine, i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del 1978.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22 gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta si è stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della Giunta è stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di Barletta a procedere a simile convocazione. Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di legittimità sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso. La legge n. 833 del 1978, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA], in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968. Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che "L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente", ha con ciò innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del 1978. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 210/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris