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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15647/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giuseppe PALERMO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2021 con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 25 settembre 2019, dal Tribunale di Rimini, lo ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 900,00 di multa per i reati di cui al capo di imputazione.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo H) W La Corte territoriale non avrebbe confutato in alcun modo le doglianze addotte con l'atto di appello, limitandosi a fondare la responsabilità del PALERMO sul mero rinvenimento del bene di provenienza delittuosa all'interno dell'ufficio che il ricorrente condivideva con altri soggetti.

La motivazione, secondo la difesa, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste IACULLI e sarebbe priva dell'indicazione degli elementi da cui desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12-quinquies legge 356 del 1992 ed eccepisce che il reato di cui al capo A) DGI si sarebbe prescritto nel giugno 2020 e, quindi, in data anteriore allo svolgimento del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo, oltre ad essere privo della necessaria specificità non confrontandosi con le argomentazioni con le quali i giudici di appello hanno confutato la medesima doglianza addotta in appello, non è consentito poiché sollecita, ictu ocu/i, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

La Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, i giudici di appello con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo H), valorizzando la mancata giustificazione circa la provenienza del documento falso posseduto dal ricorrente e il sequestro nei locali di una società riconducibile al PALERMO di un'altra fideiussione falsificata nonché del timbro utilizzato per la contraffazione di quest'ultima (vedi pag. 14 della sentenza impugnata).

A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di appello hanno adeguatamente valutato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, le dichiarazioni del teste IACULLO, ritenendole inidonee a confermare la tesi difensiva (vedi pag. 14 della sentenza impugnata).

La motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni attinenti alla prescrizione, comprova che il reato di cui al capo A) non si è ancora prescritto.

Dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • il reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992 è stato commesso in data antecedente e prossima al 23 marzo 2010;• il decorso della prescrizione è stato sospeso nel corso del giudizio per un periodo complessivo di 10 mesi e 8 giorni (vedi pag. 14 della sentenza impugnata); • in considerazione della ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infra- quinquennale, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 30 settembre 2027 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe PALERMO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2021 con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 25 settembre 2019, dal Tribunale di Rimini, lo ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 900,00 di multa per i reati di cui al capo di imputazione. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo H) W La Corte territoriale non avrebbe confutato in alcun modo le doglianze addotte con l'atto di appello, limitandosi a fondare la responsabilità del PALERMO sul mero rinvenimento del bene di provenienza delittuosa all'interno dell'ufficio che il ricorrente condivideva con altri soggetti. La motivazione, secondo la difesa, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste IACULLI e sarebbe priva dell'indicazione degli elementi da cui desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12-quinquies legge 356 del 1992 ed eccepisce che il reato di cui al capo A) DGI si sarebbe prescritto nel giugno 2020 e, quindi, in data anteriore allo svolgimento del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo, oltre ad essere privo della necessaria specificità non confrontandosi con le argomentazioni con le quali i giudici di appello hanno confutato la medesima doglianza addotta in appello, non è consentito poiché sollecita, ictu ocu/i, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, i giudici di appello con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo H), valorizzando la mancata giustificazione circa la provenienza del documento falso posseduto dal ricorrente e il sequestro nei locali di una società riconducibile al PALERMO di un'altra fideiussione falsificata nonché del timbro utilizzato per la contraffazione di quest'ultima (vedi pag. 14 della sentenza impugnata). A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di appello hanno adeguatamente valutato, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, le dichiarazioni del teste IACULLO, ritenendole inidonee a confermare la tesi difensiva (vedi pag. 14 della sentenza impugnata). La motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni attinenti alla prescrizione, comprova che il reato di cui al capo A) non si è ancora prescritto. Dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • il reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992 è stato commesso in data antecedente e prossima al 23 marzo 2010;• il decorso della prescrizione è stato sospeso nel corso del giudizio per un periodo complessivo di 10 mesi e 8 giorni (vedi pag. 14 della sentenza impugnata); • in considerazione della ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infra- quinquennale, il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 30 settembre 2027 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del presente giudizio. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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