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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11360/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2373-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o in proprio e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l’ordinanza del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’opposizione interposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 2.11.2021, con il quale gli era stato liquidato, per l’assistenza prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, il compenso nella misura di €

1.200. Il giudice dell’opposizione, in particolare, ha evidenziato la caoticità dell’opposizione ed ha dato rilievo al fatto che con essa l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentato della violazione dei minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. n. 140 del 2012, che tuttavia non poteva essere applicato alla fattispecie, posto che il giudizio presupposto si era concluso con sentenza del 2011, antecedente quindi all’entrata in vigore delle predette tariffe.

Poiché, ad avviso della Corte di Appello, la tariffa allegata al D.M. n. 127 del 2004, applicabile al caso di specie, non prevedeva una suddivisione del compenso per fasi, non sarebbe stato possibile verificare, in base a quanto esposto dal Monducci, la mancata osservanza dei minimi tariffari previsti da detto ultimo D.M.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Monducci, affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato solo un atto di costituzioneper la partecipazione all’udienza di discussione.

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato una breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 112, 342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe scrutinato l’opposizione sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa integrasse una impugnazione, e quindi non avrebbe deciso sulla domanda di riconoscimento del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La censura è fondata.

Il giudizio di opposizione previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non è una impugnazione, bensì, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, una frazione di un unico giudizio di primo grado.

In particolare “Il riconoscimento della natura giurisdizionale di tale decreto, di cui si è detto sopra, comporta che il procedimento di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito.

L’opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell’unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l’opponente, che contesta la legittimità della revoca del pa trocinio, e l’opposto (amministrazione della giustizia).

Del resto, l’espressa previsione dell’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011 secondo cui «l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», mostra che la fase decisoria dell’opposizione sia da ritenere una prosecuzione del giudizio di primo grado e non già una revisio prioris instantiae” (cfr.

Corte Cost., sentenza n. 80 del 24/04/2020, in motivazione, pag. 7).

In applicazione di tale principio, questa Corte ha affermato che “Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 –come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980–, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante –con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.– e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018 , Rv. 647379; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5112 del 19/04/2000 , Rv. 535862; Cass. Sez.1, Sentenza n. 2576 del 27/05/1989 , Rv. 462893).La Corte di Appello di Bologna ha dunque errato, poiché, una volta verificato che al caso di specie erano applicabili le tariffe allegate al D.M. n. 127 del 2004, avrebbe dovuto verificare se l’importo in concreto riconosciuto al professionista fosse, o meno, coerente con i minimi previsti dalle predette tariffe, a prescindere dal fatto che l’opponente avesse, o meno, sviluppato i propri calcoli sulla base di una diversa tariffa, non applicabile al caso specifico.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2373-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o in proprio e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l’ordinanza del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’opposizione interposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 2.11.2021, con il quale gli era stato liquidato, per l’assistenza prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, il compenso nella misura di € 1.200. Il giudice dell’opposizione, in particolare, ha evidenziato la caoticità dell’opposizione ed ha dato rilievo al fatto che con essa l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentato della violazione dei minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. n. 140 del 2012, che tuttavia non poteva essere applicato alla fattispecie, posto che il giudizio presupposto si era concluso con sentenza del 2011, antecedente quindi all’entrata in vigore delle predette tariffe. Poiché, ad avviso della Corte di Appello, la tariffa allegata al D.M. n. 127 del 2004, applicabile al caso di specie, non prevedeva una suddivisione del compenso per fasi, non sarebbe stato possibile verificare, in base a quanto esposto dal Monducci, la mancata osservanza dei minimi tariffari previsti da detto ultimo D.M. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Monducci, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato solo un atto di costituzioneper la partecipazione all’udienza di discussione. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato una breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 112, 342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe scrutinato l’opposizione sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa integrasse una impugnazione, e quindi non avrebbe deciso sulla domanda di riconoscimento del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La censura è fondata. Il giudizio di opposizione previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non è una impugnazione, bensì, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, una frazione di un unico giudizio di primo grado. In particolare “Il riconoscimento della natura giurisdizionale di tale decreto, di cui si è detto sopra, comporta che il procedimento di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L’opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell’unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l’opponente, che contesta la legittimità della revoca del pa trocinio, e l’opposto (amministrazione della giustizia). Del resto, l’espressa previsione dell’art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011 secondo cui «l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», mostra che la fase decisoria dell’opposizione sia da ritenere una prosecuzione del giudizio di primo grado e non già una revisio prioris instantiae” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 80 del 24/04/2020, in motivazione, pag. 7). In applicazione di tale principio, questa Corte ha affermato che “Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 –come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980–, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante –con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.– e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018 , Rv. 647379; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5112 del 19/04/2000 , Rv. 535862; Cass. Sez.1, Sentenza n. 2576 del 27/05/1989 , Rv. 462893).La Corte di Appello di Bologna ha dunque errato, poiché, una volta verificato che al caso di specie erano applicabili le tariffe allegate al D.M. n. 127 del 2004, avrebbe dovuto verificare se l’importo in concreto riconosciuto al professionista fosse, o meno, coerente con i minimi previsti dalle predette tariffe, a prescindere dal fatto che l’opponente avesse, o meno, sviluppato i propri calcoli sulla base di una diversa tariffa, non applicabile al caso specifico. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente compos
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