CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20166/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIAn. 2150/2023 depositata i l 01/08/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, veniva emesso in data 26/01/2018 l’avviso di accertamento n. TD7010600095-2018 con cui l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] determinava maggiori componenti positivi di reddito pari ad € 37.730,00, minori componenti negativi pari ad € 245,25, un reddito netto d’impresa pari ad € 42.917,00 e conseguenti maggiori importi dovuti ai fini delle II.DD. e IVA. In particolare, il controllo scaturiva da processo verbale redatto in data 14/12/2015 dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Villa S. Giovanni nel quale si dava atto che il contribuente risultava proprietario dell’imbarcazione “[OSCURATO:PERSONA]” con cui, diversamente da quanto dichiarato, non svolgeva attività di noleggio di imbarcazioni, bensì attività di trasporto verso le isole Eolie avente carattere turistico ricreativo. Conseguentemente, l’Ufficio contestava al contribuente la fruizione indebita dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 14 DPR 633/1972, riguardante trasporti urbani effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; l’Ufficio contestava, inoltre, al contribuente di non aver dichiarato, nel Mod. [OSCURATO:PERSONA] 2015, redditi da lavoro dipendente, di aver indebitamente dedotto costi non inerenti relativi all’acquisto di bevande estranei all’attività d’impresa effettivamente esercitata; di aver annotato in due differenti registri corrispettivi importi diversi con riferimento ai medesimi periodi. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 3741/04/2020 del 12.11.2020 depositata in data 16/12/2020, rigettava il ricorso ritenendo non fondate le eccezioni relative al difetto di notifica, di sottoscrizione e di motivazione dell’atto impositivo. Nel merito, escludeva che il contribuente avesse diritto all’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 14 DPR 633/1972. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Calabria che, con sentenza n. 2150/06/2023 depositata in data 1/08/2023, accoglieva l’appello ritenendo che l’ufficio non avesse assolto l’onere di provare che il contribuente svolgesse attività a carattere turistico-ricreativa, valorizzando la circostanza della mancata allegazione in atti del prezziario utilizzato per determinare i maggiori ricavi. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso. In data 19 ottobre 2024 questa Corte ha depositato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., successivamente la ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi del comma 2 della richiamata norma. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 36 d .lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1,n. 4 , c.p.c., per aver la CGT 2 motivato la propria decisione con affermazioni generiche e un semplice richiamo a diversa sentenza, emessa nei confronti del medesimo contribuente per l’anno di imposta 2012. Così facendo il giudice d’appello ha omesso di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento, sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5 , d.lgs. n. 546/1992, 39 , comma 1,lett. d) , d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360 , comma 1 , n. 3, c.p.c., per aver la CGT 2 ritenuto che l’Ufficio non abbia assolto l’onere probatorio in ordine all’attività effettivamente svolta dal contribuente. In particolare, sostiene l’Agenzia che, a fronte di una ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Ufficio e, prima ancora dalla Guardia di Finanza mediante l’esame della contabilità del contribuente e attraverso il riferimento a documentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta, rimane in capo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria rispetto a quanto contestato. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1 , n. 14 , d.P.R. n. 633/1972, 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1 , n. 3 , c.p.c., per aver la CGT 2 ritenuto che il contribuente potesse usufruire del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10,comma 14, d.P.R. n. 633/1972. Va esaminato in via preventiva il terzo motivo di ricorso, che appare infondato e va respinto, dal che deriva la declaratoria d’inammissibilità delle prime due censure per sopravvenuta carenza d’interesse. Il giudice d’appello ha accolto il gravame della parte contribuente supportando la propria statuizione, per quanto qui rileva, con le seguenti argomentazioni: “Orbene, l’appello è meritevole di accoglimento per le medesime ragioni con cui la CTP ha accolto il ricorso del contribuente per la ripresa a tassazione effettuata, sulla scorta dello stesso PCV e quindi della medesima verifica, per l’annualità d’imposta 2012. Rinviando alla sentenza 25.9.2018 della sez. IV della CTP di [OSCURATO:PERSONA], in atti e da intendersi qui integralmente richiamata (v. pagg. 2 e ss.), è sufficiente evidenziare, appalesandosi così fondato l’assorbente motivo di appello sub 4), come l’AF non abbia fornito, in effetti, come suo onere soprattutto a mente del novellato art. 7, co. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992, adeguata e puntuale prova della circostanza meramente asserita dai verificatori (cui ha prestato supina adesione) e cioè del fatto che la ditta in questione svolgesse effettivamente delle minicrociere piuttosto che un servizio di trasporto passeggeri (anche verso località e mete turistiche)”. La statuizione è in linea con l’indirizzo di questa Corte di cui si dirà sicché la sentenza della CGT2 va confermata, sia pur correggendone la motivazione, in ossequio ad un principio di economia processuale e alla previsione di cui all’art. 384, comma 4, c.p.c. Sia in ricorso, sia nell’opposizione alla PDA, l’Agenzia insiste, infatti, nella valorizzazione come dirimente di un profilo invero irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’esenzione invocata, ossia sulla circostanza della natura dell’attività esercitata, che assume essere consistita non nel “mero trasporto di passeggeri”, bensì nell’offerta di “minicrociere”, inclusive di“servizi ulteriori rispetto al solo trasferimento”. Orbene, sul presupposto