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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 06649/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Genova, con la quale è stata respinta l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente il 24.2.2020 dal Tribunale di Imperia (irrevocabile il 14.5.2020).

La Corte territoriale ha ritenuto che l'ignoranza del giudizio sia stata determinata da negligenza del Nardi, non avendo il difensore fiduciario rappresentato al giudice lo stato di detenzione del medesimo.

2. Il ricorrente lamenta quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per non avere considerato che, al momento di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio, al ricorrente era stato riscontrato un tasso alcolennico di 3,12 g/I, condizione che non gli avrebbe consentito di comprendere la portata dell'atto sottoscritto, da considerare quindi invalido.

Il difensore fiduciario (dell'epoca) non era a conoscenza dello stato detentivo del Nardi e comunque il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'eventuale stato di detenzione.

II) Violazione di legge, in quanto il decreto di citazione diretta a giudizio non è stato ritualmente notificato, visto che il Nardi aveva medio tempore modificato la propria residenza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dagli atti si evince che il difensore che lo ha redatto è privo di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., per cui nel caso trova applicazione il principio secondo cui, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480 — 01).

4. Peraltro, i motivi dedotti sono comunque manifestamente infondati.

4.1. Con il primo si pretende di ottenere in questa sede una valutazione di merito circa lo stato di incapacità (o difficoltà) mentale del ricorrente al momento della sottoscrizione dell'elezione di domicilio, a fronte di una motivazione che ha congruamente sottolineato come il Nardi sottoscrisse il verbale, dichiarando il luogo di effettiva residenza e nominando un difensore di fiducia che, nel corso del processo, presenziò personalmente (o tramite un sostituto ex 102 cod. proc. pen.) alle udienze del processo di cognizione.

L'affermazione del ricorrente secondo cui il difensore fiduciario non era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato è apodittica e priva di riscontro.

Né il Tribunale — contrariamente a quanto ritenuto dall'istante - era tenuto a verificare l'eventuale stato detentivo del prevenuto per altra causa, a fronte della valida elezione di domicilio in atti e comunque della presenza nel processo del difensore fiduciario.

L'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. prescrive la notifica nel luogo di detenzione, qualora l'imputato sia detenuto per altra causa, solo quando ciò risulti dagli atti (disposizione ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 315/1998), evenienza nel caso insussistente.

4.2. Con il secondo motivo non si considera che l'imputato è obbligato per legge (ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.) a comunicare all'autorità giudiziaria ogni mutamento del domicilio dichiarato, con la conseguenza che nessuna nullità della vocatio in iudicium appare riscontrabile nel caso di specie, nei termini prospettati dal ricorrente.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ale and o [OSCURATO:PERSONA] N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Genova, con la quale è stata respinta l'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente il 24.2.2020 dal Tribunale di Imperia (irrevocabile il 14.5.2020). La Corte territoriale ha ritenuto che l'ignoranza del giudizio sia stata determinata da negligenza del Nardi, non avendo il difensore fiduciario rappresentato al giudice lo stato di detenzione del medesimo. 2. Il ricorrente lamenta quanto segue. I) Vizio di motivazione, per non avere considerato che, al momento di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio, al ricorrente era stato riscontrato un tasso alcolennico di 3,12 g/I, condizione che non gli avrebbe consentito di comprendere la portata dell'atto sottoscritto, da considerare quindi invalido. Il difensore fiduciario (dell'epoca) non era a conoscenza dello stato detentivo del Nardi e comunque il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'eventuale stato di detenzione. II) Violazione di legge, in quanto il decreto di citazione diretta a giudizio non è stato ritualmente notificato, visto che il Nardi aveva medio tempore modificato la propria residenza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dagli atti si evince che il difensore che lo ha redatto è privo di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., per cui nel caso trova applicazione il principio secondo cui, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480 — 01). 4. Peraltro, i motivi dedotti sono comunque manifestamente infondati. 4.1. Con il primo si pretende di ottenere in questa sede una valutazione di merito circa lo stato di incapacità (o difficoltà) mentale del ricorrente al momento della sottoscrizione dell'elezione di domicilio, a fronte di una motivazione che ha congruamente sottolineato come il Nardi sottoscrisse il verbale, dichiarando il luogo di effettiva residenza e nominando un difensore di fiducia che, nel corso del processo, presenziò personalmente (o tramite un sostituto ex 102 cod. proc. pen.) alle udienze del processo di cognizione. L'affermazione del ricorrente secondo cui il difensore fiduciario non era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato è apodittica e priva di riscontro. Né il Tribunale — contrariamente a quanto ritenuto dall'istante - era tenuto a verificare l'eventuale stato detentivo del prevenuto per altra causa, a fronte della valida elezione di domicilio in atti e comunque della presenza nel processo del difensore fiduciario. L'art. 156, comma 4, cod. proc. pen. prescrive la notifica nel luogo di detenzione, qualora l'imputato sia detenuto per altra causa, solo quando ciò risulti dagli atti (disposizione ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 315/1998), evenienza nel caso insussistente. 4.2. Con il secondo motivo non si considera che l'imputato è obbligato per legge (ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.) a comunicare all'autorità giudiziaria ogni mutamento del domicilio dichiarato, con la conseguenza che nessuna nullità della vocatio in iudicium appare riscontrabile nel caso di specie, nei termini prospettati dal ricorrente. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ale and o [OSCURATO:PERSONA] N
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