CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 19/02/15 depositata il 14/01/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 19/02/15 del 14/01/2015, la Commissionetributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.19/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguitoCTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA], svolgentel’attività di commercio di autoveicoli usati, nei confronti di tre avvisi diaccertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2003,2004 e 2005.Numero registro generale 2590/2016Numero sezionale 4556/2026Numero di raccolta generale 17111/2026Data pubblicazione 31/05/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoriguardava l’applicazione del regime del margine utile, contestatadall’Amministrazione finanziaria.1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) non poteva«farsi carico al cessionario-venditore al dettaglio di autovetture importatedall’estero, certamente assoggettate al regime del margine, di verificarepuntualmente detto assoggettamento in quanto egli [diveniva] di unaposizione derivata dal cedente estero che in fattura dichiara[va] essere ilbene assoggettato a tale regime»; b) «solo in data 28/02/2008 concircolare n. 14 l’Agenzia delle Entrate [aveva] dato indicazioni in meritoall’attività di indagine da svolgere per l’ipotesi in cui dall’autocertificazione,richiesta a seguito della verifica della carta di circolazione, risulta[va]nodubbi sulla effettiva possibilità di applicare il regime IVA del margine»,mentre i fatti oggetto di controversia erano antecedenti a detta circolare.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e, quindi, depositava attodi costituzione con nuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 36 e 37 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. con modif. nella l. 22marzo 1995, n. 85, anche con riferimento alle circolari dell’Agenzia delleentrate nn. 40/E del 2003 e 14/E del 2008, per avere la CTRerroneamente ritenuto l’applicabilità del regime del margine.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «in tema di IVA, ilregime del margine – previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv.con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori dibeni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato –Numero registro generale 2590/2016Numero sezionale 4556/2026Numero di raccolta generale 17111/2026Data pubblicazione 31/05/2026costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo ederogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deveessere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivie specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime,spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di averagito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalitàrapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in talisituazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Conparticolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientranella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari deiveicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione,eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità,al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se I'IVA sia già stataassolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esitopositivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deveessere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, inrealtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che iprecedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio oleasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione(contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA,assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati adessere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, conconseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole» (Cass. S.U.n. 21105 del 12/09/2017; successivamente conf., ex multis, Cass. n.13473 del 29/04/2022; Cass. n. 19374 del 17/09/2020; Cass. n. 11437del 11/05/2018; Cass. n. 3819 del 16/02/2018).Numero registro generale 2590/2016Numero sezionale 4556/2026Numero di raccolta generale 17111/2026Data pubblicazione 31/05/20261.3. La CTR, ritenendo che non potesse farsi carico al contribuentel’adozione della particolare diligenza richiesta dalla S.C. nell’applicazionedel regime del margine da parte del suo fornitore, non si è conformata aisuperiori principi di diritto, che impongono al cessionario che ha acquistatoautoveicoli da un fornitore estero per poi rivenderli in Italia, l’obbligo diverificare, anche attraverso le trascrizioni contenute nella carta dicircolazione, se tra i precedenti proprietari ci fosse un soggetto che abbiadetratto l’IVA.1.4. Né la circostanza che l’indicazione del comportamento diligenteche il contribuente avrebbe dovuto tenere in materia sia stata oggetto dispecifica regolamentazione solo con la circolare n. 14/E dell’Agenzia delleentrate può avere una qualche incidenza nel presente procedimento,posto, da un lato, la valenza non normativa delle circolaridell’Amministrazione finanziaria e, dall’altro, il rilievo dato alla diligenzadel cessionario già dalla circolare n. 40/E del 2003, come correttamenteevidenziato dalla difesa erariale.2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaBasilicata, in diversa composizione, per nuovo esame del procedimento,con specifico riferimento alla sussistenza della prova della diligenza delcontroricorrente, nonché per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]