incontroverso dell’avvenuto svolgimento di un’attività di trasporto persone, diviene, in realtà, ininfluente che detta attività abbia potuto accompagnarsi o meno all’offerta di servizi ulteriori. Questa Corte ha, infatti, chiarito che “In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall’art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione anche ove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto con finalità turistico- ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, in virtù dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. Dalla l. n. 91 del 2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, in conformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando il significato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla luce dei principi del diritto dell’UE, dispiega efficacia retroattiva, enunciando una regola di giudizio destinata da operare in termini generali sia per le controversie pendenti che per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti” (Cass. n. 35054 del 2023). In buona sostanza, l’art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, nel prevedere l’esenzione dall’Iva delle “prestazioni”, sic et simpliciter, “di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto”, non contempla alcuna restrizione fondata sulle “finalità” del trasporto medesimo, sicché, nell’alveo concettuale dello stesso, di per sé suscettibile di essere interpretato nel senso di ritenere irrilevante, in quanto non direttamente né indirettamente menzionato, lo scopo soggettivamente perseguito dall’utente della prestazione, rientrano tutte le fattispecie che, valutate su un piano esclusivamente oggettivo, rientrano nella nozione “abituale” di “trasporto di persone”, a sua volta definibile alla stregua di una mera attività di trasferimento, non altrimenti qualificato, di persone da un luogo ad un altro attraverso una via di comunicazione e per il tramite di un veicolo. Quanto osservato priva di pregnanza le prime due censure, entrambe concentrate sul deficit di motivazione della sentenza; la constatata insussistenza della violazione di legge denunciata dà conto, infatti, della sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle due censure in parola. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. Infine, la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata, per cui la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, in continuità con quanto già affermato da queste Sezioni Unite con le recenti decisioni Sez. U., n. 27195 del 22/09/2023 e n. n. 27433 del 27/09/2023 (v. anche Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023). I citati precedenti hanno evidenziato che la novità normativa «contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”», sì da codificare «una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata». Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e di euro 1.000,00 sensi del comma 4 della medesima disposizione P.Q.M La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso e ne dichiara inammissibili i primi due motivi. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi, al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, nonché dell’ulteriore importo di euro 2. 000,00 ex art. 96, terzo comma, cod.proc. c iv . Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod.proc. c iv . Così deciso in Roma, il 27/03/2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA].mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino Presidente [OSCURATO:PERSONA] errore mate- riale LucioLuciotti Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. PierpaoloGori Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso 17570/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 18994 /2 5 pubblicata l’11 luglio 202 5 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 18994/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato ilricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Calabria . Per l’ef- fetto,l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 4 .000,00 per compensi, oltre euro 200,00per esborsi, 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge , nonchédell’ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delleammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.. 2.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha rappresentato il contribuente avanti allaCorte, vincit ore nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso concui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore mate- riale,consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processualiin suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità . Lacontroparte non ha svolto difese . Consideratoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che in calce al controricorso in Cassazione datat o “ReggioCalabria - Roma 10 .1 1 .202 3” il difensore ha specificato , per quantoqui interessa , che il difensore si dichiara « antistatario ». 2.Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il qualela parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedi- mento sia emendato da errori materiali o di cal colo (art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ.). 3.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applica- zioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul- timodal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c .d. riforma “Cartabia”), novellache ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche alpresente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma peril quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in ca- mera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma5 del d.lgs. n.149/2022. 4.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016,convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la corre- zione può essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’ufficio dallaCorte». 5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione,pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso in Cassazione datato“[OSCURATO:PERSONA] - Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA]” . P.Q.M. LaCorte: disponeche nel dispositivo della propria ordinanza n. 18994/25 , dopo le parole « ex art. 96, terzo comma, cod. proc. c