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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 38070/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilità del ricorso; o . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e recidiva ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 e mesi 4 di reclusione relativamente ai reati ascrittigli (art. 74, commi 1, 2 e 3, e 73 T.U. stup. di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 e 21 dell'imputazione).

2. Ricorre in cassazione l'imputato con distinti motivi di ricorso, integrati da successiva memoria (motivi aggiunti): violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla mancata qualificazione dell'ipotesi associativa nel comma 6 dell'art. 74 T.U. stup.; con la sentenza della Corte di appello del 16 aprile 2019, in sede di concordato in appello per gli altri coimputati (che avevano optato per il giudizio abbreviato), il fatto è stato riqualificato nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 74 citato.

Nessun approfondimento motivazionale la Corte di appello ha effettuato proprio in relazione alla riqualificazione del fatto nel quarto comma dell'art. 74 T.U. stup.

Il contrasto di giudicati potrebbe essere causa di giudizio di revisione.

Violazione di legge e vizio della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

La Corte di appello si limita a richiamare la decisione di primo grado senza un'autonoma motivazione.

Non viene adeguatamente motivata la partecipazione del ricorrente all'associazione. 2.

1. Con memoria di replica il ricorrente ribadiva che la diversa qualificazione del fatto (nell'art. 74, sesto comma, T.U. stup.) con la sentenza della Corte di appello del 16 aprile 2019, in sede di concordato in appello per gli altri coimputati, comporta una riconsiderazione della qualificazione del fatto anche nel presente processo (per evitare un conflitto di giudicati).

Il ricorrente sarebbe l'unico condannato per un fatto diverso e più grave da quello accertato nei confronti degli altri coimputati.

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre il primo motivo, relativo al sesto comma dell'art. 74, T.U. stup. (oltre a richiedere alla Cassazione una rivalutazione i n del fatto non consentita) non è stato oggetto di motivo di appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

La Corte di appello, comunque, ha valutato la decisione che ex art.599 bis cod. proc. pen. aveva riqualificato i fatti per gli altri coimputati, e ha in punto di pena ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e alla recidiva.

Del tutto generico e, del resto, reiterativo del motivo di appello senza nessun confronto con le motivazioni della sentenza, risulta il motivo sulla responsabilità nel delitto associativo.

La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha evidenziato come la responsabilità del ricorrente emerge dalle numerose intercettazioni che evidenziavano il suo ruolo di custode, di trasporto, di lavorazione e di consegna della droga.

Su questi aspetti il ricorso non si confronta.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inarnmissibilità del ricorso; o . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e recidiva ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 e mesi 4 di reclusione relativamente ai reati ascrittigli (art. 74, commi 1, 2 e 3, e 73 T.U. stup. di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 e 21 dell'imputazione). 2. Ricorre in cassazione l'imputato con distinti motivi di ricorso, integrati da successiva memoria (motivi aggiunti): violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla mancata qualificazione dell'ipotesi associativa nel comma 6 dell'art. 74 T.U. stup.; con la sentenza della Corte di appello del 16 aprile 2019, in sede di concordato in appello per gli altri coimputati (che avevano optato per il giudizio abbreviato), il fatto è stato riqualificato nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 74 citato. Nessun approfondimento motivazionale la Corte di appello ha effettuato proprio in relazione alla riqualificazione del fatto nel quarto comma dell'art. 74 T.U. stup. Il contrasto di giudicati potrebbe essere causa di giudizio di revisione. Violazione di legge e vizio della motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo. La Corte di appello si limita a richiamare la decisione di primo grado senza un'autonoma motivazione. Non viene adeguatamente motivata la partecipazione del ricorrente all'associazione. 2. 1. Con memoria di replica il ricorrente ribadiva che la diversa qualificazione del fatto (nell'art. 74, sesto comma, T.U. stup.) con la sentenza della Corte di appello del 16 aprile 2019, in sede di concordato in appello per gli altri coimputati, comporta una riconsiderazione della qualificazione del fatto anche nel presente processo (per evitare un conflitto di giudicati). Il ricorrente sarebbe l'unico condannato per un fatto diverso e più grave da quello accertato nei confronti degli altri coimputati. 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre il primo motivo, relativo al sesto comma dell'art. 74, T.U. stup. (oltre a richiedere alla Cassazione una rivalutazione i n del fatto non consentita) non è stato oggetto di motivo di appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). La Corte di appello, comunque, ha valutato la decisione che ex art.599 bis cod. proc. pen. aveva riqualificato i fatti per gli altri coimputati, e ha in punto di pena ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e alla recidiva. Del tutto generico e, del resto, reiterativo del motivo di appello senza nessun confronto con le motivazioni della sentenza, risulta il motivo sulla responsabilità nel delitto associativo. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha evidenziato come la responsabilità del ricorrente emerge dalle numerose intercettazioni che evidenziavano il suo ruolo di custode, di trasporto, di lavorazione e di consegna della droga. Su questi aspetti il ricorso non si confronta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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