CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1974
Cassazione n. 35547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 441 cod.proc.pen. Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante lamenta che il capo di imputazione originario faceva riferimento all'anno di imposta 2019, mentre la modifica apportata dal Pubblico Ministero all'udienza del 23.11.2023, dopo l'ammissione al rito abbreviato e prima dell'inizio della discussione, ha sostituito l'espressione "relativamente all'anno 2019" con quella "relativamente all'anno 201711. Deduce che si non sia trattato della correzione di un mero errore materiale, come ritenuto dai giudici di merito, affermando invece trattarsi di una modifica radicale della contestazione tale da incidere sulla difesa dell'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la modifica apportata dal Pubblico Ministero, dopo l'ammissione al rito abbreviato, non costituisse violazione dell'art. 441 cod.proc.pen. ma semplice correzione di errore materiale. Questa Corte, nell'esame di analoga questione, ha affermato che, in tema di giudizio abbreviato "secco" e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la rettifica dell'annualità di un bilancio di esercizio riportata in un'imputazione per bancarotta documentale, laddove operata dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito, non comporta violazione del divieto di modifica dell'imputazione sancito dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando non incide sull'individuazione degli elementi essenziali dell'addebito, in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive (Sez. 5, sent. n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635). Nel caso di specie, la Corte di merito ha adeguatamente evidenziato che la rettifica dell'anno di imposta — da 2019 a 2017 — non ha comportato alcuna modifica del fatto contestato, fermo restando che l'imputazione fa riferimento alla dichiarazione resa nell'ambito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'imputato in data 29.04.2019, nell'ambito del procedimento penale n. 1349/2019 R.G.N.R., chiaramente indicato nell'imputazione, laddove aveva dichiarato di aver percepito, nell'anno di riferimento, un reddito complessivo pari ad euro 9.120,00, in luogo di quello effettivo pari ad euro 19.407,00. È dunque chiaro che l'imputazione fa riferimento alla dichiarazione resa nell'ambito dell'istanza di cui sopra, ed è in tale istanza che lo stesso imputato ha fatto riferimento all'anno di imposta 2017. L'indicazione, nell'originario capo di imputazione, dell'anno 2019, è frutto di un mero errore materiale, immediatamente rilevabile dagli atti e insuscettibile di aver creato alcun equivoco. È stato pertanto logicamente affermato che nessun equivoco poteva, quindi, sorgere sull'anno di riferimento del reddito ed è assolutamente chiaro ed evidente che l'indicazione, nell'originario capo di imputazione, dell'anno 2019, è frutto di un mero errore materiale. Peraltro, essendo stata l'istanza presentata nell'aprile del 2019, mai avrebbe potuto in essa farsi riferimento al reddito percepito nell'anno 2019, ancora in corso. nessun equivoco poteva sorgere nemmeno con riferimento all'anno oggetto dell'accertamento effettuato da parte dell'Agenzia delle Entrate, posto che, dalla documentazione acquisita in atti in virtù della scelta del rito e anch'essa ben nota alla Difesa, risulta chiaramente che detti accertamenti hanno avuto ad oggetto l'anno 2017 e si sono basati sul mod. 770 inviato, dal sostituto d'imposta [OSCURATO:PERSONA]. Soc., in data 23.02.2018. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nessuna violazione dell'art. 441 cod.proc.pen. e nessuna nullità si verifica nel caso in cui il P.M. abbia proceduto, non ad una modifica del fatto contestato ma ad una mera correzione di un errore materiale contenuto nell'originario imputazione, chiaramente evincibile dagli atti e tale, pertanto, da non creare alcuna lesione del diritto di difesa o di incidere sulle scelte difensive operate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025