CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 22242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua di anni 1, mesi 7 e giorni 6 di reclusione inflitta con una sentenza dell'[OSCURATO:PERSONA] rumena riconosciuta dalla Corte di appello di Ancona; rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale che il condannato chiedeva di svolgere in Romania. Il condannato è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e svolge ivi un'attività lavorativa; annovera numerosi precedenti penali. Secondo il Tribunale, la scarna documentazione prodotta - un contratto di comodato in lingua rumena e una fattura del 2020 - appariva del tutto insufficiente per applicare la misura richiesta in via principale, benché astrattamente ammissibile: in effetti, l'affidamento in prova presuppone l'affidabilità del soggetto e l'esistenza di elementi concreti e certi dell'evoluzione della personalità del condannato verso modelli sociali adeguati; il Tribunale di Sorveglianza non aveva potuto verificare l'atteggiamento del condannato rispetto al reato e l'avvio di un processo di revisione, tenuto conto che Costanzi si era rapportato con l'UEPE di Macerata soltanto con una telefonata; non aveva nemmeno potuto verificare la condotta successiva al reato, la regolarità dell'attività lavorativa e ulteriori elementi. Non potendo il Tribunale effettuare i dovuti accertamenti, la misura dell'affidamento in prova non poteva essere concessa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 47 ord. pen. e del d. Igs. n. 38 del 2016. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2016, il condannato può essere affidato in prova al servizio sociale in uno degli Stati che ha dato adesione alla decisione quadro 2008/947/GAI. Il ricorrente censura la motivazione del rigetto con riferimento alla dedotta impossibilità di un'istruttoria adeguata; Costanzi aveva tenuto un comportamento assolutamente collaborativo, permettendo all'UEPE di compiere una fattiva e concreta indagine sociale sull'attività lavorativa e su ogni altro aspetto. L'istruttoria si era svolta secondo tutti i parametri di legge e l'UEPE aveva optato per un affidamento all'estero. Inoltre, il Tribunale avrebbe potuto attivarsi per disporre le necessarie informazioni, sia tramite il Ministero che tramite l'Interpol. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale Domenico A.R. Seccia, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Non è in discussione la possibilità di eseguire in Romania la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in forza del d. Igs. 38 del 2016 e alla corrispondente legge adottata dalla Romania, entrambe in applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI. Il Tribunale di Sorveglianza, non a caso, ha espressamente ritenuto ammissibile la relativa richiesta. 2. La decisione negativa si fonda, piuttosto, sull'impossibilità per il Tribunale di esprimere quel giudizio favorevole richiesto dall'art. 47 ord. pen. in ordine alla capacità della misura alternativa, con le relative prescrizioni, di contribuire alla rieducazione del reo e di assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il Tribunale rileva che, oltre al delitto associativo commesso in Romania, oggetto della sentenza riconosciuta in Italia, Costanzi annovera altre condanne per omesso versamento di ritenute previdenziali, bancarotta fraudolenta, evasione fiscale e associazione per delinquere; ne fa derivare una ragionevole perplessità sull'efficacia preventiva della misura alternativa e prende atto che la documentazione prodotta dal condannato e le informazioni da lui fornite solo per telefono non sono sufficienti a fugare i dubbi. 3. Correttamente il Tribunale di Sorveglianza osserva che il decreto legislativo n. 38 del 2016 ha per oggetto esclusivamente l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione in uno Stato estero ma non fornisce alcuno strumento di conoscenza per il Tribunale di Sorveglianza al fine di giungere ad una decisione sulla base di dati effettivi e concreti, analoghi a quelli acquisibili per i condannati residenti in Italia: in effetti, il provvedimento normativo nulla dispone su questo ambito. Da parte sua, il ricorrente nega che le informazioni fornite all'UEPE siano stati insufficienti e sostiene genericamente che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe potuto acquisire informazioni tramite il Ministero della Giustizia o l'Interpol: ma si tratta di possibilità non sancita da alcuna norma. Questa Corte, pur ribadendo la possibilità di esecuzione della misura alternativa all'estero, ha sottolineato la necessità di un atteggiamento collaborativo del condannato e di una sua cooperazione nel corso dell'istruttoria (cfr. Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144).Il giudizio sulla adeguatezza della collaborazione prestata dal condannato e sulla sufficienza della documentazione prodotta è una valutazione strettamente di merito: l'ordinanza impugnata indica con chiarezza gli aspetti non potuti approfondire e che impediscono al Tribunale di Sorveglianza di esprimere il giudizio prognostico favorevole previsto dall'art. 47 ord. pen.: in definitiva, la motivazione è adeguata e niente affatto manifestamente illogica. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estenso