Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 210/1988
ECLI:IT:COST:1988:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22
gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa
Regione in data 1° febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta
si è stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti
ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta
intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente
uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della
Giunta è stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di
Barletta a procedere a simile convocazione.
Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla
Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di
legittimità sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa
trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma,
d.P.R. n. 616 del 1977.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo
l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
La legge n. 833 del 1978, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA], in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente
innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla
tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968.
Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che
"L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di
gestione, il quale nomina il proprio presidente", ha con ciò
innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968,
dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione
degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unità
sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in
base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del
1978.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere
del presente giudizio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione
Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI