CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si censura la ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. è riproduttivo di identiche doglianze confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come la valutazione del Tribunale dovesse ritenersi corretta in ragione della palesata maggiore pericolosità di cui aveva dato prova il ricorrente, osservando come, i plurimi e gravi precedenti penali anche successivi alla condotta contestata denotassero una crescente pericolosità sociale correlata a persistenti stimoli criminogeni ed alla perdurante inclinazione a delinquere; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0