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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 25543/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 03/02/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari il 3 febbraio 2026 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte di cassazione, ha confermato ladecisione di rigetto del beneficio della sospensione condizionale della pena, riducendo la pena a lui inflitta ad un anno e otto mesi di reclusione.

2. La sentenza rescindente, pronunciata dalla Seconda Sezione (n. 26906 del 12/06/2025) aveva disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 12 dicembre 201Z perché estinti per prescrizione, e l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, limitatamente ai reati commessi dal 13 dicembre 2017, relativamente alla valutazione inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con declaratoria di irrevocabilità della affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso dell'imputato è affidato a quattro motivi.

3.1. Con il primo, si deduce violazione degli artt. 627 e 185 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito ottemperato ai principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente.

In quella sede era stato devoluto il tema della concedibilità della sospensione condizionale della pena; la Corte di appello, all'esito del giudizio rescissorio, ha confermato il diniego del beneficio rendendo una motivazione solo apparente, incentrata sulla esistenza di una precedente condanna a pena indultata di mesi 8 di reclusione, risalente all'anno 2011, senza procedere a nuova valutazione.

3.2. Con il secondo motivo, si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.., Il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., per cui si procede, è reato a consumazione prolungata e si è perfezionato con l'ultima percezione di emolumenti pubblici, in data 16 dicembre 2019, dopo che l'imputato aveva compiuto il settantesimo anno di età.

Avrebbe dovuto essere applicato il beneficio della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen., tenendo conto che, per gli ultrasettantenni, esso può essere riconosciuto anche per una pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi.

Tutte le erogazioni di cui il ricorrente ha fruito sono, invero, riconducibili ad un'unica condotta fraudolenta iniziale, coincidente con la presentazione, ogni anno, della domanda di aiuto relativa alla misura di sostegno denominata "Benessere animali", cui hanno fatto seguito pagamenti non dovuti ripartiti nell'unità di tempo.

Non possono essere ritenute ostative, rispetto ad una prognosi di non recidivanza, la mera esistenza di una condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, risalente al 2011, coperta da indulto, ed altra condanna alla pena di mesi 1 di reclusione, 2risalente al 1978, non essendo stata espressa alcuna valutazione sulla specifica incidenza di tali precedenti sul detto giudizio prognostico. 3.3.

Con il terzo motivo, si deducono vizi motivazionali cumulativi, per non essersi proceduto ad una valutazione prognostica individualizzata ai sensi dell'art. 164 cod. pen. in ordine al pericolo di condotte reiterative.

Il giudizio, fondato sui due predetti precedenti, risalenti nel tempo, è basato su meri automatismi.

3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.

La pena attuale di 1 anno e 8 mesi di reclusione, cumulata con quella pregressa di 8 mesi di preclusione, condonata, non supera il limite di due anni e sei mesi, previsto dall'art. 163, comma terzo, per la concessione del beneficio.

4. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato - ai limiti della inammissibilità per aspecificità - per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il primo motivo, che ipotizza violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente di questa Suprema Corte, è infondato.

Va ricordato che il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata.

Nell'ambito del capo oggetto di annullamento, egli conserva piena autonomia di giudizio, anche nella ricostruzione degli elementi fattuali e dei dati rilevanti, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto.

Non viola, dunque, l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato in sede di legittimità il giudice che perviene alla medesima decisione sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e in parte arricchito rispetto a quello già censurato (in tal senso, tra le molte, Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471 - 01). 3Tanto premesso, la decisione impugnata si muove entro il perimetro del devoluto, avendo la sentenza rescindente demandato al giudice di rinvio di valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui non vi era stata pronuncia.

3. Tanto puntualizzato, la sentenza rescissoria ha rilevato che nei confronti del ricorrente risultano irrogate: i)la condanna del Tribunale di Oristano del 17 maggio 2017 alla pena di mesi 1 di reclusione; ii) la condanna del Tribunale di Nuoro del 27 maggio 2011 alla pena di 8 mesi di reclusione, condonata per indulto.

Tali condanne per delitto sono state ritenute ostative al riconoscimento del beneficio, con decisione giuridicamente corretta.

Ed invero, anzitutto va ricordato che l'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non ha alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condanna (tra le tante, Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464 - 01; in termini analoghi, Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972 - 01; Sez., 1, n. 39547 del 18/10/2007, Seferovic, Rv. 237755 - 01).

Rilevando entrambi i precedenti a carico del ricorrente, la concessione del beneficio è in ogni caso preclusa, alla stregua di una corretta esegesi dell'art. 164 cod. pen. che individua i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.

Il beneficio non può, invero, essere riconosciuto a chi abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione e ciò vale anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alla prima condanna ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione, come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, Dia, Rv. 289443 - 01; Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis.

Rv. 260045 - 01).

Nella sentenza Dia cit. si è condivisibilmente osservato che, per quanto i confini dell'istituto si siano nel tempo dilatati, per ragioni di politica criminale intese a valorizzare sempre più l'efficacia deterrente sottesa alla minaccia di esecuzione futura sotto condizione, l'ordinamento giuridico tuttora non vi ricomprende la situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, e ciò sul presupposto che, in tal caso, «la reiterazione dei reati sottende una proclività al crimine che l'indicato meccanismo di probation non sarebbe in grado di contenere».

44. La decisione ha rilievo assorbente rispetto alle ulteriori questioni poste dal difensore, inerenti: a) alla prognosi di astensione dell'imputato da condotte reiterative; b) al più elevato limite di pena indicato dall'art. 163, comma terzo, cod. pen. per i soggetti ultrasettantenni.

5. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 03/02/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari il 3 febbraio 2026 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte di cassazione, ha confermato ladecisione di rigetto del beneficio della sospensione condizionale della pena, riducendo la pena a lui inflitta ad un anno e otto mesi di reclusione. 2. La sentenza rescindente, pronunciata dalla Seconda Sezione (n. 26906 del 12/06/2025) aveva disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 12 dicembre 201Z perché estinti per prescrizione, e l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, limitatamente ai reati commessi dal 13 dicembre 2017, relativamente alla valutazione inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con declaratoria di irrevocabilità della affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso dell'imputato è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo, si deduce violazione degli artt. 627 e 185 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito ottemperato ai principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. In quella sede era stato devoluto il tema della concedibilità della sospensione condizionale della pena; la Corte di appello, all'esito del giudizio rescissorio, ha confermato il diniego del beneficio rendendo una motivazione solo apparente, incentrata sulla esistenza di una precedente condanna a pena indultata di mesi 8 di reclusione, risalente all'anno 2011, senza procedere a nuova valutazione. 3.2. Con il secondo motivo, si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.., Il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., per cui si procede, è reato a consumazione prolungata e si è perfezionato con l'ultima percezione di emolumenti pubblici, in data 16 dicembre 2019, dopo che l'imputato aveva compiuto il settantesimo anno di età. Avrebbe dovuto essere applicato il beneficio della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen., tenendo conto che, per gli ultrasettantenni, esso può essere riconosciuto anche per una pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi. Tutte le erogazioni di cui il ricorrente ha fruito sono, invero, riconducibili ad un'unica condotta fraudolenta iniziale, coincidente con la presentazione, ogni anno, della domanda di aiuto relativa alla misura di sostegno denominata "Benessere animali", cui hanno fatto seguito pagamenti non dovuti ripartiti nell'unità di tempo. Non possono essere ritenute ostative, rispetto ad una prognosi di non recidivanza, la mera esistenza di una condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, risalente al 2011, coperta da indulto, ed altra condanna alla pena di mesi 1 di reclusione, 2risalente al 1978, non essendo stata espressa alcuna valutazione sulla specifica incidenza di tali precedenti sul detto giudizio prognostico. 3.3. Con il terzo motivo, si deducono vizi motivazionali cumulativi, per non essersi proceduto ad una valutazione prognostica individualizzata ai sensi dell'art. 164 cod. pen. in ordine al pericolo di condotte reiterative. Il giudizio, fondato sui due predetti precedenti, risalenti nel tempo, è basato su meri automatismi. 3.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. La pena attuale di 1 anno e 8 mesi di reclusione, cumulata con quella pregressa di 8 mesi di preclusione, condonata, non supera il limite di due anni e sei mesi, previsto dall'art. 163, comma terzo, per la concessione del beneficio. 4. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato - ai limiti della inammissibilità per aspecificità - per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo, che ipotizza violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente di questa Suprema Corte, è infondato. Va ricordato che il giudice del rinvio, a norma dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. Nell'ambito del capo oggetto di annullamento, egli conserva piena autonomia di giudizio, anche nella ricostruzione degli elementi fattuali e dei dati rilevanti, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto. Non viola, dunque, l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato in sede di legittimità il giudice che perviene alla medesima decisione sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e in parte arricchito rispetto a quello già censurato (in tal senso, tra le molte, Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471 - 01). 3Tanto premesso, la decisione impugnata si muove entro il perimetro del devoluto, avendo la sentenza rescindente demandato al giudice di rinvio di valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui non vi era stata pronuncia. 3. Tanto puntualizzato, la sentenza rescissoria ha rilevato che nei confronti del ricorrente risultano irrogate: i)la condanna del Tribunale di Oristano del 17 maggio 2017 alla pena di mesi 1 di reclusione; ii) la condanna del Tribunale di Nuoro del 27 maggio 2011 alla pena di 8 mesi di reclusione, condonata per indulto. Tali condanne per delitto sono state ritenute ostative al riconoscimento del beneficio, con decisione giuridicamente corretta. Ed invero, anzitutto va ricordato che l'indulto, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non ha alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condanna (tra le tante, Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464 - 01; in termini analoghi, Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972 - 01; Sez., 1, n. 39547 del 18/10/2007, Seferovic, Rv. 237755 - 01). Rilevando entrambi i precedenti a carico del ricorrente, la concessione del beneficio è in ogni caso preclusa, alla stregua di una corretta esegesi dell'art. 164 cod. pen. che individua i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. Il beneficio non può, invero, essere riconosciuto a chi abbia già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione e ciò vale anche quando il beneficio non sia stato applicato in relazione alla prima condanna ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione, come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, Dia, Rv. 289443 - 01; Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis. Rv. 260045 - 01). Nella sentenza Dia cit. si è condivisibilmente osservato che, per quanto i confini dell'istituto si siano nel tempo dilatati, per ragioni di politica criminale intese a valorizzare sempre più l'efficacia deterrente sottesa alla minaccia di esecuzione futura sotto condizione, l'ordinamento giuridico tuttora non vi ricomprende la situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, e ciò sul presupposto che, in tal caso, «la reiterazione dei reati sottende una proclività al crimine che l'indicato meccanismo di probation non sarebbe in grado di contenere». 44. La decisione ha rilievo assorbente rispetto alle ulteriori questioni poste dal difensore, inerenti: a) alla prognosi di astensione dell'imputato da condotte reiterative; b) al più elevato limite di pena indicato dall'art. 163, comma terzo, cod. pen. per i soggetti ultrasettantenni. 5. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e P.Q.M
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