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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22036/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 12/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Nola in data 11/02/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro detta sentenza, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di rapina che di quello di estorsione.

Rileva che la Corte territoriale non aveva considerato che l'imputato si era impossessato dell' auto della vittima contestualmente alla minaccia con il coltello al fine di ottenere la somma di euro 500,00 e lo aveva minacciato di incendiare l' autovettura nel caso di mancato pagamento della somma in questione.

Osserva, quindi, che, nel caso in esame, il ricorrente aveva agito nel medesimo contesto spazio-temporale con un'unica condotta finalizzata ad impossessarsi con minaccia dell' auto della vittima per ottenere, in cambio della restituzione, la somma di euro 500,00, minacciandone l' incendio in caso di rifiuto, sicchè sussistevano gli elementi del solo reato di rapina, in esso assorbita la condotta di estorsione per essere stata la minaccia diretta alla persona il mezzo di coazione tramite il quale l' agente aveva ottenuto l' impossessamento dell' autovettura costituente l' unica perdita patrimoniale per la persona offesa cui la autovettura sarebbe restituita in caso di riconsegna della somma di euro 500,00.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all' art. 393 c.p.

Assume che nella specie era configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto la condotta era finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme prestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Osserva il Collegio che nella specie i giudici di merito, con una ricostruzione congrua in fatto ed in linea con i principi giurisprudenziali fissati in materia idonea a resistere alle censure di parte ricorrente, hanno ritenuto configurabile sia il reato di rapina che il reato di estorsione risultando accertato che imputato aveva ottenuto, con modalità violente, la consegna dell' autovettura di proprietà della persona offesa e successivamente lo aveva gravemente minacciato per ottenere la consegna di una somma di denaro.

La tesi del ricorrente, lungi dall' inficiare il ragionamento dei giudici di merito, mira ad operata una ricostruzione alternativa della vicenda certamente preclusa in questa sede.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Va premesso in punto di diritto che, secondo quanto di recente precisato da Sez.

U - Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 - 01 (le cui argomentazioni sul punto è opportuno qui richiamare integralmente): "Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362).

Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).

Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764).

In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa con tra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968).

Orientamenti risalenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 1952, Costa, Riv. it. dir. peri., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113338) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. la legge richiede soltanto l'uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d'interessi con l'agente, poiché si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere», con l'ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona.

L'orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. peri.

"chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa,,in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia.

Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo 2 assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Caccio/a, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli." Ritiene la Corte che, muovendo dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello preclude, in radice, la possibilità di qualificare le condotte in questione ai sensi dell'art. 393 c.p. non avendo in alcun modo il ricorrente comprovato di essere titolare di un credito (che nemmeno ha provveduto a quantificare) azionabile giudizialmente.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 12/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Nola in data 11/02/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro detta sentenza, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di rapina che di quello di estorsione. Rileva che la Corte territoriale non aveva considerato che l'imputato si era impossessato dell' auto della vittima contestualmente alla minaccia con il coltello al fine di ottenere la somma di euro 500,00 e lo aveva minacciato di incendiare l' autovettura nel caso di mancato pagamento della somma in questione. Osserva, quindi, che, nel caso in esame, il ricorrente aveva agito nel medesimo contesto spazio-temporale con un'unica condotta finalizzata ad impossessarsi con minaccia dell' auto della vittima per ottenere, in cambio della restituzione, la somma di euro 500,00, minacciandone l' incendio in caso di rifiuto, sicchè sussistevano gli elementi del solo reato di rapina, in esso assorbita la condotta di estorsione per essere stata la minaccia diretta alla persona il mezzo di coazione tramite il quale l' agente aveva ottenuto l' impossessamento dell' autovettura costituente l' unica perdita patrimoniale per la persona offesa cui la autovettura sarebbe restituita in caso di riconsegna della somma di euro 500,00. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all' art. 393 c.p. Assume che nella specie era configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto la condotta era finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme prestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Osserva il Collegio che nella specie i giudici di merito, con una ricostruzione congrua in fatto ed in linea con i principi giurisprudenziali fissati in materia idonea a resistere alle censure di parte ricorrente, hanno ritenuto configurabile sia il reato di rapina che il reato di estorsione risultando accertato che imputato aveva ottenuto, con modalità violente, la consegna dell' autovettura di proprietà della persona offesa e successivamente lo aveva gravemente minacciato per ottenere la consegna di una somma di denaro. La tesi del ricorrente, lungi dall' inficiare il ragionamento dei giudici di merito, mira ad operata una ricostruzione alternativa della vicenda certamente preclusa in questa sede. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Va premesso in punto di diritto che, secondo quanto di recente precisato da Sez. U - Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027 - 01 (le cui argomentazioni sul punto è opportuno qui richiamare integralmente): "Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., rv. 268764). In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa con tra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968). Orientamenti risalenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 1952, Costa, Riv. it. dir. peri., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113338) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. la legge richiede soltanto l'uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d'interessi con l'agente, poiché si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere», con l'ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona. L'orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. peri. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa,,in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo 2 assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Caccio/a, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli." Ritiene la Corte che, muovendo dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello preclude, in radice, la possibilità di qualificare le condotte in questione ai sensi dell'art. 393 c.p. non avendo in alcun modo il ricorrente comprovato di essere titolare di un credito (che nemmeno ha provveduto a quantificare) azionabile giudizialmente. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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