CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo e l'annullamento senza rinvio relativamente al secondo motivo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in preambolo, il Tribunale di Avellino, decidendo in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 28 ottobre 2019, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Avellino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 612 cod. pen., condannandolo - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di 300,00 euro di multa, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, liquidati in via equitativa nella misura di 500,00 euro. La sentenza rescindente aveva rilevato la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a fronte dell'omessa motivazione da parte del giudice di merito sui corrispondenti motivi concernenti la configurabilità della legittima difesa e il quantum del risarcimento del danno liquidato in via equitativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del proprio difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 52 e 59, quarto comma 4, cod. pen. Il Tribunale non ha fatto buon governo degli insegnamenti del giudice di legittimità in tema di legittima difesa, reale o putativa, erroneamente svincolando l'accertata aggressione fisica subita dal suocero del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ad opera della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], dalla reazione dell'imputato. È stata ingiustificatamente trascurata la circostanza che Cesa era intervenuto nel corso di un'accesa discussione tra Mansi e il Basagni, in ausilio di quest'ultimo; ciò avrebbe dovuto far ritenere applicabile la scriminante in parola, quanto meno sotto il profilo della legittima difesa putativa. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge processuale. Il Tribunale ha errato nel condannare l'imputato al pagamento, tra le altre, delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di rinvio, in violazione del principio secondo il quale il giudice del rinvio non può valutare la soccombenza nel giudizio di legittimità. Spese che, inoltre, il ricorrente assume essere esorbitanti, ove comparate a quelle liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la sentenza annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1. Esso svolge la tesi che l'imputato abbia reagito a un'aggressione che la persona offesa aveva posto in essere nei riguardi del Basagni, nel contesto culminato nella frase gravemente minacciosa. Tale presupposto, cui il ricorrente assegna base oggettiva, avrebbe legittimato la percezione - corretta o meno che fosse - di trovarsi in una situazione di pericolo immediato, idonea a innescare la reazione difensiva. Quest'ultima sarebbe da ritenere quindi scriminata, almeno sotto il profilo della scriminante putativa. L'eventuale inadeguatezza di tale percezione, ove realmente addebitabile all'imputato, lascerebbe sussistere una responsabilità di tipo meramente colposo.1.2. Senonché, la sentenza impugnata è logica e puntuale tanto nell'escludere l'esistenza della previa aggressione - che difatti qualifica come «ipotetica», siccome fondata sulla sola parola dell'imputato - quanto nel porre in risalto la cesura temporale tra tale asserita aggressione e il momento in cui questi proferì la minaccia e, segnatamente, nel momento in cui il pericolo era certamente cessato, essendo già intervenuti i soccorsi e il Basagni veniva caricato sull'ambulanza. Immune da censure è, dunque, il convincimento del giudice di merito, secondo cui l'azione dell'imputato non può essere inquadrata nel paradigma normativo di cui agli artt. 52 e 59, ultimo comma, cod. pen., non trovando spiegazione, come sarebbe stato altrimenti necessario (Cass. Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634; Sez. 1, n. 4337 del 6/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233189), in alcun fatto, contestualmente accaduto, che, sebbene malamente rappresentato o compreso, avesse la possibilità di determinare in lui la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 4, n. 24084 del 28/2/2018, Perrone, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 3/5/2016, Bravo, Rv. 267473) è esplicita nel ritenere che la legittima difesa putativa - da valutarsi con giudizio ex ante delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze - non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata la situazione obiettiva che abbia ingenerato la condotta. Ciò che non è riscontrabile nella vicenda processuale che ci occupa, sulla base dell'ineccepibile valutazione operata dal Tribunale. 2. È, di contro, fondato, il secondo motivo. La soccombenza nel giudizio di rinvio, per non essere stato accolto alcun motivo d'impugnazione, comporta la condanna alle spese di tutti i precedenti gradi del giudizio ad eccezione di quello di cassazione che ha annullato la precedente sentenza in accoglimento del ricorso del condannato (Cass. Sez. 6, n. 4416 del 21/12/1984, dep. 1985, Contena, Rv. 169091), in quanto si poi precisato «non è previsto dal sistema processuale penale che il giudice di rinvio valuti la reale soccombenza nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 3, n. 24862 del 23/4/2003, Colaianni, Rv. 224937). La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità conclusosi con l'annullamento con rinvio, potendosi disporre in questa sede l'eliminazione della relativa statuizione. P.T.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza 28 ottobre 2019, n. 48226 della Corte di cassazione, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.